748.215.2

# Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili

del 15 aprile 1970 (Stato 1° luglio 2025)

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),

visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948[^1]sulla navigazione aerea,[^2]

dispone:

## **Sezione 1:** Campo d’applicazione e diritto applicabile {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--1}
La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:
a. regolamento (UE) 2018/1139[^4];
b. regolamento (UE) n. 1321/2014[^5];
c. regolamento (UE) n. 748/2012[^6].

## **Sezione 2:** Estensione dell’esame {#sec_2}
##### **Art. 1a** {#sec_2/art_1_a omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--1a}
1. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995[^7]concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996[^8]sulle emissioni di aeromobili.
2. Gli esami comprendono:
a. l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
b. l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

## **Sezione 3:** Genere d’esame {#sec_3}
##### **Art. 2** Primi esami ed esami completivi {#sec_3/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--2}
1. I seguenti esami vengono svolti come primi esami:
a. l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;
b. l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;
c. l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
2. I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:
a. gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;
b. gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;
c. gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.

##### **Art. 2a** Esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile {#sec_3/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--2_a}
Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:
a. il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;
b. il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;
c. dati empirici ed eventi anteriori.

##### **Art. 2b** Esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile {#sec_3/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--2_b}
1. L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:
a. dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;
b. dopo un inconveniente;
c. in caso di sospetto di difetti tecnici.
2. In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.

## **Sezione 4:** Procedura d’esame {#sec_4}
##### **Art. 3** Domanda {#sec_4/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--3}
1. I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.
2. Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.

##### **Art. 4** Luogo, data e programma d’esame {#sec_4/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--4}
1. L’UFAC[^9]stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.
2. L’UFAC emana il programma d’esame.
3. L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera.[^10]
4. Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.

##### **Art. 5** Trasferimento dell’esame {#sec_4/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--5}
1. L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.
2. Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.

##### **Art. 6** Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--6}
1. Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.
2. Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.
3. Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.
4. Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.

##### **Art. 7** Proroga dell’esame {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--7}
L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.

##### **Art. 8** Rifiuto o sospensione dell’esame {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--8}
L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.

##### **Art. 9** Rapporto d’esame {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--9}
1. Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.
2. Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.
3. Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.
4. La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.

##### **Art. 10** Tasse e spese {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--10}
1. Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 2007[^11]sugli emolumenti dell’UFAC.[^12]
2. Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnatamente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.

## Entrata in vigore {#lvl_u5}
##### **Art. 11** {#lvl_u5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--11}
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.
2. Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 1953[^13]concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.

[^1]: RS  **748.0**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal  1° lug. 2025 (RU  **2025**  368).
[^3]: RS  **0.748.127.192.68** . La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[^4]: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, p. 1.
[^5]: Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (rifusione), GU L 362 del 17.12.2014, p. 1.
[^6]: Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione), GU L 224 del 21.8.2012, p. 1.
[^7]: RS  **748.215.1**
[^8]: RS  **748.215.3**
[^9]: Nuova espr. giusta la cifra n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal  1° lug. 2025 (RU  **2025**  368).
[^11]: RS  **748.112.11**
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3647).
[^13]: [RU  **1953**  1020; **1960**  1331]