748.222.3

# Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea

(OLPS)

del 2 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 138*a* capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 1973^[^1]^sulla navigazione aerea,

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione e oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--1}
1. La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea:
a. supervisori dei fornitori di servizi della sicurezza aerea (Supervisor, SPVR);
b. addetti del servizio d’informazione di volo (Flight Information Service Officer, FISO) delle seguenti categorie:
        1. servizio d’informazione di volo (Flight Information Service, FIS),
        2. servizio d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS);
c. addetti alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).
2. Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze;
b. la formazione e gli esami;
c. il riconoscimento delle licenze straniere;
d. la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento (organizzazioni di formazione);
e. il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizzazioni di formazione.
3. Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/2008[^2]e dal regolamento (UE) 2015/340[^3]. I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza.

##### **Art. 2** Altro diritto applicabile {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--2}
Ai requisiti posti alle categorie di personale secondo la presente ordinanza nonché alla loro formazione si applicano per analogia:
a. gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 nonché gli allegati del regolamento (UE) 2015/340[^4];
b. i titolari delle licenze si assumono gli obblighi d’informazione di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (b) del regolamento (UE) 2015/340 nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro;
c. l’articolo 8*c* e l’allegato Vb del regolamento (CE) n. 216/2008[^5].

##### **Art. 3** Direttive {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--3}
1. Per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance).
2. Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui all’articolo 2 siano soddisfatti.
3. Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all’UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.

##### **Art. 4** Età minima per l’ottenimento di una licenza {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--4}
L’età minima per l’ottenimento di una licenza è di 18 anni.

##### **Art. 5** Requisiti medici {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--5}
Per l’esercizio della loro attività, gli addetti FISO necessitano di un certificato medico in corso di validità di classe 3 secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2015/340[^6].

##### **Art. 6** Licenze {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--6}
1. Gli addetti FISO che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza per compiti rilevanti per la sicurezza (SRT).
2. I controllori del traffico aereo titolari di una licenza conformemente al regolamento (UE) 2015/340[^7]che forniscono un servizio FIS o un servizio AFIS, non necessitano di un’ulteriore licenza SRT.

##### **Art. 7** Abilitazioni e specializzazioni {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--7}
1. Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e le specializzazioni ai sensi dell’articolo 4 definizioni 7, 13, 16, 21 e 30 del regolamento (UE) 2015/340[^8].
2. Le abilitazioni FIS e AFIS possono essere abbinate alla specializzazione in monitoraggio radar (Radar Monitoring, RAM).
3. La specializzazione RAM autorizza il titolare della licenza a fornire, sulla base delle informazioni della postazione radar, i seguenti servizi:
a. informazioni sul traffico;
b. allerte riguardanti gli spazi aerei soggetti ad autorizzazione nonché le zone vietate, regolamentate o pericolose.

##### **Art. 8** Disposizioni penali {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--8}
È punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948[^9]sulla navigazione aerea chiunque:
a. viola l’articolo 5 capoverso 1;
b. in quanto titolare di una specializzazione RAM esercita un’attività che va oltre i servizi ammessi di cui all’articolo 7 capoverso 3;
c. viola un obbligo di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (b), capo B ATCO.B.030 (a), capo C titolo 1 ATCO.C.010 (a) e (b) nonché all’allegato IV capo A titolo 1 ATCO.MED.A.020 (a) del regolamento (UE) 2015/340[^10];
d. in quanto responsabile di un’organizzazione di formazione viola un obbligo di cui all’allegato III capo B ATCO.OR.B.025 del regolamento (UE) 2015/340;
e. in quanto persona responsabile di una delle categorie di personale di cui all’articolo 1 capoverso 1 viola un obbligo di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (d) del regolamento (UE) 2015/340.

##### **Art. 9** Esecuzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--9}
L’UFAC esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--10}
L’ordinanza del DATEC del 13 gennaio 2014[^11]sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.3--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

[^1]: RS  **748.01**
[^2]: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^3]: Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^4]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
[^5]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
[^6]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
[^7]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
[^8]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
[^9]: RS  **748.0**
[^10]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
[^11]: [RU  **2014**  185]