748.222.4

# Ordinanza del DATEC sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011

(OJAR-FSTD)[^1]

del 30 aprile 2003 (Stato 15 maggio 2012)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 138*a* dell’ordinanza del 14 novembre 1973[^2]sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--1}
1. La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)[^3]concernenti la certificazione di simulatori di volo (JAR-FSTD):
a. JAR-FSTD (A) – Aeroplane Flight Simulation Training Devices;
b. JAR-FSTD (H) – Helicopter Flight Simulation Training Devices.
1bis. La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/2011[^4].[^5]
2. Nel campo d’applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR‑FSTD.[^6]

##### **Art. 2** Versione ufficiale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--2}
1. I regolamenti sono vincolanti nella versione pubblicata dalle JAA. Essi non sono tradotti.
2. I regolamenti non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Possono essere consultati presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC[^7])[^8]o ottenuti dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA[^9].

##### **Art. 3** Rilascio dei certificati JAR-FSTD {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--3}
L’UFAC rilascia i certificati in base ai regolamenti JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate).

##### **Art. 4** Direttive {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--4}
1. L’UFAC può emanare direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR, in particolare per tenere conto delle specificità e degli sviluppi tecnici.
2. Le direttive possono essere consultate o ottenute presso l’UFAC.

##### **Art. 5** Diniego, ritiro o limitazione di un certificato JAR-FSTD {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--5}
In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948[^10]sulla navigazione aerea (LNA), l’UFAC può negare il rilascio di un certificato JAR‑FSTD, decidere il suo ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esso inerenti, o limitare il suo campo di applicazione, segnatamente se la persona che ne chiede l’ottenimento o che ne è titolare:
a. non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FSTD o della legislazione nazionale;
b. viola gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FSTD o la legislazione nazionale;
c. non ha pagato le tasse impostele.

##### **Art. 6** Deroghe {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--6}
1. In casi giustificati, segnatamente per prevenire casi di rigore o per tenere conto degli sviluppi tecnici, l’UFAC può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.
2. Esso può limitare le deroghe nel tempo e vincolarle a condizioni o oneri.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.4--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2003.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU  **2009**  1565).
[^2]: RS  **748.01**
[^3]: Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL‑2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (www.jaa.nl).
[^4]: Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^5]: Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU  **2012**  2397).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU  **2012**  2397).
[^7]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU  **2009**  1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[^9]: Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood,  Colorado  80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
[^10]: RS  **748.0**