783.016.2

# Ordinanza della Commissione delle poste sugli standard minimi delle condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali

(OSMLP)

del 30 agosto 2018 (Stato 1° luglio 2023)

La Commissione delle poste (PostCom),

visto l’articolo 61 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 2012[^1]<br />sulle poste (OPO),

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--1}
1. La presente ordinanza si applica ai fornitori di servizi postali che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata (art. 3 e 8 OPO).
2. Essa si applica ai rapporti di lavoro tra:
a. i fornitori e i rispettivi lavoratori;
b. i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali e i rispettivi lavoratori nel settore dei servizi postali.

##### **Art. 2** Standard minimi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--2}
1. Il salario lordo dei lavoratori ammonta almeno a 19 franchi all’ora.[^2]
2. La durata massima della settimana lavorativa convenuta contrattualmente è di 44 ore.
3. Gli standard minimi si applicano dall’inizio del rapporto di lavoro e indipendentemente dal tasso di occupazione.

##### **Art. 3** Informazioni sul rispetto degli standard minimi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--3}
1. I fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria devono produrre ogni anno la prova del rispetto degli standard minimi.
2. La PostCom può esigere dai fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata informazioni sul rispetto degli standard minimi.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

[^1]: RS  **783.01**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O della PostCom del 6 ott. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU  **2022**  739).