784.101.21

# Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione

(OOIT)

del 26 maggio 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),

visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997[^1]sulle telecomunicazioni (LTC);<br />visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6,<br />26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza<br />del 25 novembre 2015[^2]sugli impianti di telecomunicazione (OIT),[^3]

ordina:

##### **Art. 1** Requisiti essenziali supplementari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--1}
I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.

##### **Art. 1a** Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato e relative specifiche tecniche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--1_a}
Gli impianti di telecomunicazione che ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2^bis^OIT devono essere compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato sono elencati nell’allegato 7 numero 1, mentre le specifiche tecniche per le capacità di ricarica sono elencate nell’allegato 7 numero 2.

##### **Art. 2** Interfacce {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--2}
1. Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato 2.
2. Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’allegato 1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997[^4]sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo.

##### **Art. 2a** Informazione relativa alle restrizioni d’esercizio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--2_a}
1. L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imballaggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.
2. Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
a. pittogramma di cui all’allegato 6;
b. dicitura «restrizioni d’esercizio in CH».
3. Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
a. pittogramma di cui all’allegato 6;
b. dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.
4. Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.

##### **Art. 2b** Informazioni relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--2_b}
Nel caso di impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2^bis^OIT caricabili tramite cavo, devono essere riportate le informazioni seguenti:
a. le indicazioni di cui all’allegato 7 numero 3 in merito alla capacità di ricarica degli impianti di telecomunicazione e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: nelle istruzioni di sicurezza;
b. le indicazioni riguardanti la presenza o meno di un dispositivo di ricarica annesso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un pittogramma conformemente all’allegato 7 numero 4;
c. le indicazioni riguardanti la capacità di ricarica dell’impianto di telecomunicazione e i dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un’etichetta conformemente all’allegato 7 numero 5.

##### **Art. 3** Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--3}
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:
a. Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);
b. sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.

##### **Art. 4** Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--4}
1. La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4.
2. Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5.

##### **Art. 5** Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--5}
1. Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2020[^5]sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS).
2. L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia.

##### **Art. 6** Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--6}
Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato 5.

##### **Art. 7** Cessione di impianti di telecomunicazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--7}
1. Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.
2. I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:
a.[^6] ai titolari di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 47*f* dell’ordinanza del 6 ottobre 1997[^7]concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, dietro ricevuta e presentazione della fattura dell’anno in corso in merito alla tassa riscossa per la gestione dell’indicativo di chiamata (art. 46 cpv. 8 dell’ordinanza del 18 novembre 2020[^8]sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);
b. agli operatori economici, dietro ricevuta.
3. La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l’indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.[^9]
4. Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.
5. Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.

##### **Art. 8** Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--8}
Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3.

##### **Art. 9** Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--9}
In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

##### **Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--10}
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002[^10]sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

##### **Art. 10a** Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--10_a}
I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022.

##### **Art. 10b** Disposizione transitoria della modifica del 21 luglio 2022 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--10_b}
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numeri 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2025.

##### **Art. 10c** Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2024 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--10_c}
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2^bis^in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere immessi in commercio fino al 27 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 27 aprile 2026.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1)
### Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-1}
| | Impianti di radiocomunicazione | Requisiti essenziali supplementari applicabili | Riferimento/fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna[^11] | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2000/637/CE[^12] |
| 2 | Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 1974[^13]per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2013/638/UE[^14] |
| 3 | Impianti di ricerca in valanga che<br>operano sulla frequenza 457 kHz | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2001/148/CE[^15] |
| 4 | Impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2005/53/CE[^16] |
| 5 | Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz) | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2005/631/CE[^17] |
| 6 | Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Regolamento delegato (UE) 2019/320[^18] |
| 7 | Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet. Fanno eccezione: – i dispositivi medici ai sensi dell’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/745[^19]comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/746[^20]comprendenti un impianto di radiocomunicazione. | art. 7 cpv. 3 lett. d OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/30[^21] |
| 8 | Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali: | art. 7 cpv. 3 lett. e OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/30[^22] |
| | – impianti di radiocomunicazione collegati a Internet; – impianti di radiocomunicazione ideati per il monitoraggio dei bambini o destinati esclusivamente a tale scopo; – giocattoli secondo l’ordinanza del DFI del 15 agosto 2012[^23]concernente la sicurezza dei giocattoli comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – impianti di radiocomunicazione ideati per o destinati, esclusivamente o meno, a essere indossati, allacciati o sospesi su: – qualsiasi parte del corpo, compresi la testa, il collo, il torso, le braccia, le mani, le gambe e i piedi, – qualsiasi abito indossato da esseri umani, compresi capi che coprono la testa, le mani e i piedi. Fanno eccezione: – i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/745[^24]comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/746[^25]comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/1139[^26]; – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 1995[^27]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; – i sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/520[^28]comprendenti un impianto di radiocomunicazione. | | |
| 9 | Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all’articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/713[^29] | art. 7 cpv. 3 lett. f OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/30[^30] |
| | Fanno eccezione: – i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/745[^31]comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/746[^32]comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/1139[^33]; | | |
| | – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 1995[^34]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; – sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/520[^35]comprendenti un impianto di radiocomunicazione. | | |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2 cpv. 1)
### Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-2}
| N. | Titolo del documento | Edizione |
| --- | --- | --- |
| RIR0000 | Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base | 10 |
| RIR0101 | Comunicazione aeronautica | 10 |
| RIR0102 | Navigazione aeronautica | 10 |
| RIR0103 | Sorveglianza aeronautica | 8 |
| RIR0104 | Sistemi d’emergenza aeronautica | 4 |
| RIR0105 | Telemetria/telecomando aeronautica | 3 |
| RIR0201 | Emittenti di radiodiffusione terrestre | 17 |
| RIR0203 | Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) | 23 |
| RIR0301 | Ponti radio punto a multipunto | 12 |
| RIR0302 | Ponti radio punto a punto | 31 |
| RIR0501 | Telefonia digitale cellulare | 21 |
| RIR0503 | Telefoni senza filo | 9 |
| RIR0504 | Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza | 11 |
| RIR0506 | Impianti di ricerca di persona (pager) | 9 |
| RIR0507 | Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR | 18 |
| RIR0510 | Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) | 7 |
| RIR0601 | Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare | 10 |
| RIR0603 | Comunicazione marittima | 10 |
| RIR0604 | Radionavigazione marittima | 11 |
| RIR0702 | Sonde meteorologiche | 7 |
| RIR0703 | Radar meteorologici | 8 |
| RIR0705 | Wind-Profiler | 6 |
| RIR0805 | Collegamenti di alimentazione (Feeder Links) | 2 |
| RIR0806 | Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) | 18 |
| RIR0808 | Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) | 19 |
| RIR0809 | Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) | 4 |
| RIR1001 | Sistemi d’allarme | 13 |
| RIR1002 | Applicazioni ferroviarie | 12 |
| RIR1003 | Ricerca, seguito ed acquisizione di dati | 19 |
| RIR1004 | Radiodeterminazione | 19 |
| RIR1005 | Applicazioni induttive | 14 |
| RIR1006 | Applicazioni senza filo nel settore sanitario | 19 |
| RIR1007 | Telecomandi di modelli ridotti | 9 |
| RIR1008 | Applicazioni non specifiche a corta portata | 24 |
| RIR1009 | Microfoni senza filo | 27 |
| RIR1010 | Sistemi di trasmissione dati a banda larga | 19 |
| RIR1011 | Identificazione tramite radiofrequenza (RFID) | 12 |
| RIR1012 | Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) | 16 |
| RIR1013 | Applicazioni audio senza filo | 18 |
| RIR1021 | Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata | 12 |
| RIR1023 | Applicazioni a banda ultra larga (UWB) | 12 |
| RIR1101 | Impianti per radioamatori | 15 |
| RIR1102 | Impianti di radiocomunicazione CB | 9 |
| RIR1108 | Radiolocalizzazione (civile) | 9 |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 8)
### Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-3}
| Impianto/tipo di impianto | Prescrizione |
| --- | --- |
| UHF PMR con un’ampiezza di banda di 25 kHz<br>(Soppressione dell’ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 0507 [^36] ) | Fatta salva una concessione corrispondente, l’esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008. |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 4 cpv. 1)
### Procedura di omologazione per impianti di radiocomunicazione destinati ad essere utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4}
#### **1** Domanda di omologazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4/lvl_1}
1.1 Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo[^37], corredato dei documenti e informazioni necessari all’omologazione.
1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) circa i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di utilizzazione dello spettro delle frequenze (art. 26 cpv. 3 OIT) devono essere allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT. Possono anche essere elaborate dal fabbricante purché disponga delle conoscenze richieste e degli strumenti di misurazione necessari.
1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.

#### **2** Omologazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4/lvl_2}
2.1 Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.
2.2 Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

#### **3** Obbligo di notifica {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4/lvl_3}
3.1 Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest’ultima viene sciolta.
3.2 Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo[^38], tutte le modifiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.

#### **4** Durata dell’omologazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4/lvl_4}
4.1 Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.
4.2 Si estingue in particolare:
    a. tramite la revoca di cui al numero 4*a* ;
    b. una volta superata la durata di validità, nel caso essa sia limitata;
    c. con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima.
4.3 L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione ai sensi del numero 4.2 lettere a e c si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già offerti, immessi in commercio, fabbricati o messi in esercizio. Nella sua analisi tiene in debita considerazione i rischi nonché la necessità di proteggere gli investimenti delle autorità coinvolte.

#### **4a** Revoca dell’omologazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4/lvl_4_a}
Tenendo conto dei rischi e della protezione degli investimenti, per motivi giustificati l’UFCOM può revocare senza indennizzo l’omologazione, in particolare in caso di:
a. modifica alla presente ordinanza o alle relative prescrizioni tecniche e amministrative;
b. mancato rispetto, da parte del titolare dell’omologazione, della presente ordinanza o delle condizioni che disciplinano l’omologazione.

#### **5** Numero di omologazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-4/lvl_5}
5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:
     CH.yy.iiii
5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:
    a) yy: le due ultime cifre dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato d’omologazione;
    b) iiii: numero individuale a quattro cifre.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 4 cpv. 2 e art. 6)
### Prescrizioni tecniche e amministrative varie {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-5}
| N. | Titolo del documento | Edizione |
| --- | --- | --- |
| PTA 5.1<br>(art. 6) | Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) | 5 |
| PTA 5.2<br>(art. 4 cpv. 2) | Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze | 6 |
| PTA 5.3<br>(art. 4 cpv. 2) | Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze | 6 |
| PTA 5.4<br>(art. 4 cpv. 2) | Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione | 5 |
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 2*a* )
### Pittogramma {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-6}
^1^Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

^2^Include il seguente simbolo:

^3^Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH).

^4^Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio.

^5^Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354[^39]; sono completate dai Paesi seguenti:
a. Svizzera: CH;
b. Liechtenstein: LI;
c. Norvegia: NO;
d. Islanda: IS.

^6^Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

^7^Esempio a carattere informativo:

| CH | FR | ES |
| --- | --- | --- |
| IT | DK | DE |

| | CH | IT | DE |
| --- | --- | --- | --- |
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 1*a* e 2*b* )
### Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-7}
#### **1** Impianti di radiocomunicazione di cui all’art. 7 cpv. 2bis OIT {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-7/lvl_1}
| N. | Categoria |
| --- | --- |
| 1. | Telefoni cellulari |
| 2. | Tablet |
| 3. | Fotocamere digitali |
| 4. | Cuffie |
| 5. | Cuffie microfono |
| 6. | Console portatili per videogiochi |
| 7. | Altoparlanti portatili |
| 8. | Lettori elettronici |
| 9. | Tastiere |
| 10. | Mouse |
| 11. | Sistemi di navigazione portatili |
| 12. | Auricolari |
| 13. | Laptop |

#### **2** Specifiche tecniche per capacità di ricarica {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-7/lvl_2}
| N. | Categoria | Specifiche tecniche applicabili |
| --- | --- | --- |
| 1. | Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo: | Gli impianti di radiocomunicazione devono: – essere dotati di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680‑1‑3:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®, e tale presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento; – poter essere ricaricati con cavi conformi alla norma EN IEC 62680‑1‑3:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®. |
| 2. | Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt: | Gli impianti di radiocomunicazione devono: – integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680‑1‑2:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–2: Componenti comuni – Specifica di alimentazione tramite USB; – essere concepiti in modo da garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato. |

#### **3** Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. d OIT {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-7/lvl_3}
| N. | Categoria | Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili |
| --- | --- | --- |
| 1. | Per le categorie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2^bis^OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 2 vanno indicate le informazioni seguenti: | Una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo:*La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica* .Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta e la potenza massima richiesta per raggiungere la massima velocità di ricarica. |
| 2. | Per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2^bis^OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 vanno indicate anche le informazioni seguenti: | Una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica,compresa l’indicazione che è supportato il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo*«* *Ricarica rapida USB PD* *»* e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo. |

#### **4** Pittogramma {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-7/lvl_4}
1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti e comprendere il simbolo seguente:
a. per gli impianti di radiocomunicazione offerti in combinazione con un dispositivo di ricarica:

b. per gli impianti di radiocomunicazione offerti senza un dispositivo di ricarica:

2. Il pittogramma può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1. La dimensione «a» deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

#### **5** Etichetta {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.101.21--annex-7/lvl_5}
1. L’etichetta deve presentare il formato seguente e contenere il simbolo seguente:

2. Le lettere XX sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura USB PD (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica.

3. L’etichetta può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione «a» di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

[^1]: RS  **784.10**
[^2]: RS  **784.101.2**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal  1° gen. 2018 (RU  **2017**  7137).
[^4]: RS  **784.101.113**
[^5]: RS  **784.102.1**
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal  1° set. 2021 (RU  **2021**  475).
[^7]: RS  **784.104**
[^8]: RS  **784.106**
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal  1° set. 2021 (RU  **2021**  475).
[^10]: [RU  **2002**  2111; **2005**  2219,5139; **2007**  1001,7081; **2008**  1907,6471; **2009**  4229,5839,6543; **2010**  959,3549,5067; **2011**  1391,4339,5265; **2012**  1921,4337,6565; **2013**  2649,4129; **2014**  919,4357; **2015**  2771,4977]
[^11]: Il testo dell’accordo può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet seguente:www.rainwat.bipt.be
[^12]: 2000/637/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50.
[^13]: RS  **0.747.363.33**
[^14]: 2013/638/UE: Decisione della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM), versione della GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22.
[^15]: 2001/148/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga, versione della GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65.
[^16]: 2005/53/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS), versione della GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14.
[^17]: 2005/631/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat, versione della GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28.
[^18]: Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili, versione della GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1.
[^19]: Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n^o^178/2002 e il regolamento (CE) n^o^1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/561, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18.
[^20]: Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione; versione della GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/112, GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3.
[^21]: Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) e f), di tale direttiva, versione della GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6.
[^22]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7.
[^23]: RS  **817.023.11**
[^24]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7
[^25]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7
[^26]: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione che vincola la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^27]: RS  **741.41**
[^28]: Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/362, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1.
[^29]: Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, versione della GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18.
[^30]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7
[^31]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7
[^32]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7
[^33]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8
[^34]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8
[^35]: Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8
[^36]: Cfr. all. 2.
[^37]: Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.
[^38]: Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.
[^39]: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017,  che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.