784.104

# Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

(ORAT)

del 6 ottobre 1997 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12*b* , 28 capoversi 2, 3, 4 e 6, 28*a* capoverso 4, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997[^1]sulle telecomunicazioni (LTC),[^2]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
### **Sezione 1:** Campo d’applicazione nonché termini e abbreviazioni {#chap_1/sec_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--1}
1. Quest’ordinanza si applica a tutti gli elementi d’indirizzo eccettuati i nomi di dominio.
2. I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell’allegato.

### **Sezione 2:** Gestione e attribuzione degli elementi d’indirizzo {#chap_1/sec_2}
##### **Art. 2** Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo {#chap_1/sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--2}
1. L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) elabora i piani di numerazione ed emana le prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo.[^3]
2. Per garantire un numero sufficiente di elementi d’indirizzo o per uniformarsi a norme e raccomandazioni internazionali, l’UFCOM può modificare i piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo. A tal fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi d’indirizzo.[^4]
3. L’UFCOM informa i titolari degli elementi d’indirizzo almeno 24 mesi prima di una modifica importante dei piani di numerazione e almeno sei mesi prima di una modifica importante delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. In casi urgenti o per modifiche d’importanza minore, sono ammessi termini più brevi.
4. Prima di fissare o di modificare sostanzialmente i piani di numerazione,<br />l’ UFCOM[^5]consulta le cerchie interessate.
5. L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l’attuazione delle modifiche dei piani di numerazione.[^6]
6. I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti modifiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più numeri. Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno sei mesi prima.[^7]

##### **Art. 3** Accessibilità pubblica {#chap_1/sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--3}
I piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione sono accessibili al pubblico.

##### **Art. 4** Attribuzione {#chap_1/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--4}
1. UFCOM attribuisce gli elementi d’indirizzo su richiesta.
1bis. La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del richiedente;
b. elemento d’indirizzo desiderato.[^8]
1ter. Per verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente, l’UFCOM può richiedere altre indicazioni o documenti, in particolare presso:
a. persone fisiche: una copia di un documento d’identità nazionale o di un passaporto valido e un certificato di domicilio attuale;
b. associazioni o fondazioni con sede in Svizzera e non iscritte nel registro di commercio: una copia autenticata degli statuti dell’associazione o dell’atto costitutivo della fondazione;
c. persone giuridiche o società di persone con sede all’estero: un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni sufficienti o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l’ente ha esistenza giuridica secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
d. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010[^9]sul numero d’identificazione delle imprese.[^10]
2. L’UFCOM può attribuire gli elementi di indirizzo provvisoriamente.[^11]
3. Può rifiutare l’attribuzione di un elemento d’indirizzo:
a.[^12] ha ragioni per supporre che un suo utilizzo da parte del richiedente comporti un’infrazione al diritto federale;
a^bis^.[^13] ha ragioni per supporre che il richiedente ha chiesto l’attribuzione di questo elemento d’indirizzo per impedirne l’attribuzione ad altri interessati;
b. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali;
c. che non è destinato a essere utilizzato prevalentemente in Svizzera;
d. fintantoché le tasse amministrative non sono pagate;
e.[^14] il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.
4. I richiedenti residenti o con sede all’estero sono tenuti a comunicare un indirizzo postale in Svizzera per l’invio legalmente valido di comunicazioni, citazioni e decisioni.[^15]
5. Se un richiedente, al quale è stato revocato un elemento d’indirizzo per mancato pagamento delle tasse amministrative dovute secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera d, presenta una nuova domanda d’attribuzione, prima dell’attribuzione l’UFCOM può chiedere:
a. il pagamento delle tasse arretrate;
b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per l’attribuzione dell’elemento d’indirizzo nonché delle tasse amministrative per la gestione sino alla fine dell’anno in corso.[^16]

##### **Art. 4a** {#chap_1/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--4_a}

##### **Art. 5** Uso in comune {#chap_1/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--5}
L’UFCOM può attribuire a diversi titolari elementi d’indirizzo da utilizzare in comune.

##### **Art. 6** Elementi d’indirizzo subordinati {#chap_1/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--6}
Se un elemento d’indirizzo può essere seguito da elementi subordinati quali ad esempio il nome o il sottoindirizzo, l’UFCOM può autorizzare il titolare a fissare e attribuire questi elementi subordinati tenendo conto delle norme internazionali.

##### **Art. 7** Durata d’impiego e riattribuzione {#chap_1/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--7}
1. Gli elementi d’indirizzo sono generalmente attribuiti per un periodo illimitato.
2. Gli elementi d’indirizzo per i quali il diritto d’uso è scaduto sono riattribuiti al più presto sei mesi dopo la scadenza del diritto d’uso. In via eccezionale, possono essere riattribuiti immediatamente.

##### **Art. 7a** Trasferimento in caso di fusione {#chap_1/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--7_a}
1. L’impresa nata da una fusione diventa titolare di tutti gli elementi d’indirizzo che erano attribuiti alle imprese preesistenti.
2. Se la neocreata impresa diventa titolare di un numero di elementi d’indirizzo superiore al limite stabilito per ogni titolare, l’UFCOM stabilisce il termine entro cui l’impresa deve rinunciare agli elementi d’indirizzo in eccesso.

##### **Art. 8** Destinazione {#chap_1/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--8}
1. Il titolare può utilizzare unicamente per gli scopi definiti nella decisione d’attribuzione gli elementi d’indirizzo che gli sono attribuiti.
2. Può richiedere all’UFCOM l’autorizzazione di cambiare la destinazione degli elementi che gli sono attribuiti. L’autorizzazione è concessa unicamente se la nuova destinazione adempie le condizioni per l’attribuzione dei relativi elementi d’indirizzo.

##### **Art. 9** Informazioni sugli elementi d’indirizzo {#chap_1/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--9}
1. L’UFCOM rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d’indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l’indirizzo del loro titolare, nonché, se quest’ultimo risiede o ha sede all’estero, sull’indirizzo postale in Svizzera. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.[^17]
2. .[^18]

##### **Art. 10** Decisioni dell’UFCOM {#chap_1/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--10}
Se non esistono prescrizioni sull’uso di determinati elementi d’indirizzo, l’UFCOM fissa le prescrizioni e le tasse amministrative in ogni singolo caso.

##### **Art. 11** Revoca {#chap_1/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--11}
1. L’UFCOM può revocare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se:
a. una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione lo richiede;
b.[^19] il titolare degli elementi d’indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell’UFCOM o le disposizioni della decisione d’attribuzione;
b^bis^.[^20] un’altra autorità competente constata che un loro utilizzo comporta un’infrazione al diritto federale;
b^ter^.[^21] ha motivi di credere che un loro utilizzo da parte del titolare comporti un’infrazione al diritto federale;
b^quater^.[^22] il titolare si è fatto attribuire gli elementi di indirizzo per impedirne l’attribuzione ad altri interessati;
c.[^23] il titolare non utilizza più del tutto o se utilizza solo in parte gli elementi d’indirizzo attribuitigli o se non li usa principalmente in Svizzera;
d. il titolare non paga le tasse amministrative;
d^bis^.[^24] il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;
e. lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme o altre misure d’armonizzazione internazionali.
2. Come misura preliminare, l’UFCOM può esigere la messa fuori servizio degli elementi d’indirizzo in questione.
3. Un elemento d’indirizzo è considerato revocato se il titolare decede o è radiato dal registro di commercio a seguito di un fallimento o di una liquidazione.[^25]

##### **Art. 12** Conseguenze della revoca {#chap_1/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--12}
1. La revoca degli elementi d’indirizzo è immediatamente efficace.[^26]
1bis. L’UFCOM può decidere di posticipare l’efficacia della revoca se questa tocca utenti di elementi d’indirizzo in servizio o se lo esigono importanti ragioni tecniche o economiche.[^27]
2. La revoca degli elementi d’indirizzo comporta automaticamente la revoca degli elementi d’indirizzo subordinati.

## **Capitolo 1a:** Delega della gestione e dell’attribuzione di elementi d’indirizzo a terzi {#chap_1_a}
### **Sezione 1:** Regole generali {#chap_1_a/sec_1}
##### **Art. 13** Procedura e condizioni di delega {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13}
1. Se la gestione degli elementi d’indirizzo è delegata a terzi (delegati) nell’ambito di una pubblica gara o di una procedura mediante invito (art. 28*a* cpv. 2 LTC), l’UFCOM valuta e pondera le offerte segnatamente sulla base dei seguenti criteri:
a. il prezzo, l’adeguatezza e la qualità dei servizi;
b. le qualifiche e le caratteristiche del candidato;
c. la garanzia della sicurezza pubblica e della lotta contro la cibercriminalità;
d. la garanzia della protezione delle infrastrutture critiche; e
e. la partecipazione della comunità interessata alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati.
2. I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri documenti presentati da questi ultimi.
3. Le decisioni devono rispettare il segreto d’affari dei candidati.

##### **Art. 13a** Forma della delega {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_a}
La delega della gestione e dell’attribuzione di elementi d’indirizzo a terzi deve essere effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

##### **Art. 13b** Durata della delega {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_b}
1. L’UFCOM rilascia l’autorizzazione o conclude il contratto per una durata determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell’importanza dei compiti delegati di gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo.
2. Esso può rinnovare l’autorizzazione o il contratto.

##### **Art. 13c** Trasferimento di compiti essenziali {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_c}
Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un’autorizzazione o da un contratto è possibile solo con l’accordo dell’UFCOM.

##### **Art. 13d** Modifica dell’autorizzazione e del contratto {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_d}
1. L’UFCOM può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell’autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.
2. Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell’autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti di gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo a lui delegati. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.[^28]

##### **Art. 13e** Gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo da parte dei delegati {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_e}
1. I delegati gestiscono gli elementi d’indirizzo in modo razionale e adeguato. Li attribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio.
2. Gli articoli 4–12 si applicano per analogia alla gestione e all’attribuzione di elementi d’indirizzo da parte dei delegati.
3. L’UFCOM può prevedere, nell’autorizzazione o nel contratto, regole particolari riguardanti la gestione e l’utilizzo di elementi d’indirizzo da parte dei delegati.

##### **Art. 13f** Giornale delle attività {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_f}
1. I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all’attribuzione di elementi d’indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio.
2. Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

##### **Art. 13g** Obbligo d’informare {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_g}
1. I delegati sono tenuti a fornire all’UFCOM tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni d’esecuzione. L’UFCOM può in particolare esigere la lista degli elementi d’indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività.
2. I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’UFCOM le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 97–103 dell’ordinanza del 9 marzo 2007[^29]sui servizi di telecomunicazione.[^30]

##### **Art. 13h** Prezzo {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_h}
Fatto salvo l’articolo 40 capoversi 3 e 4 LTC, i delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d’indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

##### **Art. 13i** Vigilanza {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_i}
1. L’UFCOM vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le sue disposizioni d’esecuzione, come pure la loro autorizzazione o il loro contratto.Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.
2. Di regola esso controlla una volta l’anno il modo in cui i delegati gestiscono gli elementi d’indirizzo.
3. Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d’esecuzione oppure dall’autorizzazione o dal contratto, l’UFCOM effettua una verifica. Il delegato deve garantire l’accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.
4. Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più i suoi obblighi, quest’ultimo ne assume i costi.

##### **Art. 13j** Misure di vigilanza {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_j}
1. Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l’UFCOM può:
a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all’UFCOM quanto ha messo in atto;
b.[^31] esigere che gli introiti conseguiti illecitamente siano consegnati alla Confederazione o rimborsati alla comunità in questione di titolari di elementi d’indirizzo;
c. completare con oneri suppletivi l’autorizzazione o il contratto;
d. limitare o sospendere l’autorizzazione o il contratto oppure revocare, coneffettoimmediato, l’autorizzazione o disdire il contratto in virtù dell’articolo 13*k* capoverso 1.
2. L’UFCOM può emanare d’ufficio misure cautelari.

##### **Art. 13k** Fine dell’attività delegata {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_k}
1. L’UFCOM revoca l’autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell’attività delegata, cessa ogni attività o va in fallimento.
2. Può revocare l’autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno. Tiene conto dell’importo ricevuto da parte del delegato secondo il capoverso 5 lettera b per l’assistenza fornita.
3. L’UFCOM può assumere il compito della gestione e dell’attribuzione degli elementi d’indirizzo in questione o incaricare direttamente un altro delegato di assumerlo.[^32]
4. I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell’UFCOM le loro pretese sugli elementi d’indirizzo che sono stati loro attribuiti.
5. Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all’UFCOM tutto l’aiuto e l’assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d’indirizzo delegati. Hanno diritto a un indennizzo basato sull’utilità della loro assistenza. Su richiesta, l’indennizzo è fissato dall’UFCOM. Il delegato o la massa fallimentare devono mettere a disposizione:
a. gratuitamente il loro giornale delle attività ai sensi dell’articolo 13*f* e tutti gli altri dati e informazioni conservati che riguardano i titolari degli elementi d’indirizzo attribuiti o che registrano le attività di gestione di tali elementi e le loro caratteristiche soprattutto tecniche;
b. l’infrastruttura tecnica e informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato.
6. Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito elementi d’indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

##### **Art. 13l** Dati personali {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_l}
1. I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi che derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d’esecuzione, come pure all’ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.
2. Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 25 settembre 2020^[^33]^sulla protezione dei dati.[^34]

##### **Art. 13m** Prescrizioni tecniche e amministrative {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--13_m}
1. L’UFCOM può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o prescrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro elaborazione.
2. Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei parametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

### **Sezione 2:** . {#chap_1_a/sec_2}
##### **Art. 14 a 14c** {#chap_1_a/sec_2/art_14_14_c omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14–14c}

##### **Art. 14cbis** {#chap_1_a/sec_2/art_14_c_bis omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14cbis}

##### **Art. 14cter** {#chap_1_a/sec_2/art_14_c_ter omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14cter}

##### **Art. 14cquater** {#chap_1_a/sec_2/art_14_c_quater omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14cquater}

##### **Art. 14d a 14f** {#chap_1_a/sec_2/art_14_d_14_f omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14d–14f}

##### **Art. 14f bis** {#chap_1_a/sec_2/art_14_f_bis omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14fbis}

##### **Art. 14g a 14i** {#chap_1_a/sec_2/art_14_g_14_i omnilex-key=ch-fedlex--784.104--14g–14i}

##### **Art. 15** {#chap_1_a/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15}
Abrogato

### **Sezione 3:** Numeri brevi per servizi SMS e MMS {#chap_1_a/sec_3}
##### **Art. 15a** Campo d’applicazione {#chap_1_a/sec_3/art_15_a omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15a}
1. Le presenti disposizioni disciplinano la gestione e l’attribuzione degli elementi d’indirizzo utilizzati per i servizi di contenuto SMS e MMS (numeri brevi per servizi SMS e MMS).
2. L’UFCOM può emanare disposizioni d’esecuzione in merito agli elementi d’indirizzo subordinati, in particolare per quanto concerne le parole chiave utilizzate in relazione ai numeri brevi per i servizi SMS e MMS.

##### **Art. 15b** Formato {#chap_1_a/sec_3/art_15_b omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15b}
1. I numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono composti da tre sino a cinque cifre, di cui la prima è compresa tra 1 e 9.
2. Se corrispondono ai numeri brevi ai sensi dell’articolo 31*b* , possono riprenderne il formato ed essere composti da più di cinque cifre.[^35]

##### **Art. 15c** Delega {#chap_1_a/sec_3/art_15_c omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15c}
1. La gestione e l’attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS è soggetta ad autorizzazione. Su richiesta, l’UFCOM attribuisce un’autorizzazione ad ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che desidera offrire l’accesso a servizi SMS e MMS e che garantisce di adempiere gli obblighi che gli incombono.
2. L’autorizzazione è attribuita per una durata indeterminata.
3. L’UFCOM pubblica la lista dei fornitori che hanno ottenuto l’autorizzazione.

##### **Art. 15d** Obblighi {#chap_1_a/sec_3/art_15_d omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15d}
1. I titolari di un’autorizzazione per la gestione e l’attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono tenuti a:
a. mettere a punto procedure di gestione e d’attribuzione trasparenti, non discriminanti e coordinate con gli altri fornitori di numeri brevi per servizi SMS e MMS;
b. raccogliere e mantenere aggiornati i dati relativi ai titolari dei numeri brevi da loro attribuiti per i servizi SMS e MMS;
c. garantire una gestione efficiente dei numeri brevi per i servizi SMS e MMS, in particolare prevedendo un dispositivo di riciclaggio dei numeri non utilizzati o non più utilizzati.
2. Determinano i gruppi di numeri brevi riservati esclusivamente all’offerta di servizi a contenuto erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo.[^36]
3. .[^37]

##### **Art. 15e** Attribuzione {#chap_1_a/sec_3/art_15_e omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15e}
1. L’UFCOM può riservare l’attribuzione di determinati gruppi di numeri brevi o autorizzarne l’utilizzo soltanto a determinate condizioni.
2. I titolari di un’autorizzazione attribuiscono su richiesta i numeri brevi per i servizi SMS e MMS nell’ordine cronologico d’inoltro delle richieste.
3. Coordinano tra di loro l’attribuzione in modo tale che tutti i fornitori possano attribuire lo stesso numero ai richiedenti.

##### **Art. 15f** Dati messi a disposizione del pubblico {#chap_1_a/sec_3/art_15_f omnilex-key=ch-fedlex--784.104--15f}
1. I titolari di un’autorizzazione devono mettere a disposizione del pubblico almeno i seguenti dati ai sensi dell’articolo 15*d* capoverso 1 lettera b:
a. numero breve per servizi SMS e MMS;
b. nome completo del titolare del numero breve in questione;
c. l’indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare;
d. l’indirizzo postale in Svizzera, se l’indirizzo del titolare di cui alla lettera c non è in Svizzera;
e. in caso di offerte di servizi che esigono una previa accettazione e che possono implicare la trasmissione di diverse unità d’informazione (servizi «push»), le parole chiave che permettono di disattivare tali servizi.
2. Questi dati devono essere accessibili mediante una procedura di richiamo.

## **Capitolo 2:** Elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 {#chap_2}
### **Sezione 1:** Indicativi {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 16** Formato {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--16}
Gli indicativi constano di norma di due cifre precedute dal prefisso 0 (formato=0xx). L’UFCOM può aggiungere cifre supplementari.

##### **Art. 17** Attribuzione {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--17}
1. L’UFCOM può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per:
a. consentire il passaggio da una rete di telecomunicazione a un’altra;
b.[^38] consentire l’accesso a servizi speciali;
c. assicurare l’esercizio interno della rete da parte del fornitore di servizi;
d.[^39] indirizzi di istradamento (routing numbers).
2. Gli indicativi sono attribuiti unicamente se non esistono altre soluzioni per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 o se queste soluzioni comportano conseguenze inaccettabili per il fornitore di servizi di telecomunicazione o per i suoi clienti[^40].

##### **Art. 18** Impiego di indicativi senza attribuzione formale {#chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--18}
1. L’UFCOM stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.[^41]
2. .[^42]
3. L’UFCOM emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.[^43]

### **Sezione 2:** Numeri attribuiti sotto forma di blocchi di numeri {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 19** Serie di numeri {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--19}
1. I numeri dei clienti sono attribuiti in serie di 10 000 numeri individuali consecutivi.
2. .[^44]

##### **Art. 20** Attribuzione primaria {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--20}
1. L’UFCOM attribuisce una serie di numeri a ogni fornitore che intende offrire in Svizzera un servizio di telecomunicazione basato su elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164.
2. L’UFCOM può attribuire una o più serie supplementari della stessa categoria se:
a. il fornitore di servizi di telecomunicazione dimostra di avere attribuito ai suoi clienti, in media, almeno il 50 per cento dei numeri gestiti, oppure
b. lo giustificano importanti motivi tecnici o economici.
3. L’UFCOM stabilisce le condizioni per l’attribuzione.

##### **Art. 21** Contenuto della domanda {#chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--21}
La domanda deve specificare:
a. il genere di servizio di telecomunicazione che il richiedente intende fornire;
b. il nome con il quale il servizio sarà commercializzato e la descrizione dell’offerta;
c. la data in cui il servizio verrà messo in funzione;
d. l’estensione geografica della relativa rete o del relativo servizio;
e. la pianificazione dell’impiego dei numeri sull’arco di almeno tre anni.

##### **Art. 22** Obbligo d’informare {#chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--22}
1. Il titolare di serie di numeri deve fornire all’UFCOM, per la fine di ogni anno civile, le seguenti informazioni su ogni serie di numeri:
a. la quantità di numeri attribuiti ai propri clienti;
b. la quantità di numeri utilizzati per fini propri;
c. la quantità di numeri portati;
d. la quantità di numeri liberi.
1bis. L’UFCOM può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate nel capoverso 1.[^45]
2. Queste informazioni devono essere rilevate il 20 novembre di ogni anno o l’ultimo giorno lavorativo che precede questa data.

##### **Art. 23** Attribuzioni subordinate {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--23}
1. Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori registrati secondo l’articolo 4 LTC per la fornitura di un servizio di telecomunicazione.[^46]
2. Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti:
a. rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere quando li attribuiscono a loro volta;
b.[^47] non attribuiscano numeri ad altri fornitori senza il suo consenso;
c. gli forniscano le informazioni di cui all’articolo 22.
3. .[^48]

##### **Art. 23a** Serie di numeri con numeri trasferiti {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--23_a}
1. Un fornitore può rinunciare a una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri soltanto se:
a. un altro fornitore che soddisfa le condizioni per l’attribuzione della serie di numeri è pronto a farsela attribuire immediatamente; o
b. non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui gli era stata attribuita la serie di numeri.
2. Se in seguito a una revoca o a una rinuncia secondo il capoverso 1 lettera b si estingue il diritto d’uso di una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri, l’UFCOM può attribuirla immediatamente a un fornitore di sua scelta. Ciò può avvenire senza l’accordo di quest’ultimo. Il criterio per l’attribuzione è, in particolare, la quantità dei numeri della serie trasferiti ai singoli fornitori.
3. .[^49]

##### **Art. 23b** Sorveglianza sull’utilizzazione {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--23_b}
1. Se il titolare di una serie di numeri per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile attribuisce determinati numeri per i servizi prepagati, deve sorvegliare se tali numeri sono utilizzati.
2. Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi dodici mesi dopo, metterlo a disposizione per l’attribuzione a un nuovo cliente.

##### **Art. 23c** Misure della SECO in caso di violazione della LCSl {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--23_c}
1. Se la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha il sospetto fondato che, con l’ausilio di un numero proveniente da una serie di numeri, siano state commesse ripetute violazioni dell’articolo 3 della legge federale del 19 dicembre 1986[^50]contro la concorrenza sleale, può obbligare il fornitore al quale l’UFCOM ha attribuito la serie di numeri o il fornitore verso il quale è stato trasferito il numero a:
a. bloccare immediatamente i collegamenti in entrata verso tale numero;
b. comunicare alla SECO i seguenti dati sul titolare del numero:
        1. il nome o l’impresa,
        2. l’indirizzo o il domicilio legale,
        3. un indirizzo postale in Svizzera in caso di sede o domicilio all’estero;
c. revocare in seguito il blocco.
2. Se il fornitore comunica immediatamente i dati alla SECO, non blocca il numero.

##### **Art. 24** Revoca {#chap_2/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24}
L’UFCOM può revocare l’attribuzione di una serie di numeri se, per un periodo di due anni civili consecutivi, i clienti del fornitore di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato meno del 5 per cento dei numeri attribuiti.

### **Sezione 2a:** Numeri utilizzati senza attribuzione formale {#chap_2/sec_2_a}
##### **Art. 24a** . {#chap_2/sec_2_a/art_24_a omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24a}
1. L’UFCOM stabilisce i numeri che possono o devono essere utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.
2. .[^51]

### **Sezione 2b:** Numeri attribuiti individualmente {#chap_2/sec_2_b}
##### **Art. 24b** Disposizioni generali {#chap_2/sec_2_b/art_24_b omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24b}
1. .[^52]
2. L’UFCOM stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l’uso.
3. L’UFCOM compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.[^53]
4. L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.[^54]

##### **Art. 24c** Numeri gratuiti {#chap_2/sec_2_b/art_24_c omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24c}
1. L’UFCOM attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell’ordine cronologico d’inoltro all’UFCOM.
2. .[^55]
2bis. Il titolare di un numero attribuito individualmente deve garantire che in caso di esercizio, utilizzo o menzione del numero da parte di terzi sia rispettato il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell’UFCOM e le disposizioni della decisione d’attribuzione.[^56]
3. Il titolare di un numero attribuito individualmente deve, su domanda, indicare all’UFCOM quali prestazioni forniva in un determinato momento.[^57]

##### **Art. 24d** Indicazione alfanumerica {#chap_2/sec_2_b/art_24_d omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24d}
1. Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono richiedere un’indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.161[^58]Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto di utilizzare l’indicazione alfanumerica di un numero. L’UFCOM non verifica se essi hanno il diritto di utilizzare l’indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di terzi inerenti all’utilizzo d’indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate conformemente alle disposizioni del diritto civile.
2. Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l’indicazione alfanumerica annunciata al momento dell’attribuzione. Per la pubblicazione del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti.

##### **Art. 24e** Condizioni d’utilizzazione {#chap_2/sec_2_b/art_24_e omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24e}
1. È vietato stabilire connessioni verso i numeri 090x mediante programmi di tipo PC-dialer o web-dialer o programmi analoghi, allo scopo di fatturare beni e prestazioni.[^59]
2. .[^60]
2bis. .[^61]
3. L’UFCOM determina le altre condizioni d’utilizzazione dei numeri attribuiti individualmente ed emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

##### **Art. 24f** Messa in servizio e messa fuori servizio {#chap_2/sec_2_b/art_24_f omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24f}
1. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente deve annunciare all’UFCOM la data della messa in servizio. Se un numero attribuito individualmente non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere immediatamente riattribuito dall’UFCOM. Su richiesta fondata, l’UFCOM può prorogare tale termine.
2. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo fuori servizio un numero attribuito individualmente deve annunciare all’UFCOM la data della messa fuori servizio. Se il numero non è rimesso in servizio entro 30 giorni dalla sua messa fuori servizio, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere riattribuito dall’UFCOM. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all’articolo 11 capoverso 2.

##### **Art. 24g** {#chap_2/sec_2_b/art_24_g omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24g}

##### **Art. 24h** Bloccaggio da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni {#chap_2/sec_2_b/art_24_h omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24h}
1. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono bloccare l’accesso ai numeri attribuiti individualmente fino allo spirare di un termine di quattro giorni feriali se hanno un motivo fondato di credere che il titolare utilizza questi numeri a scopo o in modo illecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile. Essi ne informano immediatamente l’UFCOM, motivando il bloccaggio. L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.
2. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono parimenti bloccare l’accesso ai numeri internazionali composti automaticamente per il tramite di PC-dialer o web-dialer. Essi devono verificare almeno ogni 30 giorni se il bloccaggio è ancora giustificato.

##### **Art. 24i** Riattribuzione {#chap_2/sec_2_b/art_24_i omnilex-key=ch-fedlex--784.104--24i}
I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad altri titolari con l’accordo dei titolari attuali.

### **Sezione 3:** Numeri brevi {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 25** Condizioni per l’attribuzione {#chap_2/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--25}
1. L’UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28–32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.[^62]
2. Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo.
3. L’Ufficio può concedere eccezioni se l’obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l’obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo.
4. L’UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d’attribuzione.[^63]

##### **Art. 26** Formato ed esigenze tecniche {#chap_2/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--26}
I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1 (formato=1xx). L’UFCOM può aggiungere una o due cifre supplementari.

##### **Art. 27** Capacità di comunicazione e messa a disposizione dei clienti {#chap_2/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--27}
1. Il fornitore di servizi di telecomunicazione per il cui tramite il titolare del numero breve offre il suo servizio notifica agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione la messa in servizio di nuovi numeri brevi con almeno 60 giorni d’anticipo.
2. Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere i numeri brevi a disposizione dei loro clienti al più tardi entro la data di messa in servizio comunicata.

##### **Art. 28** Servizi d’emergenza {#chap_2/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--28}
1. Diversi numeri brevi sono a disposizione dei seguenti servizi d’emergenza:
a numero d’emergenza europeo;
b polizia, chiamata d’emergenza;
c. pompieri, chiamata d’emergenza;
d. servizio sanitario, chiamata d’emergenza;
e. assistenza telefonica per adulti;
f. assistenza telefonica per bambini e giovani.
g. avvelenamento, chiamata d’emergenza.
2. I servizi d’emergenza devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.

##### **Art. 29** Servizi di soccorso aereo {#chap_2/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--29}
L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell’ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l’intervento immediato di specialisti sul posto.

##### **Art. 30** Servizi d’informazione in materia di sicurezza {#chap_2/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--30}
1. L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d’informazione per garantire la sicurezza pubblica allo scopo di informare o consigliare i chiamanti in caso di situazioni concrete di pericolo.[^64]
2. Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell’ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a un milione all’anno.
3. Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.[^65]
4. *.* [^66]

##### **Art. 31** {#chap_2/sec_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--31}

##### **Art. 31a** Servizi d’informazione sugli elenchi {#chap_2/sec_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--31_a}
1. L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d’informazione sugli elenchi svizzeri dei clienti al servizio telefonico pubblico.
1bis. Il numero attribuito può essere utilizzato per la messa a disposizione di servizi d’informazione basati sui servizi a valore aggiunto (servizi connessi). L’UFCOM determina i servizi connessi autorizzati.[^67]
2. Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell’ambito del servizio che intende fornire ogni anno ammonterà almeno all’1 per cento del totale delle chiamate annue effettuate verso i numeri brevi dei servizi d’informazione sugli elenchi.[^68]
3. Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.[^69]
3bis. .[^70]
4. L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

##### **Art. 31b** Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo {#chap_2/sec_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--31_b}
1. L’Ufficio può attribuire su richiesta un numero breve a chiunque voglia fornire un servizio con un numero breve riconosciuto dalla CEPT e armonizzato a livello europeo.
2. Il richiedente deve concludere un accordo con gli altri fornitori di servizi europei che comprovi la sua volontà di fornire in Svizzera il servizio armonizzato a livello europeo.
3. Per quanto concerne il numero di cifre, i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo possono derogare dal formato previsto dall’articolo 26.
3bis. Le comunicazioni verso i numeri brevi dei servizi a valenza sociale armonizzati a livello europeo devono essere gratuite per il chiamante.[^71]
4. L’UFCOM può emanare condizioni d’utilizzazione per i numeri brevi utilizzati per fornire servizi armonizzati a livello europeo.

##### **Art. 32** Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie {#chap_2/sec_3/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--32}
L’accesso all’elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 9 marzo 2007[^72]sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite numeri brevi.

##### **Art. 33** Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali {#chap_2/sec_3/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--33}
Su domanda, l’UFCOM può attribuire a un fornitore di servizi di telecomunicazione numeri brevi per la libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e internazionali.

##### **Art. 34** Obbligo d’informare {#chap_2/sec_3/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--34}
1. I titolari di numeri brevi devono comunicare all’UFCOM, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute. Sono esclusi i titolari di numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori secondo l’articolo 33.[^73]
2. L’UFCOM può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare la quantità annua di chiamate ricevute.

## **Capitolo 3:** Elementi d’indirizzo del piano di numerazione X.121 (DNIC) {#chap_3}
##### **Art. 35** Attribuzione {#chap_3/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--35}
1. Su richiesta, l’UFCOM attribuisce un decimo di DNIC a chiunque offre un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, nazionale o regionale, collegato con i corrispondenti servizi internazionali corrispondenti secondo la raccomandazione X.75 dell’UIT-T2.
2. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il piano di numerazione della rete di dati;
b. la destinazione dei numeri;
c. la quantità di clienti effettivi e pianificati;
d. i diversi servizi offerti.
3. I rimanenti nove decimi di DNIC sono riservati per le esigenze future, in linea di massima per quelle del titolare del primo decimo.
4. L’UFCOM può ripartire effettivamente un DNIC fra più titolari a partire dal momento in cui il 75 per cento dei DNIC attribuiti alla Svizzera è occupato.
5. L’UFCOM esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC nell’ordine cronologico di inoltro all’Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti alla Svizzera.[^74]

##### **Art. 36** Riattribuzione {#chap_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--36}
Ogni DNIC o decimo di DNIC attribuito può essere riattribuito immediatamente dall’UFCOM a un altro titolare con l’accordo del titolare attuale.

## **Capitolo 4:** Altri elementi d’indirizzo {#chap_4}
##### **Art. 37** Attribuzione di un nome ADMD {#chap_4/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--37}
1. L’UFCOM attribuisce al richiedente il nome ADMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro fornitore di servizi di telecomunicazione in Svizzera.
2. Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.
3. Il titolare di un nome ADMD deve verificare, prima di collegare un PRMD, se quest’ultimo è stato attribuito dall’UFCOM.
4. Egli deve fornire all’UFCOM, al più tardi per la fine di ogni anno civile, la lista dei nomi PRMD collegati con il proprio sistema.

##### **Art. 38** Attribuzione di un nome PRMD {#chap_4/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--38}
1. L’UFCOM attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione che questo nome non sia ancora stato attribuito in Svizzera.[^75]
2. Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

##### **Art. 39** Attribuzione di un nome RDN {#chap_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--39}
1. L’UFCOM attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione che questo nome non sia ancora stato attribuito in Svizzera.[^76]
2. Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.
3. Il titolare di un nome RDN definisce la struttura della parte a lui subordinata del DIT svizzero.
4. Se intende esercitare un first level DSA, è tenuto a:
a. garantire la comunicazione con i first level DSA della Svizzera e di altri Paesi;
b. trasmettere inalterati i messaggi di interrogazione e di risposta affidatigli a questo scopo dai gestori di first level DSA o di second level DSA;
c. esercitare il sistema 24 ore su 24;
d. fare in modo che si possa accedere in ogni momento in modo online ai dati relativi agli indirizzi aggiornati dei gestori di second level DSA.

##### **Art. 40** Attribuzione di indirizzi NSAP {#chap_4/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--40}
1. L’UFCOM può attribuire al richiedente un indirizzo NSAP nel formato ISO-DCC o nel formato ISP-ICD così come definiti nella raccomandazione UIT-T X.213[^77]norma ISO/IEC 8348[^78].
2. L’attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-DCC si basa sulla norma svizzera SN 074 020[^79].
3. L’attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-ICD si basa sulle prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM.

##### **Art. 41** Impiego e cessione di settori di indirizzi NSAP {#chap_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--41}
1. Il titolare di un indirizzo NSAP può definire personalmente il formato della parte libera del suo settore di indirizzi conformemente alle norme internazionali in vigore; può cedere a terzi l’uso e la gestione di questa parte.
2. Il titolare è responsabile dell’unicità degli indirizzi NSAP attribuiti nel suo settore di indirizzi.
3. Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti secondo le prescrizioni all’interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella raccomandazione X.213[^80]dell’UIT-T norma ISO/IEC 8348[^81], allegato A.[^82]

##### **Art. 42** Attribuzione di un ICD {#chap_4/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--42}
1. Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 6523[^83]deve inoltrare una domanda all’UFCOM.[^84]
2. Se la domanda adempie le condizioni richieste, l’UFCOM la trasmette all’organismo internazionale competente per l’attribuzione.

##### **Art. 43** Attribuzione di un object identifier {#chap_4/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--43}
1. L’UFCOM attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai nodi attribuiti alla Svizzera, se:
a. esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali;
b. al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero delle stesso tipo.[^85]
2. Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla Svizzera.[^86]
3. L’attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.680[^87]e sulla norma ISO/CEI 8824[^88]nonché sulle prescrizioni dell’UFCOM.[^89]

##### **Art. 44** Attribuzione di un IIN {#chap_4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--44}
1. Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.118[^90]dell’UIT-T deve inoltrare una domanda all’UFCOM.[^91]
2. Se la domanda adempie le condizioni richieste, l’UFCOM la trasmette all’organismo internazionale competente per l’attribuzione.

##### **Art. 45** Attribuzione di un ISPC {#chap_4/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--45}
1. Su richiesta, l’UFCOM attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi internazionali equivalenti.
1bis. Esso può attribuire un ISPC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione internazionali pubblici.[^92]
2. L’UFCOM esamina le domande d’attribuzione di ISPC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera.
3. L’attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.708[^93]dell’UIT-T.

##### **Art. 46** Attribuzione di un NSPC {#chap_4/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--46}
1. L’UFCOM gestisce e attribuisce i codici dei punti di segnalazione nazionali della rete intermedia (NI=11).
2. Il gestore di un impianto di telecomunicazione gestisce i punti di segnalazione della propria rete (NI=10) conformemente alla raccomandazione Q.705 dell’UIT‑T[^94].

##### **Art. 47** Attribuzione di un MNC {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47}
1. Su richiesta, l’UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.212[^95]dell’UIT-T, se il fornitore:
a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM, UMTS, LTE o di una tecnologia di comunicazione mobile analoga; o
b. ha concluso un accordo con il titolare di una concessione di radiocomunicazione di cui alla lettera a concernente l’utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest’ultimo.[^96]
1bis. L’UFCOM può attribuire un MNC al gestore di una rete di telecomunicazione se questo sia necessario a identificare la rete nell’ambito di interconnessione con fornitori svizzeri o esteri.[^97]
2. Esso può attribuire un MNC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione.[^98]
2bis. Esso può attribuire un MNC a un organo di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della comunicazione di sicurezza; se per questi compiti sono allestite più reti parziali, il MNC va utilizzato in comune per tutte queste reti.[^99]
3. Esso esamina le domande d’attribuzione di un MNC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla Svizzera.[^100]

##### **Art. 47a** {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47_a}

##### **Art. 47b** Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione PMR/PAMR {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47_b}
1. Su richiesta, l’UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione unTetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell’ETSI[^101].
2. L’UFCOM esamina le domande d’attribuzione di un T-MNC in base all’ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla Svizzera.

##### **Art. 47c** Attribuzione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47_c}
Su richiesta, l’UFCOM attribuisce un indicativo di chiamata secondo l’appendice 42 del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995[^102]per la trasmissione dati sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale conformemente al protocollo di trasmissione dati a pacchetto (packet radio).

##### **Art. 47d** Attribuzione di un indicativo di chiamata e di identificativi per le radiocomunicazioni d’alto mare e renane {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47_d}
Su domanda, l’UFCOM attribuisce un indicativo di chiamata e identificativi per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2020[^103]sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS) a bordo di imbarcazioni d’alto mare e renane.

##### **Art. 47e** Attribuzione di un indicativo di chiamata per le radiocomunicazioni aeronautiche {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47_e}
Su domanda, l’UFCOM attribuisce un indicativo di chiamata per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione secondo l’articolo 36 capoverso 3 OUS[^104]per le radiocomunicazioni aeronautiche.

##### **Art. 47f** Attribuzione di un indicativo di chiamata per le radiocomunicazioni amatoriali {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--47_f}
1. Su domanda, l’UFCOM attribuisce a persone fisiche e ad associazioni di radioamatori un indicativo di chiamata secondo l’articolo 19 e l’appendice 42 del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995[^105]e secondo l’articolo 44 OUS[^106]per la partecipazione alla radiocomunicazione amatoriale.
2. Le persone fisiche che richiedono all’UFCOM un indicativo di chiamata per la radiocomunicazione amatoriale devono essere titolari di uno dei seguenti certificati di capacità:
a. certificato di capacità per le radiocomunicazioni amatoriali;
b. certificato di radiotelegrafista;
c. certificato di radiotelefonista per le radiocomunicazioni amatoriali;
d. certificato di radioamatore principiante.
3. ** Su domanda, l’UFCOM può attribuire ad associazioni di radioamatori un indicativo di chiamata speciale per al massimo un anno.

##### **Art. 48** Attribuzione di un codice del fabbricante {#chap_4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--48}
Su richiesta, l’UFCOM attribuisce un codice del fabbricante conformemente alla raccomandazione T.35 dell’UIT-T[^107].

##### **Art. 49** Attribuzione di un codice di esercente {#chap_4/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--49}
1. Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione UIT-T M.1400[^108], deve inoltrare una domanda all’UFCOM.
2. Se la domanda adempie le condizioni richieste, l’UFCOM la trasmette all’organismo internazionale competente per l’attribuzione.

##### **Art. 50** Riattribuzione {#chap_4/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--50}
Ogni elemento d’indirizzo attribuito può essere riattribuito immediatamente dall’UFCOM a un altro titolare con l’accordo del titolare attuale.

##### **Art. 51** Obbligo di notifica {#chap_4/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--51}
1. Il titolare che non utilizza più un elemento d’indirizzo è tenuto a informare immediatamente l’UFCOM.
2. Comunica inoltre all’UFCOM qualsiasi cambiamento delle indicazioni determinanti per l’attribuzione.

## **Capitolo 5:** Disposizioni finali {#chap_5}
### **Sezione 1:** Esecuzione {#chap_5/sec_1}
##### **Art. 52** {#chap_5/sec_1/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--52}
1. L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie e decide quale versione delle norme e delle raccomandazioni internazionali menzionate nella presente ordinanza si applica in Svizzera.
2. Può concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.
3. .[^109]

### **Sezione 2:** Disposizioni transitorie {#chap_5/sec_2}
##### **Art. 53** {#chap_5/sec_2/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--53}

##### **Art. 54** Numeri brevi {#chap_5/sec_2/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--54}
1. I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all’esercizio, ma al massimo fino al 31 dicembre 2022. Possono essere utilizzati solo conformemente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione può essere revocato. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.
2. ** I fornitori di servizi di soccorso stradale titolari del numero 140 devono cessare l’utilizzazione di questo numero entro il 31 dicembre 2025. Informano le persone che chiamano della sua imminente messa fuori servizio, ma non hanno il diritto di indicare loro un numero di sostituzione.[^110]

##### **Art. 54a** {#chap_5/sec_2/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--54_a}

##### **Art. 55 e 56** {#chap_5/sec_2/art_55_56 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--55 und 56}

##### **Art. 56a** {#chap_5/sec_2/art_56_a omnilex-key=ch-fedlex--784.104--56a}

##### **Art. 56b e 56c** {#chap_5/sec_2/art_56_b_56_c omnilex-key=ch-fedlex--784.104--56b und 56c}

### **Sezione 3:** Entrata in vigore {#chap_5/sec_3}
##### **Art. 57** {#chap_5/sec_3/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--57}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

(art. 1)
### Termini e abbreviazioni {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.104--annex-1}
ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggeria X.400^a^/ISO 10021^b^;

CEPT: Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni.

codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-T^a^T.35;

DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali;

DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell’elenco globale UIT-T X.500^a^/ISO 9594^b^;

DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l’identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.121^a^;

DSA (Directory System Agent)

– first level DSA: il sistema di elenchi che permette l’accesso all’elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500^a^e alla norma ISO/IEC 9594^b^;
– second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione;

fuori servizio: nell’ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest’espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione;

GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): sistema di radiocomunicazione mobile privato basato sulla norma GSM, utilizzato dalle imprese ferroviarie;

ICD (International Code Designator): il formato dell’indirizzo NSAP per reti OSI internazionali;

IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI);

IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell’emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.118^a^e alla norma ISO 7812-2^b^;

in servizio: nell’ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest’espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione;

ISO (International Organisation for Standardization): l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.708^a^;

MMS (Multimedia Messaging Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che possono contenere testi, immagini o suoni, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.

MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.212^a^;

NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione;

NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l’informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI;

NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale;

object identifier (identificateur d’objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo;

OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l’interconnessione di sistemi aperti;

PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall’ETSI;

PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata;

PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggeria X.40^b^/ISO 10021^a^;

RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name);

rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700^a^;

SMS (Short Message Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che contengono testi brevi, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d’identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell’ETSI;

UIT-T: settore della standardizzazione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

^a^ Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
^b^ Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

[^1]: RS  **784.10**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^5]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  5845). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU  **2000**  1093).
[^7]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU  **2000**  1093).
[^8]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^9]: RS  **431.03**
[^10]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^13]: Introdotta dal n. I dell’O del 19 feb. 2003 (RU  **2003**  397). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^14]: Introdotta dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005  (RU  **2005**  691).
[^16]: Introdotto dal n. I dell’O del 19 gen. 2005 (RU  **2005**  691). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005  (RU  **2005**  691).
[^18]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2000 (RU  **2000**  1093). Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002  (RU  **2002**  273).
[^20]: Introdotta dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^21]: Introdotta dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^22]: Introdotta dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173). Correzione del 13 gen. 2015 (RU  **2015**  183).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005  (RU  **2005**  691).
[^24]: Introdotta dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173). Correzione del 13 gen. 2015 (RU  **2015**  183).
[^25]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^26]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^27]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^28]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^29]: RS  **784.101.1**
[^30]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^31]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^32]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^33]: RS  **235.1**
[^34]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 88 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^35]: Introdotto dall’all. n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  5845).
[^36]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^37]: Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^38]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^39]: Introdotta dal n. I dell’O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU  **2000**  1093).
[^40]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^41]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU  **2001**  2726).
[^42]: Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^43]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^44]: Abrogato dal n. I dell’O del 22 giu. 2005, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 3383).
[^45]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU  **2000**  1093).
[^46]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^47]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^48]: Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2003 (RU  **2003**  397). Abrogato dal n. I dell’O del  18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^49]: Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^50]: RS  **241**
[^51]: Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^52]: Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^53]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  1039).
[^54]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^55]: Abrogato dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^56]: Introdotto dall’all. n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  5845).
[^57]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^58]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^59]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU  **2015**  4051).
[^60]: Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^61]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014 (RU  **2014**  4173). Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^62]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  5845).
[^63]: Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU  **2003**  397).
[^64]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  5845).
[^65]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^66]: Abrogato dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^67]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^68]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  5845).
[^69]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003  (RU  **2003**  397).
[^70]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007 (RU  **2007**  1039). Abrogato dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^71]: Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  5845).
[^72]: RS  **784.101.1**
[^73]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^74]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU  **2000**  1093).
[^75]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^76]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6243).
[^77]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^78]: Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione  internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.
[^79]: Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
[^80]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^81]: Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione  internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.
[^82]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999  (RU  **1999**  378).
[^83]: Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione  internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.
[^84]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999  (RU  **1999**  378).
[^85]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU  **2001**  2726).
[^86]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU  **2001**  2726).
[^87]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^88]: Questa norma è ottenibile presso il Segretariato dell’Organizzazione internazionale  di normalizzazione, 1, Rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.
[^89]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005  (RU  **2005**  691).
[^90]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^91]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999  (RU  **1999**  378).
[^92]: Introdotto dal n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU  **2005**  691).
[^93]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^94]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^95]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^96]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^97]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4173).
[^98]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4775).
[^99]: Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).
[^100]: Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4775).
[^101]: Questa norma è ottenibile presso l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.
[^102]: RS  **0.784.403.1**
[^103]: RS  **784.102.1**
[^104]: RS  **784.102.1**
[^105]: RS  **0.784.403.1**
[^106]: RS  **784.102.1**
[^107]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^108]: Raccomandazione dell’UIT-T, può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int
[^109]: Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  1039).
[^110]: Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6243).