784.11

# Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

(Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 36, 55^bis^e 64 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--1}
La presente legge disciplina la costituzione e l’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (azienda).

##### **Art. 2** Natura giuridica e iscrizione nel registro di commercio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--2}
1. L’azienda è una società anonima di diritto speciale. La sua organizzazione è regolata dalla presente legge, dallo statuto e dalle disposizioni in materia di società anonima.
2. L’azienda è iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale indicata nello statuto.

##### **Art. 3** Scopo {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--3}
1. L’azienda fornisce in Svizzera e all’estero servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione come pure prodotti e prestazioni in tale ambito.
2. Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi, prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

##### **Art. 4** Diritto applicabile {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--4}
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, all’azienda si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^4]sulla società anonima.

## **Sezione 2:** Capitale azionario e cerchia di azionisti {#sec_2}
##### **Art. 5** Capitale azionario {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--5}
L’ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto.

##### **Art. 6** Posizione della Confederazione e partecipazione di terzi {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--6}
1. La Confederazione è azionista dell’azienda e deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.
2. L’alienazione di titoli di partecipazione a terzi e la sottoscrizione di titoli di partecipazione da parte di terzi hanno luogo nei limiti del capoverso 1 conformemente alle disposizioni sulla società anonima.
3. Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell’azienda. Il consiglio d’amministrazione riferisce al Consiglio federale in un rapporto annuale in merito al loro raggiungimento e mette a sua disposizione le informazioni necessarie per la verifica.[^5]

## **Sezione 3:** Organi {#sec_3}
##### **Art. 7** Organi {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--7}
Gli organi dell’azienda sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione e l’ufficio di revisione.

##### **Art. 8** Assemblea generale {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--8}
I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni[^6]sulla società anonima.

##### **Art. 9** Consiglio d’amministrazione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--9}
1. Il consiglio d’amministrazione ha i compiti inalienabili e irrevocabili indicati nell’articolo 716*a* capoverso 1 del Codice delle obbligazioni[^7].
2. Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di membri o a singoli membri. Esso provvede affinché tutti i membri siano adeguatamente informati.
3. Al personale dell’azienda deve essere assicurata una rappresentanza adeguata nel consiglio d’amministrazione.

##### **Art. 10** Direzione {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--10}
1. La direzione cura la gestione dell’azienda conformemente al regolamento d’organizzazione.
2. Essa può designare procuratori e altri mandatari.

##### **Art. 11** Ufficio di revisione {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--11}
I compiti dell’ufficio di revisione sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni[^8]sulla società anonima.

## **Sezione 4:** Rendiconto, impiego degli utili e assoggettamento fiscale {#sec_4}
##### **Art. 12** Rendiconto {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--12}
Il rendiconto dell’azienda è allestito conformemente alle disposizioni sulla società anonima.

##### **Art. 13** Costituzione di riserve {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--13}
L’azienda costituisce riserve secondo le disposizioni in materia di società anonima. Essa è in particolare autorizzata a costituire riserve statutarie che servono a formare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.

##### **Art. 14** Impiego degli utili {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--14}
L’assemblea generale dell’azienda fissa, nella deliberazione sull’impiego degli utili, un dividendo sulla base dell’utile del bilancio.

##### **Art. 15** Assoggettamento fiscale {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--15}
L’azienda è sottoposta alle norme fiscali previste per le società di capitali private.

## **Sezione 5:** Personale {#sec_5}
##### **Art. 16** Rapporti d’impiego {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--16}
1. Il personale dell’azienda è assunto secondo il diritto privato.
2. L’azienda è tenuta a negoziare con le associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
3. Se non riescono a trovare un accordo, l’azienda e le associazioni del personale deferiscono le questioni litigiose a una commissione arbitrale. La commissione arbitrale sottopone alle parti sociali proposte di soluzione.

##### **Art. 17** Previdenza professionale {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--17}
1. Il personale dell’azienda è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.
2. L’azienda può gestire, con l’approvazione del Consiglio federale, casse pensioni proprie o affiliarsi ad altri istituti di previdenza.

## **Sezione 6:** Rapporti giuridici, responsabilità e procedura {#sec_6}
##### **Art. 18** Rapporti giuridici e responsabilità {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--18}
1. I rapporti giuridici tra l’azienda e la clientela sono retti dalle disposizioni del diritto privato.
2. La responsabilità dell’azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge sulla responsabilità[^9]non è applicabile.

##### **Art. 19** Procedura {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--19}
1. Le controversie tra l’azienda e la clientela sottostanno alla giurisdizione civile.
2. e^3^…[^10]

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 20** Organizzazione della Posta {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--20}
Se la legge federale del 30 aprile 1997[^11]sull’organizzazione delle poste non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Posta dell’Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle esigenze di autonomia per quanto riguarda l’esercizio, le partecipazioni e la situazione finanziaria.

##### **Art. 21** Costituzione dell’azienda {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--21}
1. Con la sua costituzione, l’azienda continua la gestione delle parti dell’Azienda delle PTT che forniscono servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione.
2. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
a. il Consiglio federale decide il bilancio d’apertura dell’azienda;
b. il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e diritti reali limitati come pure gli accordi obbligatori che sono trasferiti all’azienda o alle società da essa designate o controllate;
c. il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione, ne designa il presidente, delibera in merito al primo statuto e sceglie l’ufficio di revisione;
d. il consiglio d’amministrazione dell’azienda nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, approva il preventivo ed emana il regolamento d’organizzazione.
3. In relazione con l’allestimento del bilancio d’apertura, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione dell’Azienda delle PTT; il consiglio di amministrazione dell’Azienda delle PTT presenta la proposta.
4. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può rettificare mediante decisione i trasferimenti di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

##### **Art. 22** Personalità giuridica {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--22}
Con l’entrata in vigore della presente legge l’azienda acquista personalità giuridica.

##### **Art. 23** Ripresa degli attivi e dei passivi {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--23}
1. Con l’entrata in vigore della presente legge l’azienda riprende gli attivi e i passivi delle parti dell’ente di cui continua la gestione secondo l’articolo 21 capoverso 1.
2. I fondi e i diritti reali limitati dell’Azienda delle PTT, trasferiti all’azienda o alle società da essa designate o controllate, devono essere intestati nel registro fondiario all’azienda o alla società affiliata senza conseguenze fiscali e tributarie, previa relativa richiesta.

##### **Art. 24** Ripresa e adeguamento dei rapporti giuridici {#sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--24}
1. Con la sua costituzione, l’azienda riprende i diritti e gli obblighi dell’Azienda delle PTT derivanti dai rapporti di diritto amministrativo, costituiti sulla base della legislazione sulle telecomunicazioni e sulla radiodiffusione. Questi rapporti giuridici vengono regolati contrattualmente conformemente alle disposizioni del diritto privato.
2. L’azienda invia alla sua clientela le nuove regolamentazioni contrattuali che sostituiscono i rapporti di diritto amministrativo precedenti e fissa un termine adeguato entro il quale il cliente può risolvere il rapporto. Se un cliente comunica per scritto entro questo termine di non accettare la nuova regolamentazione, il suo rapporto giuridico con l’azienda cessa alla scadenza del termine. Se si tratta di un abbonamento con durata minima, le tasse per il tempo non ancora trascorso dovute all’azienda sono calcolate conformemente al diritto previgente.
3. Alle decisioni e ai ricorsi pendenti emanati prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile il diritto previgente. Per le pretese derivanti da prestazioni fornite secondo il nuovo diritto, l’attuale dichiarazione di abbonamento vale come titolo di rigetto dell’opposizione.
4. I contratti di diritto privato stipulati dall’Azienda delle PTT e ripresi dall’azienda non subiscono modifiche in seguito a questa trasformazione.

##### **Art. 25** Ripresa e adeguamento dei rapporti d’impiego {#sec_7/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--25}
1. L’azienda continua quale datore di lavoro i rapporti d’impiego esistenti.
2. Fino alla scadenza del periodo amministrativo 1997–2000, il personale è sottoposto alla legislazione sul personale federale.
3. Dal 1° gennaio 2001 i rapporti d’impiego sono regolati sulla base del diritto relativo al contratto di lavoro.
4. In casi motivati, l’azienda può assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni[^12]già prima del 1° gennaio 2001.

##### **Art. 26** Disavanzo tecnico della Cassa pensioni della Confederazione {#sec_7/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--26}
La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell’azienda affinché quest’ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d’apertura. L’onere assunto dalla Confederazione è iscritto all’attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

##### **Art. 27** Prestiti all’azienda {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--27}
La Confederazione può concedere all’azienda prestiti della tesoreria durante un periodo di transizione.

##### **Art. 28** Trasformazione di prestiti in capitale proprio {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--28}
La Confederazione può trasformare prestiti in capitale proprio per raggiungere una quota di capitale proprio adeguata nel bilancio d’apertura dell’azienda. La trasformazione è registrata nel conto capitale della Confederazione.

##### **Art. 29** Referendum ed entrata in vigore {#sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--29}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3. L’articolo 16 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1998[^13]<br />Il numero 14 dell’allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001

### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--annex-1}
#### **1.** La legge del 6 ottobre 1960 sull’organizzazione delle PTT è abrogata. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--annex-1/lvl_1}

#### **2.** a 15. … {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--784.11--annex-1/lvl_u2}

[^1]: [CS **1** 3;RU  **1985**  150]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 92, 93, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU  **2000**  2355;FF  **1999**  II 2427).
[^3]: FF  **1996**  III 1201
[^4]: RS  **220**
[^5]: Per. introdotto dall’all. n. 5 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  6159;FF  **2017**  5599).
[^6]: RS  **220**
[^7]: RS  **220**
[^8]: RS  **220**
[^9]: RS  **170.32**
[^10]: Abrogati dell’all. n. 24 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen 2001 (RU  **2000**  2355;FF  **1999**  II 2427).
[^11]: RS  **783.1**
[^12]: RS  **220**
[^13]: DCF del 12 nov. 1997.