810.215.7

# Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti

(Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

del 16 marzo 2007 (Stato 15 novembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004[^1]sui trapianti,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--1}
1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni di servizio e i controlli (atti amministrativi) delle autorità federali di esecuzione nell’ambito della legislazione in materia di trapianti.
2. La presente ordinanza non si applica ad atti amministrativi:
a. delle autorità doganali;
b. dei Cantoni;
c. dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--2}
Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento specifico, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^2]sugli emolumenti (OgeEm).

##### **Art. 3** Calcolo degli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--3}
1. Le autorità federali di esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.
2. Per quanto concerne gli atti amministrativi per i quali nell’allegato non sono stabilite aliquote, gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.
3. L’aliquota oraria per il calcolo del dispendio di tempo si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale calcolati dall’Amministrazione federale delle finanze.
4. Per gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm[^3]possono essere riscossi supplementi pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

##### **Art. 4** Disposizione transitoria {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--4}
Gli emolumenti per gli atti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stabiliti secondo gli articoli 35–39 dell’ordinanza del 26 giugno 1996[^4]concernente il controllo degli espianti.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

(art. 3 cpv. 1)
### **I.** Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--annex-1}
| | Franchi |
| --- | --- |
| 1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per: | |
| 1.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto) | 5 000–30 000 |
| 1.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 | 500–20 000 |
| 1.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti. | 500–2 000 |
| 1.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19 | 1 000–20 000 |
| 1.5 … | |
| 1.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 settembre 2013[^5]sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm) | 500–10 000 |
| 1.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34 | 1 000–20 000 |
| 1.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm | 500–3 000 |
| 2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione per: | |
| 2.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto) | 500–5 000 |
| 2.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 | 200–1 000 |
| 2.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti | 200–500 |
| 2.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19 | 200–1 000 |
| 2.5 … | |
| 2.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm | 200–500 |
| 2.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34 | 200–1 000 |
| 2.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm | 200–500 |
| 3 Modifica di un’autorizzazione per: | |
| 3.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto) | 200–10 000 |
| 3.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 | 200–5 000 |
| 3.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti | 200–2 000 |
| 3.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19 | 200–10 000 |
| 3.5 … | |
| 3.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm | 200–5 000 |
| 3.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34 | 200–10 000 |
| 3.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm | 200–3 000 |
| 4 Altri emolumenti | |
| 4.1 … | |
| 4.2 … | |
| 4.3 ispezione secondo l’articolo 40 in funzione del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto) | 800 |
| 4.4 stesura di rapporti | 500–1 000 |
| 4.5 rilascio di conferme e certificati | 100–200 |
| 4.6 emissione di diffide | 100–300 |
| 4.7 spese supplementari[^6]sostenute dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a notifiche[^7]e a domande[^8]che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP. | 100–300 |
### **II.** Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 2007 sugli xenotrapianti {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex--810.215.7--annex-1I}
| | Franchi |
| --- | --- |
| 1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per: | |
| 1.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3 | 500–20 000 |
| 1.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13 | 1 000–30 000 |
| 2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione per: | |
| 2.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3 | 200–500 |
| 2.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13 | 200–1 000 |
| 3 Modifica o di un’autorizzazione per: | |
| 3.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3 | 200–5 000 |
| 3.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13 | 200–10 000 |
| 4 Altri emolumenti | |
| 4.1 ispezioni secondo l’articolo 30 capoverso 3 in funzione del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto) | 800 |
| 4.2 stesura di rapporti | 500–1 000 |
| 4.3 rilascio di conferme e certificati | 100–200 |
| 4.4 spese supplementari[^9]sopportate dall’UFSP per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a domande[^10]che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP. | 100–300 |

[^1]: RS  **810.21**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: RS  **172.041.1**
[^4]: [RU  **1996**  2309, **1999**  1403, **2001**  15083294n. II 10, **2002**  82.RU  **2007**  1961art. 54]
[^5]: RS  **810.305**
[^6]: Per agevolare l’esecuzione della L dell’8 ott. 2004 sui trapianti è disponibile un sistema elettronico dotato di moduli mediante i quali le persone soggette all’obbligo di notifica e i richiedenti possono introdurre direttamente le loro indicazioni e i loro dati (www.transplantationsdaten.admin.ch).
[^7]: Sono incluse sia le notifiche di cui agli art. 15, 21 cpv. 2, 22 cpv. 2 e 28 dell’O del 16 mar. 2007 sui trapianti sia la modifica di notifiche già esaminate in precedenza.
[^8]: Sono incluse anche le domande di modifica per attività per le quali è già stata rilasciata un’autorizzazione.
[^9]: Per agevolare l’esecuzione della L dell’8 ott. 2004 sui trapianti è disponibile un sistema elettronico dotato di moduli mediante i quali i richiedenti possono introdurre direttamente le proprie indicazioni e i propri dati (www.transplantationsdaten.admin.ch).
[^10]: Sono incluse anche le domande di modifica per attività per le quali è già stata rilasciata un’autorizzazione.