811.113.32

# Ordinanza del DFI concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie

(Ordinanza concernente le procedure d’esame)

del 1° giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 3 capoverso 2[^1]dell’ordinanza del 26 novembre 2008[^2]concernente gli esami federali per le professioni mediche (ordinanza sugli esami LPMed),

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Principi {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--1}
1. L’esame, nonché la sua verifica e valutazione, devono avvenire secondo una procedura strutturata o standardizzata.
2. L’esame deve essere strutturato in modo tale da comprendere un numero sufficiente di elementi misurabili e tra loro il più possibile indipendenti, che forniscono chiarimenti sulle strategie risolutive, sulle varie fasi della risoluzione, sulle prestazioni fornite e sui comportamenti adottati.

##### **Art. 2** Contenuto e forma {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--2}
Le domande, gli esercizi e le stazioni devono essere corrette dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico e conformi al catalogo degli obiettivi della formazione.

##### **Art. 3** {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--3}

##### **Art. 4** Lingua d’esame {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--4}
1. …[^3]
2. Se le diverse sedi utilizzano i medesimi questionari per lo svolgimento degli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB), i candidati possono richiedere, prima dell’esame, il questionario scritto nell’altra lingua rispetto a quella della sede d’esame.

##### **Art. 5** Durata dell’esame {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--5}
1. La durata dell’esame è stabilita come segue:
a. per gli esami scritti MC e DRB, ogni singola prova deve durare almeno quattro ore e ogni prova parziale al massimo quattro ore e mezza;
b. per l’esame pratico, ogni singola prova deve durare almeno due ore e mezza;
c. per l’esame orale e l’esame pratico strutturato, ogni singola prova deve durare almeno due ore.
2. Il tempo necessario per trasmettere le istruzioni ai candidati non è compreso nella durata d’esame.
3. La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni esame la durata dello stesso e il contenuto delle istruzioni.

##### **Art. 6** Utilizzo di questionari ed esercizi identici {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--6}
1. Se le diverse sedi d’esame utilizzano i medesimi questionari o assegnano i medesimi esercizi, l’esame è svolto lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le sedi d’esame.
2. La durata degli esami basati su questionari ed esercizi identici può estendersi a diversi giorni se:
a. è necessario in ragione del numero di candidati e della procedura d’esame; e
b. è garantito che non favorisce i candidati che sostengono l’esame più tardi durante la medesima sessione.

##### **Art. 7** Mezzi ausiliari {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--7}
La MEBEKO, sezione «Formazione», designa nelle direttive sullo svolgimento dell’esame federale da essa emanate i mezzi ausiliari ammessi all’esame federale.

## **Capitolo 2:** Procedure d’esame {#chap_2}
### **Sezione 1:** Esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 8** Tipi di domande {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--8}
Possono essere utilizzate esclusivamente domande scientificamente comprovate e dimostratesi adeguate.

##### **Art. 9** Forma {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--9}
1. Ogni singola prova deve comprendere almeno 120 domande.
2. Le prove parziali non possono comprendere più di 150 domande.

### **Sezione 2:** Esame scritto secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB) {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 10** Tipi di domande {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--10}
1. Gli esami scritti secondo il procedimento DRB si compongono di domande o esercizi aperti che richiedono risposte o soluzioni brevi.
2. La scomposizione in domande o esercizi parziali è ammessa.

##### **Art. 11** Forma {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--11}
L’estensione totale dell’esame deve essere mantenuta costante nel corso degli anni. Il numero di domande ed esercizi può variare in funzione del tempo previsto per la risposta o risoluzione.

### **Sezione 3:** Esame pratico strutturato {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 12** Definizione {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--12}
L’esame pratico strutturato è composto da diverse stazioni organizzate secondo un percorso. Una stazione può comprendere uno o più esercizi.

##### **Art. 13** Tipi di esercizi {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--13}
1. L’esame pratico strutturato consiste in esercizi pratici, per esempio con pazienti reali o standardizzati oppure con modelli.
2. Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.
3. L’impiego di supporti mediatici per la presentazione delle domande e degli esercizi è ammesso.

##### **Art. 14** Forma {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--14}
1. Un esame pratico strutturato comprende almeno dieci stazioni. Devono esservi integrate pause adeguate.
2. Per ogni stazione un esaminatore valuta la prestazione, durante o dopo l’esame, mediante criteri predeterminati sotto forma di una lista di controllo. A ogni stazione la valutazione è effettuata da un altro esaminatore.
3. Le commissioni d’esame stabiliscono per ogni esame la struttura della lista di controllo.

### **Sezione 4:** Esame pratico {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Tipi di esercizi {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--15}
L’esame pratico consiste in particolare in un caso concreto, un lavoro di laboratorio o la valutazione di un fascicolo concreto.

##### **Art. 16** Forma {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--16}
1. La struttura dell’esame è stabilita sotto forma di una lista di controllo.
2. Due esaminatori esperti nella materia esaminata preparano l’esercizio, accompagnano l’esaminando e ne valutano le prestazioni.
3. Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.
4. Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.
5. La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.

##### **Art. 17** Analisi dell’esame {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--17}
Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

### **Sezione 5:** Esame orale {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 18** Tipi di domande {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--18}
1. Gli esami orali consistono in domande aperte.
2. Le domande sono attribuite mediante estrazione a sorte.
3. Devono essere poste domande relative ad almeno cinque tematiche indipendenti e ponderate nella medesima maniera.

##### **Art. 19** Forma {#chap_2/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--19}
1. Il colloquio d’esame è condotto da due esaminatori.
2. Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.
3. La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.

##### **Art. 20** Analisi d’esame {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--20}
1. Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.
2. Sulla base di questo rapporto la commissione d’esame verifica le sue direttive e, se del caso, le adegua.

## **Capitolo 3:** Entrata in vigore {#chap_3}
##### **Art. 21** {#chap_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--21}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

[^1]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2018.
[^2]: RS  **811.113.3**
[^3]: Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  2723).