811.214

# Ordinanza concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan

(Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan)

del 13 dicembre 2019 (Stato 1° febbraio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoversi 3 e 4 nonché 34 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 2016[^1]sulle professioni sanitarie (LPSan),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo l’articolo 10 LPSan;
b. l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

## **Sezione 2:** Riconoscimento dei titoli di studio esteri {#sec_2}
##### **Art. 2** Competenza {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--2}
1. L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS).
2. I dettagli relativi all’adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la CRS e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
3. Per le sue prestazioni la CRS può riscuotere emolumenti. Questi ultimi sono calcolati secondo gli articoli 3 e 4 capoversi 1–4 dell’ordinanza del 16 giugno 2006[^2]sugli emolumenti SEFRI.

##### **Art. 3** Banca dati {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--3}
1. La CRS registra in una banca dati i seguenti dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan:
a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
b. la data di nascita e il sesso;
c. la lingua di corrispondenza;
d. le cittadinanze;
e. il titolo di studio con la data d’emissione e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento.
2. Per quanto riguarda i detentori di un titolo di studio estero verificato secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CRS registra:
a. i dati di cui al capoverso 1 lettere a–d;
b. il titolo di studio con la data d’emissione e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica.
3. I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono inseriti costantemente e gratuitamente nel registro delle professioni sanitarie.

##### **Art. 4** Domanda {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--4}
Chi intende far riconoscere il proprio titolo di studio estero secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan deve presentare un’apposita domanda alla CRS.

##### **Art. 5** Entrata nel merito {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--5}
La CRS entra nel merito di una domanda secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. la domanda richiede l’equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri riportati nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan;
b. il titolo di studio estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione estera competente;
c. il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le conoscenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confederazione per assolvere eventuali provvedimenti di compensazione;
d. il diploma abilita il detentore del titolo di studio estero a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo.

##### **Art. 6** Riconoscimento {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--6}
1. La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni:
a. il livello di formazione è uguale;
b. la durata della formazione è uguale;
c. i contenuti della formazione sono paragonabili.
2. Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un’esperienza professionale nel settore.
3. Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un’esperienza professionale nel settore.
4. Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 2002[^3]sulla formazione professionale anche se l’esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l’iscrizione nel registro delle professioni sanitarie.

##### **Art. 7** Provvedimenti di compensazione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--7}
1. Se le condizioni di cui all’articolo 6 capoversi 1–3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti.
2. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.
3. I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati.

## **Sezione 3:** Equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli conformi al diritto vigente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione {#sec_3}
##### **Art. 8** Infermiere {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--8}
I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «infermiere» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera a LPSan:
a. diplomi riconosciuti dalla CRS:
        1. infermiere/a in cure generali,
        2. infermiere/a in psichiatria,
        3. infermiere/a in igiene materna e pediatria,
        4. infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern, con la formazione complementare in cure ambulatoriali,
        5. infermiere/a a domicilio,
        6. infermiere/a in cure integrate,
        7. infermiere diplomato o infermiera diplomata,
        8. cure infermieristiche di livello II;
b. diploma in cure infermieristiche di livello I, corredato della formazione complementare riportata nel regolamento della CRS del 3 giugno 2003[^4]relativo alla procedura di concessione dell’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato»;
c. attestato o certificato di riconoscimento di infermiere/a in psichiatria rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
d. attestato o certificato di riconoscimento di infermiere/a in igiene materna e pediatria rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
e. attestato o certificato di riconoscimento di infermiere a domicilio rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
f. diploma di «infermiera diplomata SUP» o «infermiere diplomato SUP».

##### **Art. 9** Fisioterapista {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--9}
I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «fisioterapista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera b LPSan:
a. diploma di fisioterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b. attestato o certificato di riconoscimento di fisioterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c. diploma di «fisioterapista dipl. SUP».

##### **Art. 10** Ergoterapista {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--10}
I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «ergoterapista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera c LPSan:
a. diploma di ergoterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b. attestato o certificato di riconoscimento di ergoterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c. diploma di «ergoterapista dipl. SUP».

##### **Art. 11** Levatrice {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--11}
I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «levatrice» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera d LPSan:
a. diploma di levatrice dipl. / ostetrico dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b. attestato o certificato di riconoscimento di levatrice dipl. / ostetrico dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c. certificato di levatrice registrato dalla CRS;
d. diploma di «levatrice dipl. SUP» o di «ostetrico dipl. SUP».

##### **Art. 12** Dietista {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--12}
I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «dietista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera e LPSan:
a. diploma di dietista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b. attestato o certificato di riconoscimento di dietista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c. diploma di «dietista dipl. SUP».

##### **Art. 13** Optometrista {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--13}
Il diploma federale di «ottico» è equiparato al titolo di studio di «optometrista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera f LPSan.

##### **Art. 14** Osteopata {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--14}
Il diploma intercantonale in osteopatia rilasciato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità è equiparato al titolo di studio di «osteopata» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera g LPSan.

## **Sezione 4:** Entrata in vigore {#sec_4}
##### **Art. 15** {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--811.214--15}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

[^1]: RS  **811.21**
[^2]: RS  **412.109.3**
[^3]: RS  **412.10**
[^4]: www.redcross.ch > Al vostro fianco > Registrazione dei titoli professionali > Direttive riguardanti la formazione > Infermiera/Infermiere > Applica > Regolamento procedura avvalersi titolo di infermiera diplomata/infermiere diplomato (pdf)