811.22

# Legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche

del 16 dicembre 2022 (Stato 1° luglio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 66 capoverso 1 e 117*a* capoverso 2 lettera a della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2022[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Scopo e oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--1}
1. La presente legge si prefigge di promuovere la formazione in cure infermieristiche.
2. A questo scopo prevede:
a. contributi dei Cantoni ai costi della formazione pratica in cure infermieristiche, allo scopo di garantire un’offerta sufficiente di posti di formazione per:
        1. chi frequenta un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola specializzata superiore (SSS) secondo l’articolo 29 della legge del 13 dicembre 2002[^3]sulla formazione professionale,
        2. chi frequenta presso una scuola universitaria professionale (SUP) un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge federale del 30 settembre 2016[^4]sulle professioni sanitarie;
b. contributi dei Cantoni alle loro SSS;
c. contributi di formazione dei Cantoni per studenti SSS e SUP in cure infermieristiche, destinati a promuovere l’accesso a queste formazioni;
d. contributi della Confederazione ai Cantoni.

## **Sezione 2:** Promozione delle prestazioni degli enti di formazione pratica degli infermieri {#sec_2}
##### **Art. 2** Pianificazione del fabbisogno {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--2}
I Cantoni stabiliscono il fabbisogno di posti di formazione pratica per infermieri SSS e infermieri SUP (infermieri). Considerano a tal fine i posti di formazione e di studio esistenti, nonché la pianificazione sanitaria cantonale.

##### **Art. 3** Criteri per il calcolo delle capacità formative {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--3}
I Cantoni stabiliscono i criteri per il calcolo delle capacità formative delle organizzazioni che impiegano infermieri, degli ospedali e delle case di cura (enti di formazione pratica degli infermieri). Tali criteri sono in particolare il numero di impiegati, la struttura e l’offerta di prestazioni.

##### **Art. 4** Piano di formazione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--4}
1. Chi offre prestazioni nel campo della formazione pratica degli infermieri appronta un piano di formazione.
2. Il piano descrive segnatamente il quadro in cui è svolta la formazione pratica, gli obiettivi e gli assi principali di tale formazione, nonché il numero dei posti di formazione disponibili.
3. Il piano indica le eventuali differenze rispetto alle capacità formative calcolate secondo i criteri di cui all’articolo 3.

##### **Art. 5** Contributi dei Cantoni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--5}
1. I Cantoni accordano contributi agli enti di formazione pratica degli infermieri per le prestazioni da questi fornite nel campo della formazione pratica. Determinano per ogni ente le prestazioni computabili in considerazione dei criteri di cui all’articolo 3 e del piano di formazione di cui all’articolo 4.
2. I contributi di cui al capoverso 1 ammontano almeno alla metà dei costi medi di formazione non coperti degli enti di formazione pratica degli infermieri. Per costi di formazione non coperti s’intendono i costi per i quali gli enti non ricevono alcuna rimunerazione, segnatamente una rimunerazione basata sui prezzi e sulle tariffe dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3. Nel calcolare i costi medi di formazione non coperti, i Cantoni tengono conto delle raccomandazioni intercantonali.

## **Sezione 3:** Contributi alle scuole specializzate superiori {#sec_3}
##### **Art. 6** {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--6}
1. I Cantoni promuovono un aumento conforme al fabbisogno del numero di diplomati in cure infermieristiche nelle loro SSS; a questo scopo accordano contributi alle SSS.
2. Considerano a tale proposito la pianificazione del fabbisogno di cui all’articolo 2 e stabiliscono le condizioni, l’entità dei contributi e la procedura per la loro attribuzione.

## **Sezione 4:** Contributi di formazione {#sec_4}
##### **Art. 7** {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--7}
1. I Cantoni promuovono l’accesso al ciclo di formazione SSS o al ciclo di studio SUP in cure infermieristiche; a questo scopo accordano alle persone seguenti contributi di formazione destinati ad assicurarne il sostentamento, affinché possano concludere la formazione in cure infermieristiche SSS o SUP:
a. le persone domiciliate nel loro territorio;
b. le persone che hanno un legame con il Cantone in virtù del loro statuto di lavoratori frontalieri secondo l’Accordo del 21 giugno 1999[^5]tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o secondo la Convenzione del 4 gennaio 1960[^6]istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
2. I Cantoni stabiliscono le condizioni e l’entità dei contributi di formazione, nonché la procedura per la loro attribuzione.

## **Sezione 5:** Contributi federali {#sec_5}
##### **Art. 8** Principio e ammontare {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--8}
1. Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi annui per le spese da essi sostenute nell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 5–7.
2. I contributi federali ammontano al massimo alla metà dei contributi che i Cantoni hanno accordato.
3. Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi federali. Può prevedere contributi graduati, tenendo conto dell’adeguatezza delle misure cantonali.
4. Il Consiglio federale stabilisce inoltre il limite massimo dei contributi federali per i contributi di formazione di cui all’articolo 7.
5. Nel caso in cui si preveda che i contributi chiesti superino le risorse a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stila, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, un ordine di priorità, provvedendo affinché le risorse siano equamente distribuite tra le regioni.

##### **Art. 9** Procedura {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--9}
1. Le domande di contributi federali per gli scopi di cui agli articoli 5 e 7 vanno presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le domande di contributi per gli scopi di cui all’articolo 6 alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
2. L’UFSP e la SEFRI possono far capo a periti per l’esame delle domande.

## **Sezione 6:** Valutazione e vigilanza {#sec_6}
##### **Art. 10** Valutazione {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--10}
Il Consiglio federale valuta le ripercussioni della presente legge sull’evoluzione della formazione nel settore delle cure infermieristiche e riferisce in merito al Parlamento entro sei anni dall’entrata in vigore della presente legge.

##### **Art. 11** Vigilanza {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--11}
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 12** Modifica di altri atti normativi {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--12}
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 13** Referendum, entrata in vigore e durata di validità {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--13}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3. Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto per otto anni.
4. L’articolo 12, eccettuati gli articoli 36*a* capoverso 3 e 39 capoverso 1^bis^della legge federale del 18 marzo 1994[^7]sull’assicurazione malattie (LAMal) (all. n. 4), ha una durata di validità illimitata. Gli articoli 36*a* capoverso 3 e 39 capoverso 1^bis^LAMal (all. n. 4) hanno effetto per otto anni.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2024[^8]

(art. 12)
### Modifica di altri atti normativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--annex-1}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^9]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2022**  1498
[^3]: RS  **412.10**
[^4]: RS  **811.21**
[^5]: RS  **0.142.112.681**
[^6]: RS  **0.632.31**
[^7]: RS  **832.10**
[^8]: DCF dell’8 mag. 2024.
[^9]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2024**  212.