811.225

# Ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche

dell’8 maggio 2024 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2022[^1]sulla promozione della formazione in cure infermieristiche,

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--1}
1. La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi federali ai Cantoni per l’adempimento dei loro compiti di cui agli articoli 5–7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
2. Non sussiste alcun diritto ai contributi federali.

## **Capitolo 2:** Contributi federali nel campo della formazione pratica e contributi federali ai contributi di formazione cantonali {#chap_2}
### **Sezione 1:** Contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Condizioni {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--2}
1. I contributi federali sono accordati per le spese sostenute dai Cantoni nel campo della formazione pratica degli infermieri di cui all’articolo 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche per le prestazioni degli enti di formazione, in particolare per:
a. la promozione e la garanzia di posti di formazione pratica;
b. il miglioramento della qualità della formazione pratica.
2. Agli ospedali sono computabili come spese cantonali solo le spese che non vengono già remunerate secondo l’articolo 49*a* della legge federale del 18 marzo 1994[^2]sull’assicurazione malattie (LAMal).

##### **Art. 3** Calcolo {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--3}
1. I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni.
2. I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono ogni anno di 5 punti percentuali.
3. I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

### **Sezione 2:** Contributi federali ai contributi di formazione cantonali {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 4** Condizioni {#chap_2/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--4}
1. I contributi federali ai contributi di formazione cantonali di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche sono accordati se:
a. i Cantoni illustrano l’effetto atteso dei contributi di formazione, in particolare come essi consentiranno di promuovere l’accesso al ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS) e al ciclo di studio delle scuole universitarie professionali (SUP) in cure infermieristiche; e
b. i modelli cantonali per i contributi di formazione garantiscono che gli studenti che dipendono da un sostegno per assicurarsi il sostentamento ricevano contributi di formazione.
2. Tra le persone domiciliate in Svizzera di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche rientrano in particolare anche gli stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora, le persone ammesse provvisoriamente e le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.

##### **Art. 5** Calcolo e limite massimo del contributo federale {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--5}
1. Il contributo federale ammonta alla metà del contributo cantonale, ma non supera i 20 000 franchi per persona e per anno.
2. I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono ogni anno di 5 punti percentuali.
3. I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

### **Sezione 3:** Procedura {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 6** Domanda {#chap_2/sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--6}
1. Il Cantone presenta la domanda di contributi di cui alla sezione 1 e la domanda di contributi di cui alla sezione 2 all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una domanda globale.
2. La domanda globale può essere presentata una volta l’anno. L’UFSP rende noto tempestivamente il termine per la presentazione della domanda globale.
3. La domanda di contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri deve contenere in particolare:
a. la prova dell’adempimento delle condizioni di cui agli articoli 2–5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all’articolo 2 della presente ordinanza;
b. il contributo federale richiesto.
4. La domanda di contributi federali ai contributi di formazione cantonali deve contenere in particolare:
a. la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all’articolo 4 della presente ordinanza;
b. l’ammontare dei contributi di formazione e il numero stimato di studenti che necessitano di un sostegno;
c. il contributo federale richiesto.
5. L’UFSP può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni moduli di domanda.

##### **Art. 7** Contratto {#chap_2/sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--7}
1. L’UFSP accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990[^3]sui sussidi (LSu).
2. Il contratto disciplina in particolare:
a. le prestazioni cantonali da adempiere;
b. l’ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
c. le modalità di pagamento;
d. le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale delle prestazioni da parte del Cantone; e
e. la presentazione di rendiconti annuali all’UFSP da parte dei Cantoni.
3. La procedura per la concessione di contributi federali è retta dalle disposizioni della LSu.
4. La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall’articolo 28 LSu.

##### **Art. 8** Rendiconto {#chap_2/sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--8}
1. I Cantoni presentano annualmente all’UFSP un rendiconto in merito all’utilizzazione dei contributi federali. L’UFSP mette a loro disposizione un apposito modulo.
2. L’UFSP pubblica i rendiconti in forma adeguata su Internet.

##### **Art. 9** Comunicazione di modifiche {#chap_2/sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--9}
I Cantoni informano immediatamente l’UFSP in merito a modifiche sostanziali delle spese cantonali su cui si basano i contributi federali o delle prestazioni concordate degli enti di formazione.

## **Capitolo 3:** Contributi federali ai Cantoni per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle scuole specializzate superiori {#chap_3}
##### **Art. 10** Misure cantonali {#chap_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--10}
1. Sulla base della loro pianificazione del fabbisogno ai sensi dell’articolo 2 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, i Cantoni sono responsabili dello sviluppo di misure volte ad aumentare il numero di diplomi in cure infermieristiche rilasciati nelle loro SSS.
2. Le prestazioni finanziate dalla Confederazione di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 dicembre 2002[^4]sulla formazione professionale non sono considerate misure ai sensi del capoverso 1.

##### **Art. 11** Calcolo {#chap_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--11}
1. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) calcola l’importo spettante a ciascun Cantone per l’intero periodo di sussidio sulla base della necessità di posti di formazione nelle SSS indicata nelle pianificazioni cantonali del fabbisogno.
2. I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni alle SSS.

##### **Art. 12** Domanda {#chap_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--12}
1. Il Cantone può presentare la domanda di contributi federali in qualsiasi momento. Tuttavia, queste domande devono essere presentate al più tardi un anno prima della scadenza della presente ordinanza.
2. Diversi Cantoni possono presentare una domanda congiunta.
3. Ogni domanda deve contenere in particolare:
a. la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 6 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e dell’esistenza delle misure di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza;
b. il contributo federale richiesto.
4. La SEFRI può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni appositi moduli.

##### **Art. 13** Contratto {#chap_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--13}
1. La SEFRI accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu[^5].
2. Il contratto disciplina in particolare:
a. le prestazioni cantonali da adempire, segnatamente le misure da attuare e i relativi indicatori delle prestazioni;
b. l’ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
c. la durata del contratto;
d. le modalità di pagamento;
e. le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale delle prestazioni da parte del Cantone;
f. la presentazione dei rendiconti all’attenzione della SEFRI.
3. Il contratto ha una durata limitata. Può essere adeguato e prorogato di comune accordo al massimo fino alla scadenza della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
4. La procedura per la concessione dei contributi federali è retta dalle disposizioni della LSu.
5. La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall’articolo 28 LSu.

##### **Art. 14** Funzione di interlocutore cantonale {#chap_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--14}
1. Ogni Cantone designa un interlocutore cantonale per la SEFRI.
2. Se più Cantoni si consorziano, designano un unico interlocutore.

##### **Art. 15** Rendiconto {#chap_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--15}
1. I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un rendiconto in merito all’utilizzazione dei contributi federali. La SEFRI mette a loro disposizione un apposito modulo.
2. La SEFRI pubblica i rendiconti in forma adeguata su Internet.

##### **Art. 16** Comunicazione di modifiche {#chap_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--16}
I Cantoni informano immediatamente la SEFRI in merito a modifiche sostanziali delle misure e dei progetti cantonali su cui si basano i contributi federali.

## **Capitolo 4:** Disposizioni finali {#chap_4}
##### **Art. 17** Modifica di un altro atto normativo {#chap_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--17}
.[^6]

##### **Art. 18** Entrata in vigore e durata di validità {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2032.

[^1]: RS  **811.22**
[^2]: RS  **832.10**
[^3]: RS  **616.1**
[^4]: RS  **412.10**
[^5]: RS  **616.1**
[^6]: La mod. può essere consultata allaRU  **2024**  219.