813.113.11

# Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 59 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 5 giugno 2015[^1]sui prodotti chimici (OPChim),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Compiti della persona di contatto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--1}
La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000[^3]sui prodotti chimici garantisce il flusso d’informazioni tra le autorità esecutive competenti e l’azienda o l’istituto di formazione. Essa deve garantire che:
a. le istruzioni delle autorità esecutive competenti siano trasmesse ai servizi responsabili della sua azienda o del suo istituto di formazione;
b. le autorità esecutive competenti ricevano tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici.

##### **Art. 2** Requisiti posti alla persona di contatto {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--2}
1. La persona di contatto deve avere una visione d’insieme dell’utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell’azienda o nell’istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell’azienda o dell’istituto di formazione derivanti dall’utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici.
2. Se in qualità di fabbricante l’azienda o l’istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione adempiono tali obblighi.
3. Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:
a. titoli secondo e terzo OPChim;
b. capitolo 5 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^4]sui biocidi (OBioc);
c.[^5] capitolo 6 dell’ordinanza del 12 maggio 2010[^6]sui prodotti fitosanitari;
d. sezione 2 dell’ordinanza del 10 novembre 2004[^7]relativa alla Convenzione PIC.
4. La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:[^8]
a.[^9] del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim;
b. destinati all’autodifesa.[^10]
5. Se delle persone all’interno dell’azienda o dell’istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un’autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^11]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizzazioni speciali.

##### **Art. 3** Obbligo di comunicare {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--3}
1. Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:
a.[^12] devono redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 19 OPChim;
b.[^13] …
c.[^14] forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all’autodifesa e a questo scopo devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim;
d. utilizzano a titolo professionale o commerciale le seguenti sostanze o preparati pericolosi:
        1. fumiganti,
        2. prodotti per la conservazione del legno per scopi preventivi o curativi contro parassiti in edifici abitativi (soffitte) per conto di terzi,
        3. biocidi del tipo di prodotti 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi) secondo l’allegato 10 OBioc[^15]per conto di terzi, o
        4. disinfettanti per l’acqua nelle piscine collettive.
2. La fornitura di carburanti per motori alle stazioni di distribuzione è esclusa dall’obbligo di comunicare ai sensi del capoverso 1.
3. Le altre aziende e istituti di formazione che utilizzano sostanze o preparati pericolosi devono, su richiesta, comunicare il nominativo della persona di contatto all’autorità esecutiva cantonale.

##### **Art. 4** Forma e contenuto della comunicazione della persona di contatto {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--4}
1. L’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare all’autorità esecutiva canto-nale competente, mediante appositi moduli o su supporto elettronico, il nominativo della persona di contatto designata.
2. La comunicazione deve contenere i dati seguenti:
a. il nome e indirizzo dell’azienda o dell’istituto di formazione;
b. il nome della persona di contatto e la sua funzione nell’azienda o nell’istituto di formazione;
c. il motivo per cui ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 l’azienda o l’istituto di formazione è soggetto all’obbligo di comunicare.
3. Se i fatti di cui al capoverso 2 subiscono delle modifiche, l’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--5}

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

[^1]: RS  **813.11**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU  **2015**  1981).
[^3]: RS  **813.1**
[^4]: RS  **813.12**
[^5]: Nuovo testo giusta l’art. 85 n. 1 dell’O del 12 mag. 2010 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU  **2010**  2331).
[^6]: RS  **916.161**
[^7]: RS  **814.82**
[^8]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU  **2015**  1981).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU  **2015**  1981).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU  **2012**  6155).
[^11]: RS  **814.81**
[^12]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU  **2015**  1981).
[^13]: Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU  **2012**  6155).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU  **2015**  1981).
[^15]: RS  **813.12**