814.031

# Decreto federale che approva l’Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete EIONET

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° aprile 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.031--1}
1. L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) è approvato.
2. Il Consiglio federale coordina le attività dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell’Agenzia europea dell’ambiente e provvede ad impedire doppioni.
3. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’Accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.031--2}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2004**  5273