814.076

# Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

(ODO)[^1]

del 27 giugno 1990 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55*f* capoverso 2 della legge 7 ottobre 1983[^2]<br />sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);<br />visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 21 marzo 2003[^3]sull’ingegneria<br />genetica (LIG);<br />visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 1966[^4]<br />sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),[^5]

ordina:

##### **Art. 1** Organizzazioni legittimate a ricorrere {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.076--1}
Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo gli articoli 55 e 55*f* LPAmb, 28 LIG o 12 LPN figurano nell’allegato.

##### **Art. 2** Controllo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.076--2}
1. In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).[^6]
2. Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato.[^7]

##### **Art. 3** Richiesta di altre organizzazioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.076--3}
1. Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 55 capoverso 1 LPAmb o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).[^8]
2. Le organizzazioni che adempiono le condizioni degli articoli 55 capoverso 1 e 55*f* capoverso 1 LPAmb, dell’articolo 28 capoverso 1 LIG o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).[^9]
3. La richiesta deve contenere:
a. i dati relativi al diritto di ricorso di cui l’organizzazione vuole fruire;
b. la prova che l’organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
c. i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.[^10]
4. Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione.[^11]

##### **Art. 4** Rendicontazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.076--4}
1. Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni.
2. L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competente, in quanti casi conclusi nell’anno precedente:
a. i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto;
b. ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55*c* capoverso 1 LPAmb o 12*d* capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito;
c. ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.
3. L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capoverso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.
4. Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.076--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1990.

## Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008 {#disp_u1}
Le organizzazioni devono rendere conto dell’esercizio del diritto di ricorso secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 4, la prima volta nell’aprile 2009 per l’anno 2008.

(art. 1)
### Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.076--annex-1}
| Associazioni | Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/ LIG^a^ | Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN^b^ |
| --- | --- | --- |
| 1. Aqua Viva | x | x |
| 2. EspaceSuisse | x | x |
| 3. WWF Svizzera | x | x |
| 4. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / BirdLife Svizzera | x | x |
| 5. Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP) | x | x |
| 6. Pro Natura | x | x |
| 7. Club alpino svizzero (CAS) | x | x |
| 8. Freie Landschaft Schweiz – Paysage libre Suisse | x | x |
| 9. Helvetia Nostra | x | x |
| 10. Associazione Svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale (ASTA) | x | |
| 11. Società svizzera di pedologia (SSP) | x | x |
| 12. Fondazione per la pratica della protezione dell’ambiente in Svizzera | x | x |
| 13. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP) | x | x |
| 14. Fondazione svizzera per l’energia (FSE) | x | x |
| 15. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN) | x | x |
| 16. Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) | x | |
| 17. Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) | x | x |
| 18. Federazione svizzera di pesca e piscicoltura (FSPP) | x | x |
| 19. Dark-Sky Switzerland (DSS) | x | x |
| 20. Associazione traffico e ambiente (ATA) | x | |
| 21. Federazione svizzera per i sentieri (FSS) | | x |
| 22. Archeologia Svizzera | | x |
| 23. Greenpeace Svizzera | x | x |
| 24. . | | |
| 25. Fondazione svizzera della Greina (FSG) | x | x |
| 26. CacciaSvizzera | x | x |
| 27. Società Svizzera di Speleologia | | x |
| 28. Società di storia dell’arte in Svizzera (SSAS) | | x |
| 29. Medici per l’ambiente | x | |
| 30. Iniziativa delle Alpi | x | x |
| 31. Mountain Wilderness | x | x |
| ^a^ Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55*f* LPAmb e 28 LIG. | | |
| ^b^ Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN. | | |

[^1]: Nuovo testo del tit. giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998  (RU  **1998**  1570).
[^2]: RS  **814.01**
[^3]: RS  **814.91**
[^4]: RS  **451**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 5 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata  nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU  **2008**  4377).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998  (RU  **1998**  1570).
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008  (RU  **2008**  4635).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998  (RU  **1998**  1570).
[^9]: Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 5 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata  nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU  **2008**  4377).
[^10]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU  **2008**  4635).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU  **2008**  4635).