814.620

# Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

(ORSAE)

del 20 ottobre 2021 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30*b* capoversi 1 e 2 lettera a, 30*c* capoverso 3, 30*d* lettera a,<br />39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983[^1]<br />sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

## **Sezione 1:** Condizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--1}
1. La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché i loro componenti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
2. Gli apparecchi e i componenti da smaltire devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e le sostanze riciclabili contenute in tali apparecchi e componenti devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.

##### **Art. 2** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--2}
1. La presente ordinanza regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti.
2. La presente ordinanza si applica agli apparecchi e componenti incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.
3. Agli apparecchi e ai componenti concepiti esclusivamente per l’uso professionale o commerciale si applicano soltanto le disposizioni sullo smaltimento di cui all’articolo 10 nonché quelle sulla registrazione dei dati secondo l’articolo 12.
4. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce gli apparecchi e i componenti secondo i capoversi 1–3.

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--3}
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. *apparecchi* : gli apparecchi elettrici o elettronici che utilizzano, per un corretto funzionamento, energia elettrica e sono impiegati nelle economie domestiche oppure a titolo professionale o commerciale;
b. *componenti* : le parti elettriche o elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi;
c. *fabbricanti* : le persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi o componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale;
d. *commercianti* : le persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi o componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale;
e. *commercianti al dettaglio* : i commercianti che forniscono apparecchi o componenti esclusivamente all’utente finale;
f. *centri pubblici di raccolta* : i centri o gli eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività;
g. *imprese di smaltimento* : le imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di raccolta, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa;
h. *stato della tecnica* : l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:
        1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
        2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.

## **Sezione 2:** Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento {#sec_2}
##### **Art. 4** Obbligo di etichettatura {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--4}
1. I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1 i fabbricanti di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.
3. In deroga al capoverso 1, se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto i fabbricanti possono eccezionalmente apporre il simbolo sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio invece che su quest’ultimo.

##### **Art. 5** Obbligo di restituzione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--5}
Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un’impresa di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.

##### **Art. 6** Obbligo di ripresa {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--6}
1. I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.
2. I commercianti devono riprendere gratuitamente i tipi di apparecchi e componenti che hanno nell’assortimento.
3. I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l’orario di apertura gli apparecchi e i componenti del tipo che figura nel loro assortimento.
4. L’obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1–3 sussiste soltanto nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa può negare la ripresa gratuita di componenti che provengono dallo smontaggio di apparecchi a titolo commerciale.
5. I commercianti e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti soltanto a commercianti possono affidare la ripresa a terzi.

##### **Art. 7** Obbligo d’informazione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--7}
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all’obbligo di ripresa di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.

##### **Art. 8** Protezione dei dati {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--8}
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020[^2]sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.

##### **Art. 9** Obbligo di smaltimento {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--9}
1. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve smaltire gli apparecchi e i componenti che non utilizza più e che non consegna ad altri soggetti all’obbligo di ripresa. Può affidare tale incarico a terzi.
2. I gestori di centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono smaltire gli apparecchi e i componenti che hanno ripreso o cederli a chi è soggetto all’obbligo di ripresa.
3. I detentori di apparecchi e componenti che non possono essere consegnati a chi è soggetto all’obbligo di ripresa, a centri pubblici di raccolta o a imprese di smaltimento devono smaltirli o farli smaltire a proprie spese conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10.
4. Se non versa contributi finanziari a organizzazioni settoriali per assicurare lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti, chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve:
a. fare smaltire a proprie spese gli apparecchi e i componenti ripresi; e
b. registrare la quantità di apparecchi e componenti venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti che gli apparecchi e i componenti ripresi sono stati ceduti in vista dello smaltimento; su richiesta, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i Cantoni possono consultare la documentazione degli ultimi cinque anni.

##### **Art. 10** Requisiti per lo smaltimento {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--10}
1. Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e di componenti deve garantire che ciò avvenga in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare rispettare i requisiti seguenti:
a. gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l’uomo e per l’ambiente, come il pericolo di incendio o di esplosione o l’emissione di sostanze pericolose, devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali;
b. i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005[^3]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici devono essere rimossi nelle prime fasi del processo di trattamento e smaltiti separatamente, al fine di prevenire la diffusione di sostanze nocive; in particolare si intendono:
        1. i componenti contenenti cadmio e mercurio,
        2. i gas climalteranti e i gas che impoveriscono lo strato di ozono,
        3. le materie plastiche contenenti sostanze ignifughe vietate o metalli pesanti,
        4. il vetro di tubi catodici, le batterie e i condensatori contenenti sostanze pericolose, e
        5. gli apparecchi e i componenti contenenti amianto nonché gli apparecchi e i componenti radioattivi;
c. i componenti in materiali riciclabili, come ferro, metalli di base e metalli preziosi nonché materie plastiche e vetri, devono essere riciclati adeguatamente;
d. i metalli tecnologici rari, come indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, devono essere riciclati nella misura in cui esistono a tal fine procedure o impianti adeguati;
e. i componenti in materiali non riciclabili, come materie plastiche e vetri contenenti sostanze nocive, devono essere termicamente riciclati, termicamente eliminati o, se del caso, depositati.
2. Nella misura in cui è necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, singoli generi di apparecchi e componenti devono essere raccolti in modo differenziato e immagazzinati separatamente in un deposito intermedio.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 11** Esecuzione {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--11}
I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

##### **Art. 12** Registrazione dei dati {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--12}
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione.

##### **Art. 13** Aiuto all’esecuzione dell’UFAM {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--13}
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.

##### **Art. 14** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--14}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.

##### **Art. 15** Disposizioni transitorie {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--15}
Fino all’entrata delle disposizioni di esecuzione del DATEC secondo l’articolo 2 capoverso 4 gli apparecchi e i componenti delle seguenti categorie rientrano nel settore di applicazione della presente ordinanza:
a. gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento;
b. gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione;
c. gli elettrodomestici;
d. i dispositivi d’illuminazione;
e. le lampade (salvo le lampade a incandescenza);
f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.

##### **Art. 16** Entrata in vigore {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--16}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

(art. 14)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--annex-1}
#### **I** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--annex-1/lvl_I}
L’ordinanza del 14 gennaio 1998[^4]concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è abrogata.

#### **II** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.620--annex-1/lvl_II}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^5]

[^1]: RS  **814.01**
[^2]: RS  **235.1**
[^3]: RS  **814.81**
[^4]: [RU  **1998**  827; **1999**  1408; **2000**  703n. II 10; **2004**  3529; **2005**  4199all. 3 n. II 7]
[^5]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2021**  633.