814.621.4

# Ordinanza relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro

del 7 settembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 32*a* ^bis^capoverso 2 seconda frase della legge federale del 7 ottobre 1983[^1]sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

##### **Art. 1** Ammontare della tassa {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.621.4--1}
La tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 5 luglio 2000[^2]sugli imballaggi per bevande (OIB) ammonta a:
a. 2 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è compreso tra 0,09 l e 0,33 l;
b. 4 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è superiore a 0,33 l e inferiore o pari a 0,60 l;
c. 6 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è superiore a 0,60 l.

##### **Art. 2** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.621.4--2}
La presente ordinanza nonché gli articoli 9–14, 16 e 17 dell’OIB[^3]entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

[^1]: RS  **814.01**
[^2]: RS  **814.621**
[^3]: RS  **814.621**