814.670.1

# Ordinanza del DATEC sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

del 28 novembre 2011 (Stato 1° settembre 2023)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia<br />e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 32*a* ^bis^capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983[^1]sulla<br />protezione dell’ambiente,

ordina:

##### **Art. 1** Ammontare della tassa {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.670.1--1}
1. La tassa di smaltimento anticipata (tassa) di cui all’allegato 2.15 numero 6.2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^2]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a:
a. 1,60 franchi al chilogrammo per le pile portatili agli ioni di litio, per le pile per autoveicoli agli ioni di litio e per le pile industriali agli ioni di litio gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
b. 1,90 franchi al chilogrammo per le pile portatili ad acqua salata e per le pile industriali ad acqua salata gravate dalla tassa;
c. 0,50 franchi al chilogrammo per le pile al piombo per autoveicoli e per le pile al piombo industriali gravate dalla tassa;
d. 2 franchi al chilogrammo per le pile industriali per sistemi ibridi gravate dalla tassa, eccetto per le pile agli ioni di litio;
e.[^3] 2,50 franchi al chilogrammo per le pile portatili al sodio-cloruro di nichel gravate dalla tassa e per le pile industriali al cloruro di nichel di sodio gravate dalla tassa;
f.[^4] 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile portatili gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
g.[^5] 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile per autoveicoli e per le altre pile industriali gravate dalla tassa.[^6]
2. L’organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l’ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.

##### **Art. 2** Diritto previgente: abrogazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.670.1--2}
L’ordinanza del 29 novembre 1999[^7]sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è abrogata.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.670.1--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

[^1]: RS  **814.01**
[^2]: RS  **814.81**
[^3]: Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 2 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2023**  445).
[^4]: Originaria lett. e.
[^5]: Originaria lett. f.
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3899).
[^7]: [RU  **1999**  3600, **2005**  3417n. II5747]