814.71

# Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

(LRNIS)

del 16 giugno 2017 (Stato 1° giugno 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b<br />della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 2015[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Scopo e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--1}
1. La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.
2. A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti:
a. l’utilizzo di prodotti;
b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori;
c. l’informazione del pubblico.
3. Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--2}
Nella presente legge s’intende per:
a. *radiazioni non ionizzanti:* campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri;
b. *stimoli sonori:* suoni, infrasuoni e ultrasuoni;
c. *prodotto:* bene mobile pronto per l’utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile.

##### **Art. 3** Utilizzo di prodotti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--3}
1. Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.
2. Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di:
a. produrre un attestato di competenza;
b. coinvolgere uno specialista competente in materia.
3. Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

##### **Art. 4** Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--4}
1. Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.
2. Esso può in particolare:
a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
b. prevedere un obbligo d’informazione;
c. prevedere misure di protezione;
d. prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.

##### **Art. 5** Divieti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--5}
Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può vietare:
a. l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
b. l’utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.

##### **Art. 6** Informazione del pubblico {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--6}
L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

##### **Art. 7** Esecuzione da parte della Confederazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--7}
1. La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l’articolo 8.
2. Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all’articolo 4.

##### **Art. 8** Esecuzione da parte dei Cantoni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--8}
I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:
a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
b. dell’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
c. delle misure stabilite in virtù dell’articolo 4;
d. dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a;
e. dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b.

##### **Art. 9** Provvedimenti amministrativi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--9}
1. Gli organi d’esecuzione possono controllare sul posto l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4.
2. Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.
3. Se necessario per tutelare la salute dell’utilizzatore o di terzi, gli organi d’esecuzione possono in particolare:
a. ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all’utilizzo;
b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
d. ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
e. provvedere affinché il riconoscimento dell’attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.
4. Gli organi d’esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all’utilizzo se l’utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

##### **Art. 10** Emolumenti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--10}
1. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d’esecuzione della Confederazione.
2. Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

##### **Art. 11** Protezione dei dati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--11}
Gli organi d’esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettersi dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l’uniformità dell’esecuzione della presente legge.

##### **Art. 12** Delitti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--12}
Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

##### **Art. 13** Contravvenzioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--13}
1. È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
b. contravviene all’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4 capoverso 2;
d. viola una disposizione d’esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
3. È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5.
4. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974[^3]sul diritto penale amministrativo.

##### **Art. 14** Valutazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--14}
Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’efficacia e sulla necessità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.

##### **Art. 15** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.71--15}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2019[^4]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2016**  351
[^3]: RS  **313.0**
[^4]: DCF del 27 feb. 2019.