814.812.31

# Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive

(OADAP)

del 28 novembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^1]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--1}
La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine.

##### **Art. 2** Piscine collettive {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--2}
Per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali utilizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone, in particolare:
a. piscine coperte;
b. piscine all’aperto;
c. piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto;
d. piscine terapeutiche;
e. piscine d’albergo;
f. piscine in impianti per il tempo libero e fitness;
g. piscine in centri di vacanza;
h. vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua.

## **Sezione 2:** Autorizzazione speciale e istruzioni {#sec_2}
##### **Art. 3** Autorizzazione speciale {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--3}
1. Chi, a titolo professionale o commerciale, impiega principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
2. L’autorizzazione speciale è rilasciata alla persona che ha superato l’esame tecnico.

##### **Art. 4** Durata di validità e proroga {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--4}
1. L’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.
2. È prorogata ogni volta di cinque anni se nei cinque anni che precedono la scadenza della durata di validità il titolare dell’autorizzazione speciale ha assolto una formazione continua secondo l’allegato 3.
3. La conferma che la formazione continua è stata assolta vale come prova della proroga.

##### **Art. 5** Istruzioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--5}
1. Il titolare di un’autorizzazione speciale può istruire terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. A tal fine deve:
a. essere presente almeno una volta alla settimana presso le piscine collettive di cui è responsabile; e
b. assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliarlo in modo appropriato.
2. Il titolare dell’autorizzazione speciale deve assicurare che la persona:
a. sia istruita sull’impiego sicuro, l’immagazzinamento, lo smaltimento e la corretta manipolazione dei prodotti impiegati per la disinfezione dell’acqua nelle piscine;
b. sia istruita sulle concentrazioni dei disinfettanti nonché sui parametri da rispettare per la preparazione dell’acqua nelle piscine;
c. sia istruita sulla verifica del rispetto dei parametri mediante misurazioni manuali dell’acqua nelle piscine e sulla relativa documentazione;
d. sia in grado di documentare le misure correttive realizzate;
e. sia istruita su come deve procedere se i parametri non corrispondono più alle specifiche; e
f. sia informata sull’identità della persona o delle persone da contattare in caso di domande e di emergenza.
3. Il titolare dell’autorizzazione speciale deve documentare le istruzioni impartite e metterle a disposizione della persona cui sono impartite.
4. Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive soltanto se sono state preliminarmente istruite dal titolare di un’autorizzazione speciale secondo i capoversi 1 e 2.

## **Sezione 3:** Esame tecnico e formazione continua {#sec_3}
##### **Art. 6** Esame tecnico {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--6}
1. L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2. I requisiti concernenti l’esame tecnico sono disciplinati nell’allegato 2.
3. Gli organi d’esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

##### **Art. 7** Formazione continua {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--7}
1. I requisiti concernenti la formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
2. La formazione continua deve essere svolta da un istituto di formazione continua riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
3. Un istituto di formazione continua adempie i criteri per il riconoscimento se:
a. ha sede in Svizzera;
b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine;
c. offre formazioni continue secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
d. ha accesso a un’infrastruttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.
4. L’UFSP decide su domanda scritta in merito al riconoscimento di un istituto di formazione continua.

## **Sezione 4:** Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti {#sec_4}
##### **Art. 8** Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--8}
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim hanno una durata di validità di cinque anni; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.

##### **Art. 9** Diplomi di formazione {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--9}
1. Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impartite in modo equivalente.
2. L’UFSP decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.
3. Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.
4. Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
5. La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.

##### **Art. 10** Esperienza professionale {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--10}
1. Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4.
2. L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
3. L’UFSP sente in proposito le autorità d’esecuzione cantonali.
4. La decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza dell’esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.
5. La durata di validità è limitata a cinque anni dall’ultima attività svolta conformemente all’allegato 4; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.

##### **Art. 11** Rifiuto del riconoscimento {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--11}
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 10 anche se i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

## **Sezione 5:** Compiti dei servizi competenti {#sec_5}
##### **Art. 12** UFSP {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--12}
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
a. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
b. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene e pubblica un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
c. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dell’esperienza professionale;
d. esercita la vigilanza secondo l’articolo 13;
e. designa gli organi d’esame di cui all’articolo 14;
f. riconosce gli istituti di formazione continua, sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
g. tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e degli istituti di formazione continua;
h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 16.

##### **Art. 13** Vigilanza {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--13}
1. Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha in particolare la facoltà di:
a. chiedere agli organi d’esame e agli istituti di formazione continua informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e delle formazioni continue.
2. Può revocare:
a. il riconoscimento di un organo d’esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
b. il riconoscimento di un istituto di formazione continua se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

##### **Art. 14** Organi d’esame {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--14}
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
b. garantiscono che un esame non superato possa essere ripetuto al massimo due volte;
c. designano gli esperti;
d. rilasciano le autorizzazioni speciali;
e. comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;
f. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
g. conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per cinque anni;
h. presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
        1. numero degli esami svolti,
        2. quota di superamento per ognuno dei cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
        3. quota di superamento dell’eventuale parte pratica dell’esame,
        4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.

##### **Art. 15** Istituti di formazione continua {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--15}
Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti:
a. svolgono le formazioni continue secondo l’allegato 3; provvedono affinché siano offerte all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
b. informano senza indugio l’UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali istituti di formazione continua;
c. aggiornano il programma di formazione continua allo stato più recente della tecnica e informano sull’offerta formativa secondo l’allegato 3 numero 3;
d. garantiscono un’organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;
e. rilasciano, a conclusione della formazione continua, un’attestazione nella quale sono riportati i temi trattati e il numero totale delle lezioni seguite;
f. conservano tutti i dati concernenti le formazioni continue per cinque anni;
g. presentano all’UFSP un rapporto annuale concernente:
        1. il numero di partecipanti a una formazione continua,
        2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
        3. i risultati della verifica dell’apprendimento,
        4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.

##### **Art. 16** Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--16}
1. La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, del mondo della scienza e dell’economia.
2. La commissione consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

## **Sezione 6:** Tasse, emolumenti {#sec_6}
##### **Art. 17** {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--17}
1. La tassa per l’esame tecnico è retta dall’allegato 2 numero 5, quella per la formazione continua dall’allegato 3 numero 9.
2. Gli emolumenti riscossi per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005[^2]sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
3. L’autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa dovuta.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 18** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--18}
L’abrogazione e la modifica di altri normativi sono disciplinate nell’allegato 5.

##### **Art. 19** Disposizioni transitorie {#sec_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--19}
1. Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche equiparate o riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.
2. Se entro il 31 dicembre 2030 è stata assolta una formazione continua secondo l’allegato 3, la validità dell’autorizzazione speciale rilasciata oppure della qualifica equiparata o riconosciuta come equivalente secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni.

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--20}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 1, nonché 14 lett. h n. 2 e 4)
### Capacità e conoscenze necessarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-1}
Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

#### **1** Fondamenti di tossicologia ed ecologia {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-1/lvl_1}
| 1.1 Esposizione | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria). |
| --- | --- |
| 1.2 Effetti | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche:*locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo,* *eliminazione* *; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva* . |
| 1.3 Tossicità dei disinfettanti | Sapere spiegare gli effetti tossici sull’essere umano e i relativi sintomi causati dai disinfettanti più importanti (p. es. emissione di cloro gassoso, ipoclorito). |
| 1.4 Dose-effetto | Sapere illustrare il principio dose-effetto. |
| 1.5 Rischio | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| 1.6 Resistenze | Sapere spiegare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di disinfettanti. |
| 1.7 Germi | Sapere citare i microrganismi più importanti che si devono combattere nelle piscine collettive. |

#### **2** Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-1/lvl_2}
| 2.1 Leggi | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei disinfettanti, in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose. |
| --- | --- |
| 2.2 Norme | Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e direttive più importanti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine. |
| 2.3 Schede di dati di sicurezza | Sapere illustrare la struttura fondamentale delle schede di dati di sicurezza, citarne i contenuti e ritrovarli all’interno delle stesse. |
| 2.4 Principi attivi | Sapere elencare i principi attivi ammessi per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d’impiego. |
| 2.5 Autorità d’esecuzione | Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente. |

#### **3** Misure di protezione dell’ambiente e della salute {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-1/lvl_3}
| 3.1 Caratterizzazione di proprietà pericolose | Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza. |
| --- | --- |
| 3.2 Impiego | Sapere indicare e illustrare le misure precauzionali fondamentali per l’impiego di prodotti chimici. |
| 3.3 Misure di protezione individuale | Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione individuali (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi) e utilizzarli correttamente nella pratica. |
| 3.4 Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell’azienda e le relative contromisure. |
| 3.5 Pericoli sul posto di lavoro | Sapere citare i diversi pericoli cui si è esposti sul posto di lavoro e riconoscere i pericoli principali che si presentano nella pratica. |
| 3.6 Emissione involontaria | Sapere elencare e mettere in atto le misure da prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un’aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc.). |
| 3.7 Incidenti | Sapere illustrare i possibili effetti di una liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull’ambiente circostante. |
| 3.8 Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze | Sapere comprendere e applicare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (p. es. Centro d’informazione tossicologica). |
| 3.9 Sorveglianza | Sapere citare e illustrare le misure per limitare e sorvegliare le possibili esposizioni a prodotti chimici. |
| 3.10 Parametri | Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (p. es. i valori limite) e le loro relazioni reciproche. |
| 3.11 Misure di pronto soccorso | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza. |

#### **4** Impiego e smaltimento appropriati {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-1/lvl_4}
| 4.1 Disinfezione | Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di disinfezione. |
| --- | --- |
| 4.2 Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza, in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei disinfettanti utilizzati nell’azienda. |
| 4.3 Criteri di valutazione | 4.3.1 Sapere citare i parametri fisico-chimici e i metodi per determinare i disinfettanti nell’acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono). 4.3.2 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i disinfettanti nell’aria delle piscine coperte (cloro, ozono). 4.3.3 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i microrganismi nell’acqua delle piscine. 4.3.4 Sapere spiegare il valore pH e la capacità acida. |
| 4.4 Applicazione | Preparare correttamente i disinfettanti sulla base dell’etichetta, delle istruzioni per l’uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio. |
| 4.5 Immagazzinamento | Sapere descrivere e mostrare nella pratica come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i disinfettanti. Conoscere le prescrizioni concernenti la procedura da seguire in caso di furto o perdita di prodotti pericolosi (art. 57, 62 e 67 dell’ordinanza del 5 giugno 2015[^3]sui prodotti chimici). |
| 4.6 Trasporto | Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali in relazione alla consegna e al ritiro delle sostanze pericolose impiegate. |
| 4.7 Smaltimento | Conoscere i canali di smaltimento, le misure di protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti. |
| 4.8 Documentazione | Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione. |

#### **5** Apparecchi e loro uso appropriato {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-1/lvl_5}
| 5.1 Apparecchi | Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più diffusi per la disinfezione dell’acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento. |
| --- | --- |
| 5.2 Uso | Conoscere le operazioni fondamentali per l’uso degli apparecchi e degli impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi. |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 6 cpv. 2 e 17 cpv. 1)
### Regolamento concernente gli esami tecnici {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2}
#### **1** Oggetto {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_1}
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

#### **2** Periodicità e lingua {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_2}
^1^L’organo d’esame provvede affinché l’esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.

^2^Se in una regione linguistica non è organizzato un esame entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un organo d’esame di un’altra regione linguistica a svolgere l’esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.

#### **3** Bando {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_3}
L’organo d’esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Nel bando figurano la data dell’esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa dovuta.

#### **4** Iscrizione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_4}
^1^Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per scritto o elettronicamente e versare la tassa dovuta al più tardi un mese prima dell’esame.

^2^Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine di iscrizione se l’esame avrà luogo. Nella comunicazione sono altresì menzionati il termine di versamento e il presente regolamento concernente gli esami tecnici.

#### **5** Tassa {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_5}
L’organo d’esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall’elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.

#### **6** Forma e durata {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_6}
^1^L’esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica.

^2^La parte pratica consiste in particolare in domande su situazioni pratiche o sull’uso corretto dell’equipaggiamento di protezione. Gli esami pratici devono essere verbalizzati.

^3^L’esame dura da un minimo di due a un massimo di quattro ore.

#### **7** Svolgimento degli esami orali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_7}
Gli esami orali devono essere svolti e valutati da due esperti. Gli esami orali devono essere verbalizzati.

#### **8** Valutazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_8}
^1^Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile. L’esame è considerato superato se viene raggiunto almeno l’80 per cento del punteggio massimo.

^2^Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.

^3^Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.

#### **9** Esclusione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_9}
^1^L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.

^2^In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.

#### **10** Rilascio dell’autorizzazione speciale {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_10}
L’autorizzazione speciale è rilascia al candidato che ha superato l’esame.

#### **11** Diritto di consultazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-2/lvl_11}
^1^Il candidato che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica del risultato, i documenti relativi alla valutazione.

^2^L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 3 lett. c, 15 lett. a e c, 17 cpv. 1, nonché 19 cpv. 2)
### Regolamento concernente le formazioni continue {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3}
#### **1** Oggetto {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_1}
Il presente regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione delle formazioni continue finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale che abilita all’impiego dei disinfettanti nelle piscine collettive.

#### **2** Periodicità e lingua {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_2}
^1^L’istituto di formazione continua provvede affinché la formazione si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolta.

^2^Se in una regione linguistica non è organizzata una formazione continua entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un istituto di formazione continua di un’altra regione linguistica a svolgere la formazione nella lingua ufficiale in cui non è stata offerta fino ad allora.

#### **3** Bando {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_3}
Gli istituti di formazione continua pubblicano sul loro sito Internet le offerte di formazioni finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale. Nell’offerta devono figurare i seguenti elementi:
a. l’autorizzazione speciale cui si riferisce la formazione continua;
b. i contenuti della formazione continua;
c. il piano orario (data, ora di inizio e fine) nonché il luogo della formazione continua;
d. la modalità e la lingua di insegnamento;
e. i nomi dei docenti;
f. la tassa.

#### **4** Svolgimento {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_4}
Le formazioni sono svolte da istituti di formazione continua riconosciuti dall’UFSP.

#### **5** Contenuto {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_5}
Il contenuto delle formazioni continue si riferisce a uno o più obiettivi secondo l’allegato 1.

#### **6** Metodologia {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_6}
L’insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comporta esercitazioni su situazioni pratiche.

#### **7** Garanzia di qualità {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_7}
^1^Gli istituti di formazione continua svolgono una verifica scritta dell’apprendimento che può includere compiti sia teorici che pratici.

^2^Dopo ogni formazione, gli istituti di formazione continua conducono un sondaggio sulla soddisfazione.

#### **8** Durata {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_8}
^1^Ai fini della proroga dell’autorizzazione speciale occorre assolvere una formazione continua composta da 8 lezioni di 45 minuti ciascuna.

^2^La formazione continua può essere suddivisa su più giorni. Ogni parte della formazione comprende almeno quattro lezioni in presenza. Previa approvazione dell’UFSP le lezioni possono essere svolte anche in linea.

#### **9** Tassa {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-3/lvl_9}
L’istituto di formazione continua può riscuotere una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla progettazione, dall’organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento delle formazioni.
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 10 cpv. 1 e 5)
### Esperienza professionale equivalente {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-4}
#### **1** Equivalenza {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-4/lvl_1}
Per esperienza professionale equivalente si intende un’attività svolta presso un’impresa operante nel settore della disinfezione delle acque nelle piscine collettive in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che adempie i seguenti requisiti:
a. è svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa;
b. è svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abilita a esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
c. è svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
d. è svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abilita a esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
e. è svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

#### **2** Ambito temporale {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-4/lvl_2}
Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 18)
### Abrogazione e modifica del diritto anteriore {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.31--annex-5}
I

L’ordinanza del DFI del 28 giugno 2005[^4]concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è abrogata.

II

.[^5]

[^1]: RS  **814.81**
[^2]: RS  **813.153.1**
[^3]: RS  **813.11**
[^4]: [RU  **2005**  3419;  **2007**  4477 cifra V n. 11; **2009**  447; **2015**  1999]
[^5]: La mod. può essere consultata allaRU  **2025**  793.