814.812.37

# Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno

(OASL)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^1]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

## **Sezione 1:** Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio {#sec_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione dell’autorizzazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--1}
1. Un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l’impiego professionale e commerciale di prodotti per la protezione del legno secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 15 dicembre 2000[^2]sui prodotti chimici (LPChim) ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria e dei prodotti del legno.
2. L’autorizzazione speciale consente inoltre di trattare il legname abbattuto con prodotti fitosanitari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e LPChim prima del taglio in segheria.
3. L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività di cui ai capoversi 1 e 2.
4. Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono esercitare le attività di cui ai capoversi 1 e 2 soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un’autorizzazione speciale.

##### **Art. 2** Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--2}
1. L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1.
2. Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

## **Sezione 2:** Esame tecnico {#sec_2}
##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--3}
1. L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.
2. L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

## **Sezione 3:** Qualifiche equivalenti {#sec_3}
##### **Art. 4** Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--4}
1. Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
2. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)[^3]decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3. Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4. Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

##### **Art. 5** Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--5}
1. Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti per la protezione del legno mantengono la loro validità.
2. Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

##### **Art. 6** Autorizzazioni speciali equiparate {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--6}
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

## **Sezione 4:** Compiti degli organi competenti {#sec_4}
##### **Art. 7** Ente responsabile {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--7}
1. L’ente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, genio civile e legno.[^4]
2. L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
a. designa gli organi d’esame e vigila su di essi;
b. coordina gli esami tecnici;
c. tiene una statistica degli esami;
d. redige un rapporto annuale destinato all’UFAM;
e. offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

##### **Art. 8** Organi d’esame {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--8}
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
b. offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
c. designano gli esaminatori;
d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
e. notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

##### **Art. 9** UFAM {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--9}
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
a.[^5] .
b. esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
c. tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
f. definisce un modello per l’autorizzazione speciale.

##### **Art. 10** {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--10}

## **Sezione 5:** Tasse, emolumenti {#sec_5}
##### **Art. 11** {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--11}
1. Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2. Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 2005[^6]sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

## **Sezione 6:** … {#sec_6}
##### **Art. 12** {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--12}

## **Sezione 7:** Entrata in vigore {#sec_7}
##### **Art. 13** {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1)
### Capacità e conoscenze necessarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-1}
Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

#### **1** Fondamenti di ecologia e tossicologia {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-1/lvl_1}
1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
    *–* biotopo e biocenosi
    – specie e individuo
    – caratteristiche e dinamica di una popolazione
    – organizzazione della biocenosi (interazione, diversità delle specie)
    – cicli delle sostanze (catena alimentare e reti alimentari) e flussi energetici
1.2 Saper descrivere la biologia di importanti organismi che vivono nel legno
1.3 Saper valutare il comportamento dei prodotti per la protezione del legno nell’ambiente e i loro effetti sugli ecosistemi
1.4 Saper spiegare il principio di precauzione e indicare le principali misure
1.5 Saper valutare quando è necessario effettuare trattamenti chimici (soglia ecologica ed economica dei danni, protezione integrata delle piante)
1.6 Tossicologia:
    *–* saper indicare le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
    – saper spiegare i seguenti termini tossicologici:*locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione* 
    – tossicità di importanti prodotti per la protezione del legno: saper spiegare l’effetto sull’uomo e i relativi sintomi

#### **2** Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-1/lvl_2}
2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali per il commercio e l’impiego dei prodotti per la protezione del legno
2.2 Saper elencare le condizioni che autorizzano al commercio e all’impiego dei prodotti per la protezione del legno:
    *–* autorizzazione d’immissione sul mercato
    – autorizzazione speciale
2.3 Saper spiegare le limitazioni e i divieti concernenti l’impiego dei prodotti per la protezione del legno
2.4 Saper indicare il campo d’applicazione delle varie autorizzazioni speciali
2.5 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti
2.6 Saper spiegare i principi fondamentali della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee

#### **3** Misure di protezione dell’ambiente e della salute {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-1/lvl_3}
3.1 Conoscere a fondo le misure necessarie per tutelare l’ambiente e l’uomo in caso di impiego di prodotti per la protezione del legno
3.2 Saper descrivere le regole di comportamento da rispettare in caso di trasporto o deposito di prodotti per la protezione del legno
3.3 Saper descrivere il giusto comportamento in caso di inquinamento dell’ambiente
3.4 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso

#### **4** Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-1/lvl_4}
4.1 Saper valutare i principali prodotti e i loro principi attivi
4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi metodi d’impiego
4.3 Comprendere e saper applicare i dati riportati sulle etichette e nelle istruzioni per l’uso (dichiarazione dei principi attivi, caratterizzazione, pittogrammi di pericolo, segnaletica di pericoli e di sicurezza)
4.4 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i rifiuti (resti di prodotti per la protezione del legno, recipienti che li hanno contenuti e legno trattato)

#### **5** Apparecchi e loro uso appropriato {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-1/lvl_5}
5.1 Saper valutare l’opportunità di impiegare determinati apparecchi
5.2 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)
### Regolamento concernente gli esami tecnici {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2}
#### **1** Oggetto {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_1}
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

#### **2** Svolgimento {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_2}
Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

#### **3** Periodicità e lingua {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_3}
L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

#### **4** Bandi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_4}
L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

#### **5** Iscrizione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_5}
^1^Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

^2^La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

#### **6** Tassa {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_6}
^1^L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

^2^In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

#### **7** Forma e durata {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_7}
^1^L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

^2^La durata minima dell’esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

#### **8** Mezzi ausiliari ammessi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_8}
L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

#### **9** Svolgimento degli esami orali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_9}
Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

#### **10** Valutazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_10}
^1^Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

^2^L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

^3^Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

#### **11** Esclusione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_11}
^1^L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

^2^In tal caso l’esame è considerato non superato.

#### **12** Rilascio dell’autorizzazione speciale {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_12}
Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

#### **13** Diritto di consultazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.37--annex-2/lvl_13}
^1^La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

^2^L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

[^1]: RS  **814.81**
[^2]: RS  **813.1**
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU  **2012**  371).
[^5]: Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU  **2012**  371).
[^6]: RS  **813.153.1**