816.12

# Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

(OFCIP)

del 28 agosto 2024 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23*a* capoverso 2 e 24*a* capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 2015[^1]sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--1}
La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7*a* della LCIP.

##### **Art. 2** Principio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--2}
1. Possono richiedere aiuti finanziari le comunità di riferimento.
2. Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

##### **Art. 3** Importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--3}
1. Le comunità di riferimento ricevono 30 franchi per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta.
2. Se i mezzi finanziari disponibili ogni anno non sono sufficienti per concedere a tutte le comunità di riferimento richiedenti l’aiuto finanziario integrale, nell’anno in questione l’importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta viene ridotto in modo tale che a tutte le comunità di riferimento sia riconosciuto lo stesso importo per cartella aperta.

##### **Art. 4** Domanda {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--4}
1. Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio.
2. Devono contenere le seguenti indicazioni:
a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte sino alla fine dell’anno precedente;
b. la prova dell’avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni;
c. il rapporto di gestione e il conto annuale;
d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.
3. L’UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento. Se questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda.
4. Emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli.

##### **Art. 5** Decisione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--5}
1. L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 31 agosto.
2. La decisione contiene in particolare:
a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente considerate;
b. i contributi cantonali computabili;
c. l’ammontare dell’aiuto finanziario da versare;
d. le modalità di pagamento;
e. l’indicazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6.

##### **Art. 6** Obbligo di comunicazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--6}
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari.

##### **Art. 7** Versamento {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--7}
Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

##### **Art. 8** Modifica di altri atti normativi {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--8}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^2]

##### **Art. 9** Disposizione transitoria {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--9}
1. Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza le domande devono essere presentate entro il 1° novembre.
2. L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre.
3. Gli aiuti finanziari sono versati all’emanazione della decisione.

##### **Art. 10** Entrata in vigore e durata di validità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--10}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.
2. Gli articoli 1–7 e 9 hanno effetto sino al 30 settembre 2029.

[^1]: RS  **816.1**
[^2]: Le mod. possono essere consultate alla RU **20**  **24** 461.