817.022.151

# Ordinanza dell’USAV concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

(Ordinanza Chernobyl)

del 21 dicembre 2020 (Stato 1° febbraio 2021)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^1]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;<br />visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^2]sui contaminanti,

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--1}
1. La presente ordinanza si applica all’importazione e all’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
2. Non si applica alle derrate alimentari importate a scopi di ricerca.

##### **Art. 2** Valori massimi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--2}
Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato soltanto se non superano i seguenti valori massimi cumulativi di cesio 137:
a. 370 Bq/kg per:
        1. latte e prodotti a base di latte,
        2. alimenti per lattanti e bambini fino a tre anni;
b. 600 Bq/kg per tutte le altre derrate alimentari.

##### **Art. 3** Importazione di determinate derrate alimentari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--3}
1. Le derrate alimentari elencate nell’allegato provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importate in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 2020/1158[^3]:
a. Albania;
b. Belarus;
c. Bosnia e Erzegovina;
d. Kosovo;
e. Macedonia del Nord;
f. Moldova;
g. Montenegro;
h. Russia;
i. Serbia;
j. Turchia;
k. Ucraina;
l. Regno Unito, senza Irlanda del Nord.
2. Il certificato deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

##### **Art. 4** Verifica dei documenti e rilascio della partita {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--4}
1. L’autorità di esecuzione esamina i documenti che accompagnano le partite provenienti dai Paesi di cui all’articolo 3 capoverso 1.
2. Se dalla verifica del certificato emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo determinante di cui all’articolo 2, essa rilascia la partita.

##### **Art. 5** Disposizione transitoria {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--5}
Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2022.

##### **Art. 6** Abrogazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--6}
L’ordinanza Chernobyl del 16 dicembre 2016[^4]è abrogata.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

(art. 3 cpv. 1)
### Derrate alimentari per cui è richiesto un certificato ufficiale per l’importazione in Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.151--annex-1}
| Numero di tariffa doganale | Designazione della merce |
| --- | --- |
| ex 0709 51 00 | funghi del genere*Agaricus* , freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0709 59 00 | altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0710 80 90 | funghi, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0711 51 00 | funghi del genere*Agaricus* temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0711 59 00 | altri funghi temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0712 31 00 | funghi del genere*Agaricus* , secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0712 32 00 | orecchie di Giuda (*Auricularia* spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati |
| ex 0712 33 00 | tremelle (*Tremella* spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati |
| ex 0712 39 00 | altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati |
| ex 2001 90 98 | funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati |
| ex 2003 10 00, 90 10, 90 90 | funghi e tartufi commestibili, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati |
| ex 0810 40 00 | mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere*Vaccinium* , freschi |
| ex 0811 90 10 | mirtilli neri selvatici (*Vaccinium myrtillus* ), crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| ex 0811 90 90 | frutti selvatici delle specie*Vaccinium myrtilloides e Vaccinium* *angustifolium* , crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| ex 0812 90 80 | mirtilli neri selvatici (*Vaccinium myrtillus* ), temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati |
| ex 2008 93 10, 93 90 | mirtilli selvatici (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea* ), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove |
| ex 2008 99 19, 99 97 | altri frutti selvatici del genere*Vaccinium* , altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove |
| ex 2009 81 10, 81 20 | succhi di mirtilli selvatici (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium* *oxycoccos* *, Vaccinium vitis-idaea* ), non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
| ex 2009 89 89, 89 99 | succhi di altri frutti selvatici del genere*Vaccinium* , non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |

[^1]: RS  **817.02**
[^2]: RS  **817.022.15**
[^3]: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1
[^4]: [RU  **2017**  1349]