817.022.18

# Ordinanza del DFI concernente le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in seguito alla situazione in Ucraina

del 29 giugno 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 12 capoversi 2^bis^e 3 lettera c dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^1]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

##### **Art. 1e2** {#art_1_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.18--1 und 2}

##### **Art. 3** Liquidazione delle scorte {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.18--3}
Le derrate alimentari caratterizzate secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2023 possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

##### **Art. 4** Entrata in vigore e durata di validità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.18--4}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2022.
2. Gli articoli 1 e 2 si applicano sino al 31 dicembre 2023.

[^1]: RS  **817.02**