817.022.2

# Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° febbraio 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^1]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

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##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr;
b. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;
c. i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.

##### **Art. 2** Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--2}
1. La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l’articolo 17 capoverso 1 ODerr, deve essere trasmessa all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
2. Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:
a. una proposta di denominazione specifica;
b. una descrizione;
c. la composizione e le specificità;
d. se del caso, i metodi di analisi;
e. dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 ODerr;
f. se del caso, la destinazione d’uso e le condizioni d’uso;
g. la presentazione e la caratterizzazione;
h. la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.

##### **Art. 3** Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--3}
1. La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
2. Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:
a. una proposta di denominazione specifica;
b. una descrizione;
c. i dati relativi alla composizione;
d. il Paese di provenienza;
e. la documentazione attestante, sulla base dell’esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell’alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell’Unione europea (UE);
f. se del caso, le condizioni d’uso;
g. la presentazione e la caratterizzazione.

##### **Art. 4** Rilascio dell’autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--4}
L’autorizzazione è rilasciata se:
a. la documentazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e è stata fornita;
b. le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 ODerr sono adempite.

##### **Art. 5** Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--5}
1. Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:
a. la denominazione specifica;
b. la descrizione;
c. il Paese di provenienza;
d. se del caso, le condizioni d’uso;
e. se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.
2. Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.
3. L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.

##### **Art. 6** Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--6}
1. Possono essere commercializzati senza autorizzazione i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali menzionati nell’allegato.[^2]
2. LʼUSAV:
a.[^3] aggiorna lʼallegato se:
        1. un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 17 capoverso 1 ODerr,
        2. un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 4;
b. fissa le disposizioni transitorie.

##### **Art. 7** Disposizioni transitorie {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--7}
1. Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.
2. Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.
3. Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/2283[^4]possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.
4. Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.

##### **Art. 7a** Disposizioni transitorie della modifica dell’8 dicembre 2023 {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--7_a}
Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

(art. 6 cpv.1)
### Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.022.2--annex-1}
I nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l’immissione sul mercato in Svizzera per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.

| Derrate alimentari | Prescrizioni da rispettare | |
| --- | --- | --- |
| Tutte le derrate alimentari che<br>possono essere immesse sul mercato secondo il regolamento (UE) 2015/2283[^5]. | Le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e alle notifiche devono essere rispettate. | |
| Insetti delle seguenti specie:<br>*Tenebrio molitor* nella fase larvale (larve della farina)<br>*Acheta domesticus* nella fase adulta (grillo domestico)<br>*Locusta migratoria* nella fase adulta | Denominazione specifica<br>La denominazione specifica da utilizzare è: «larve della farina ( *Tenebrio molitor)* », «grillo domestico ( *Acheta* *domesticus* )» e «( *Locusta migratoria* )».<br>Se gli insetti sono utilizzati come ingrediente, devʼesserne data indicazione nella denominazione specifica della derrata alimentare.<br>Caratterizzazione<br>Le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 [^6] concernente le informazioni sulle derrate alimentari.<br>Requisiti<br>Gli insetti devono provenire da un allevamento.<br>Possono essere immessi sul mercato solo se sono stati sottoposti per un periodo di tempo adeguato a un congelamento e a un trattamento termico oppure a un altro procedimento appropriato che garantisce l’uccisione dei germi vegetativi.<br>Possono essere consegnati interi oppure tritati o macinati. | |
| *Salvia hispanica* , parte di pianta: semi (semi di chia) | Destinazione d’uso<br>Conformemente alle specificità riportate di seguito, i semi di chia possono essere utilizzati interi, battuti oppure tritati come ingrediente in tutte le derrate alimentari. Possono essere consegnati anche non trasformati ai consumatori.<br>Caratterizzazione<br>Nella caratterizzazione della derrata alimentare che li contiene, i semi di chia devono essere denominati «semi di chia ( *Salvia hispanica* )».<br>Sulle confezioni di semi di chia consegnati non trasformati ai consumatori è inoltre necessaria una caratterizzazione dove sia indicato che la dose quotidiana di semi di chia non può superare i 15 g.<br>Tenore massimo<br>**Specificità dei semi di chia**<br>La chia ( *Salvia hispanica* ) è una pianta erbacea annuale estiva appartenente alla famiglia delle Labiatae.<br>Dopo la raccolta i semi vengono puliti meccanicamente. Fiori, foglie e altre parti della pianta vengono rimossi.<br>I semi di chia presentano la seguente composizione:<br>Sostanza secca 91–96 %<br>Proteine 19–25,6 %<br>Grassi 28–34 %<br>Carboidrati [^7] 24,6–41,5 %<br>Fibre (fibra grezza [^8] ) 20–32 %<br>Ceneri 4–6 % | |
| *Chenopodium pallidicaule* Aellen (cañahua, cañihua, quinua silvestre), grani | Destinazione d’uso<br>La pianta *Chenopodium pallidicaule* Aellen può essere commercializzata per il consumo umano solo in grani interi o macinati, crudi o tostati.<br>Paese d’origine<br>La *Chenopodium pallidicaule* Aellen deve essere stata coltivata in modo tradizionale in Bolivia o in Perù.<br>Caratterizzazione<br>La denominazione specifica da utilizzare è: «cañahua», «cañihua» o «quinua silvestre» seguita da «( *Chenopodium pallidicaule* Aellen)».<br>Se la *Chenopodium pallidicaule* Aellen viene immessa sul mercato in forma cruda, occorre inoltre indicare che il prodotto deve subire un trattamento termico completo prima del consumo.<br>Specifiche dei grani<br>I grani di Chenopodium pallidicaule Aellen presentano in genere la seguente composizione<br>Acqua 11 %<br>Proteine 13 %<br>Grassi 7 %<br>Carboidrati (idrolizzabili) 60 %<br>Fibre (fibra grezza) 6 %<br>Ceneri 3 % | |
| *Lilium davidii* L.,<br>tubero (tubero di giglio) | Destinazione d’uso<br>Della pianta *Lilium davidii* L. può essere utilizzato per il consumo umano solo il tubero (tubero fresco, tagliato a scaglie, a spicchi o a fette sottili in modo simile al tartufo oppure in polvere ricavata dai tuberi essiccati).<br>Paese d’origine<br>Il tubero di *Lilium davidii* L. deve essere stato coltivato in modo tradizionale in Cina.<br>Caratterizzazione<br>La denominazione specifica da utilizzare è: «tubero di giglio ( *Lilium davidii* L.)».<br>Occorre indicare che il tubero è da consumare solo in piccole quantità e che per la preparazione di una pietanza può essere utilizzato al massimo un tubero.<br>Specifiche del tubero<br>Il tubero di *Lilium davidii* L. presenta generalmente la seguente composizione:<br>Acqua 74 %<br>Proteine 4 %<br>Grassi 0,5 %<br>Carboidrati 19,5 %<br>Ceneri 2 % | |
| *Dipteryx alata* V., semi tostati (noce di Baru) | Destinazione d’uso<br>Della pianta *Dipteryx alata* V. (noce di Baru) possono essere utilizzati per il consumo umano solo i semi tostati.<br>Paese d’origine<br>I semi devono provenire dal Brasile.<br>Caratterizzazione<br>La denominazione specifica da utilizzare è: «semi tostati della noce di Baru ( *Dipteryx alata* V.)».<br>Se i semi di *Dipteryx alata* V. (noce di Baru) vengono immessi sul mercato crudi, occorre inoltre indicare che il prodotto deve subire un trattamento termico completo o un trattamento completo di tostatura prima del consumo.<br>Deve essere specificato che le persone già allergiche alle leguminose possono sviluppare reazioni incrociate. Tale avviso deve essere fornito per scritto anche per i semi di *Dipteryx alata* V. (noce di Baru) immessi sfusi sul mercato.<br>Le derrate alimentari che contengono *Dipteryx alata* V. (noce di Baru) come ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari.<br>Specifiche dei semi tostati<br>I semi tostati di *Dipteryx alata* V. (noce di Baru) presentano generalmente la seguente composizione:<br>Acqua 2–7 %<br>Proteine 23–31 %<br>Grassi 24–46 %<br>Carboidrati (senza fibre) 9–29 %<br>Ceneri 3 % | |

[^1]: RS  **817.02**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020  (RU  **2020**  2361).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020  (RU  **2020**  2361).
[^4]: Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; versione della GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
[^5]: Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.
[^6]: RS  **817.022.16**
[^7]: I carboidrati includono il contenuto di fibre (UE: carboidrati disponibili = zucchero + amido).
[^8]: Per fibra grezza si intende la parte di fibra composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.