817.023.41

# Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)[^1]

del 23 novembre 2005 (Stato 15 settembre 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64 capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^2]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),[^3]

ordina:

## **Capitolo 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--1}
La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:
a. i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
        1.[^4] oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle,
        2. colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro caratterizzazione,
        3. apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente,
        4.[^5] .
        5. oggetti d’uso per lattanti[^6]e bambini piccoli,
        6.[^7] materiali tessili secondo l’articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione,
        7.[^8] prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,
        8.[^9] cordoncini e lacci nellʼabbigliamento per bambini;
b. candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.

## **Capitolo 2:** Oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli {#chap_2}
### **Sezione 1:** Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Oggetti contenenti nichelio {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--2}
1. Gli oggetti che vengono a contatto diretto con la pelle per un periodo prolungato, come orecchini, montature di occhiali, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia e anelli, casse di orologi a polso, cinturini e chiusure di orologi, borchie e bottoni, cerniere lampo, fermagli e marchi metallici applicati agli indumenti, nonché fibbie di cinture, non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm^2^e settimana.
2. Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, questʼultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dellʼoggetto di almeno due anni.[^10]
3. I perni destinati alla prima perforazione, parti di orecchini e piercing introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm^2^e settimana. Questo limite massimo si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.[^11]
4. Per gli oggetti dʼuso di cui ai capoversi 1–3 conformi alle norme tecniche menzionate nellʼallegato 1 si presume che adempiano i requisiti fissati in questa sezione se questi ultimi sono contemplati da tali norme.[^12]

##### **Art. 2a** Oggetti contenenti cadmio {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--2_a}
1. Gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.[^13]
2. Il capoverso 1 non si applica a oggetti usati di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 2009[^14]sulla sicurezza dei prodotti.

##### **Art. 2b** Oggetti contenenti piombo {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--2_b}
1. Gioielli e gioielli fantasianon devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.[^15]
2. Il capoverso 1 non si applica agli oggetti usati di cui allʼarticolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 2009[^16]sulla sicurezza dei prodotti.

### **Sezione 2:** Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 3** Definizioni {#chap_2/sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--3}
1. Per piercing s’intende la perforazione di parti del corpo, ad esempio i lobi degli orecchi, allo scopo di introdurvi un oggetto ornamentale.
2. Per tatuaggio s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi. Le immagini e gli ornamenti così prodotti durano per tutta la vita della persona tatuata.
3. Per trucco permanente s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle; la stabilità dei pigmenti coloranti impiegati è inferiore rispetto a quella del tatuaggio.
4. In relazione ai prodotti di cui alla presente sezione, per sterile s’intende l’assenza di organismi vitali, compresi i virus.

##### **Art. 4** Obbligo di diligenza {#chap_2/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--4}
Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.

##### **Art. 5** Requisiti relativi ai piercing {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--5}
I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.

##### **Art. 5a** Requisiti relativi ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--5_a}
1. Nei colori per tatuaggi e nei colori per il trucco permanente le seguenti sostanze possono essere presenti nelle seguenti concentrazioni:
a. sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr: meno di 0,5 mg/kg;
b. coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 ODerr che:
        1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare: meno di 0,5 mg/kg,
        2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose: meno di 0,5 mg/kg, oppure
        3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi: meno di 0,5 mg/kg;
c. tutti gli altri coloranti: conformemente all’articolo 54 capoverso 3 ODerr;
d. sostanze classificate come cancerogene o mutagene delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015[^17]sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008[^18], escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione tramite inalazione: meno di 0,5 mg/kg;
e. sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle delle categorie 1, 1A o 1B secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008: meno di 10 mg/kg;
f. sostanze classificate come corrosive per la pelle delle categorie 1, 1A 1B o 1C, come irritanti per la pelle della categoria 2, come causanti gravi lesioni oculari della categoria 1 o come causanti irritazione oculare della categoria 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008:
        1. per un utilizzo esclusivamente come regolatore del pH: meno di 1000 mg/kg,
        2. in tutti gli altri casi: meno di 100 mg/kg;
g. sostanze classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione per inalazione: meno di 10 mg/kg;
h. metalli pesanti e determinate altre sostanze secondo l’allegato XVII, voce 75 appendice 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH dell’UE)[^19]: le concentrazioni di cui al regolamento REACH.
2. Per le sostanze di determinate categorie in merito al valore limite di concentrazione si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
a. se una sostanza appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere a–f, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito alla lettera corrispondente;
b. se una delle sostanze appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere b–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito in tali lettere;
c. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera a appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettera g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera g;
d. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera h appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera h.
3. I requisiti di cui al capoverso 1 non si applicano per le sostanze che a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa sono allo stato gassoso oppure che a una temperatura di 50 °C generano una pressione di vapore superiore a 300 kPa ad eccezione della formaldeide (N. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).
4. Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente, nel rispetto delle limitazioni d’uso corrispondenti, possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle e non rilasciano formaldeide.
5. In deroga alle disposizioni dei capoversi 1, 2 e 4, per le sostanze di cui all’allegato 2 si applicano le concentrazioni massime ivi stabilite.

##### **Art. 6** Requisiti relativi all’igiene dei colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--6}
1. I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l’apertura della confezione devono essere adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica.[^20]
2. Al momento del primo impiego i perni destinati alla prima perforazione devono essere sterili.

##### **Art. 7** Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--7}
Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.

##### **Art. 8** Caratterizzazione dei colori impiegati per tatuaggi e il trucco permanente nonché per gioielli per il piercing {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--8}
1. Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona, imbottiglia o consegna i colori;
b.[^21] la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (INCI, IUPAC, CAS o CI); se il nome di una sostanza utilizzata deve essere già indicato sull’etichetta ai sensi dell’OPChim[^22], questo componente non deve essere indicato ai sensi della presente ordinanza;
c.[^23] un riferimento per l’identificazione del lotto;
d. la data di conservabilità minima (con l’indicazione del mese e dell’anno) entro cui i coloranti mantengono le loro specifiche caratteristiche a condizioni di conservazione appropriate;
e. le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conservabilità minima indicata;
f.[^24] se necessario, le istruzioni per l’uso e le avvertenze, a meno che esse siano già indicate sull’etichetta ai sensi dell’OPChim;
g.[^25] la dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui all’articolo 5*a* capoverso 1 lettera f numero 1;
h.[^26] la dicitura «miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
i.[^27] l’avvertenza «Contiene cromo. Può provocare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di cromo (VI) inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5*a* capoverso 1 lettera h;
j.[^28] l’avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di nichelio inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5*a* capoverso 1 lettera h.
2. Sugli imballaggi di gioielli per piercing devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna l’oggetto per il piercing;
b. i perni destinati alla prima perforazione devono essere caratterizzati come tali.
3. Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché quelle relative alla composizione del materiale per i gioielli per il piercing devono essere rese accessibili ai consumatori su richiesta.

##### **Art. 9** Direttive professionali specifiche {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--9}
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne lʼapplicazione.

### **Sezione 3:** … {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 10 a 12** {#chap_2/sec_3/art_10_12 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--10–12}

### **Sezione 4:** Oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 13** Campo d’applicazione e definizione {#chap_2/sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--13}
1. La presente sezione si applica agli oggetti d’uso per lattanti e bambini fino a 36 mesi.
2. Per «articolo di puericultura» ai sensi della presente sezione s’intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene o il nutrimento del lattante.[^29]

##### **Art. 14** Requisiti generali relativi ad articoli di puericultura {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14}
1. Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP[^30]), ftalato di dibutile (DBP[^31]), ftalato di diisobutile (DIBP[^32]) e ftalato di butilbenzile (BBP[^33]).[^34]
2. Gli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca da lattanti e bambini piccoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP[^35]), ftalato di disodecile (DIDP[^36]) e ftalato di diottile (DNOP[^37]).

##### **Art. 14a** Biberon e succhiotti {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14_a}
1. I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze:
a. N-nitrosamine: 0,01 mg per kg di parti di elastomero o gomma;
b. sostanze N-nitrosificabili: 0,1 mg per kg di parti di elastomero o gomma.
2. …[^38]

##### **Art. 14b** Biberon {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14_b}
I biberon per lattanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato (suzione continua) di bevande zuccherate o agrodolci. …[^39]

##### **Art. 14c** Oggetti con componenti di plastica e gomma che contengono IPA e destinati a lattanti e bambini piccoli {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14_c}
Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^40]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

##### **Art. 15** Norme tecniche {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--15}
Si presume che gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui alle norme enunciate nell’allegato 4 soddisfino i requisiti di sicurezza.

### **Sezione 5:** Infiammabilità e combustibilità dei materiali tessili {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 16** Campo d’applicazione {#chap_2/sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--16}
La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all’articolo 64 capoverso 1 ODerr.

##### **Art. 17** {#chap_2/sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--17}

##### **Art. 18** Requisiti {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--18}
1. I materiali tessili devono essere confezionati in modo tale da non presentare un pericolo eccessivo sotto il profilo dell’infiammabilità e della combustibilità.
2. Gli indumenti e i filati per la fabbricazione di indumenti devono essere confezionati in modo tale da impedire che la fiamma si propaghi rapidamente sulla superficie del tessuto senza che nel contempo bruci la struttura fondamentale di quest’ultimo («surface flash»).
3. L’allegato 5 stabilisce norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. In occasione dell’adeguamento di questo allegato, l’USAV designa, per quanto possibile, norme armonizzate a livello internazionale.[^41]

##### **Art. 19** {#chap_2/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--19}

##### **Art. 20** {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--20}

### **Sezione 6:** Sostanze chimiche in materiali tessili, in prodotti di pelletteria e in altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 21** Coloranti azoici {#chap_2/sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--21}
1. I materiali tessili e i prodotti di pelletteria di cui nell’allegato 6 nonché le loro parti colorate non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere uno o più ammini aromatici di cui nell’allegato 7 in una concentrazione superiore a 30 mg/kg.[^42]
2. Al fine di determinare gli ammini aromatici secondo l’allegato 7 si applicano le norme tecniche enunciate nell’allegato 8.

##### **Art. 22** Sostanze vietate e limitatamente ammesse {#chap_2/sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--22}
1. Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:
a. arsenico e suoi composti;
b. piombo e suoi composti;
c.[^43] …
1bis. …[^44]
1ter. Nei seguenti oggetti, la concentrazione di stagno proveniente da composti di dioctilstagno non deve superare lo 0,1 per cento in massa:
a. materiali tessili;
b. guanti;
c. calzature e loro parti;
d. articoli di puericultura, compresi i pannolini;
e. articoli per l’igiene femminile.[^45]
1quater. I materiali tessili e le calzature di cui alla voce 72 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)[^46]non possono contenere sostanze la cui concentrazione, misurata in materiali omogenei, è pari o superiore a quella specificata nell’appendice 12 del regolamento UE-REACH.[^47]
2. …[^48]

### **Sezione 7:** Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 22a** {#chap_2/sec_7/art_22_a omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--22a}
1. I cordoncini e i lacci nei vestiti per bambini fino all’età di 14 anni devono essere apposti in modo tale che il pericolo di rimanere impigliati, strangolati o feriti sia ridotto al minimo.
2. Si presume che i cordoncini e i lacci di cui al capoverso 1 siano conformi ai requisiti di sicurezza se soddisfano le norme secondo l’allegato 8*a* .

## **Capitolo 3:** Candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi {#chap_3}
##### **Art. 23** Candele, bastoncini fumiganti e oggetti simili {#chap_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--23}
1. Le candele, i bastoncini fumiganti e gli oggetti simili possono emanare, durante il processo di combustione, sostanze o miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute.
2. Il tenore di piombo degli stoppini di candele non deve superare i 600 mg/kg.

##### **Art. 24** Fiammiferi {#chap_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--24}
1. È vietato consegnare ai consumatori dei fiammiferi con fosforo bianco.
2. I fiammiferi possono essere venduti unicamente in imballaggi, pacchetti e scatole recanti la ditta del fabbricante o la sua marca depositata.
3. L’imballaggio posto a diretto contatto con i fiammiferi (scatola, bustine di fiammiferi da staccare, ecc.) dev’essere di materiale resistente e tale da garantire un’adeguata protezione dei fiammiferi.

##### **Art. 25** Accendini {#chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--25}
1. Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l’effetto piezo-elettrico. Di regola servono ad accendere di proposito articoli per fumatori come sigarette, sigari e pipe oppure materiali come carta e stoppini.
2. Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano.
3. Gli accendini devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino secondo il capoverso 4. Sono eccettuati gli accendini ricaricabili che soddisfano le seguenti condizioni:
a. all’accendino si applica una garanzia del fabbricante valida almeno due anni secondo la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999[^49]su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
b. l’accendino è concepito in modo tale da assicurare una durata di vita di almeno cinque anni, riparazioni comprese, e può essere riparato e ricaricato in modo sicuro lungo la sua intera durata di vita;
c. le parti dell’accendino che non sono di consumo, ma sono soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono poter essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato con sede in Svizzera o nell’Unione europea.
4. Per accendino munito di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino si intende un accendino che, in condizioni di utilizzazione abituali o ragionevolmente prevedibili, non può essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi a causa della forza necessaria per azionarlo o delle sue caratteristiche costruttive o del sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero della complessità o della sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.
5. Gli accendini che assomigliano a oggetti in grado di attirare l’attenzione dei bambini (accendini fantasia) non possono essere fabbricati, importati o consegnati. Si tratta in particolare di accendini che:
a. riproducono la forma di personaggi dei fumetti, di giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, derrate alimentari, animali, figure umane o loro parti;
b. producono altri effetti (si illuminano, emettono suoni, comportano parti mobili ecc.).
6. Gli accendini devono soddisfare le norme menzionate nell’allegato 9.

##### **Art. 26** Articoli per scherzi {#chap_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--26}
Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze in quantità tali da risultare pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate:
a. le parti metalliche;
b. la polvere della corteccia di Panama*(Quillaja saponaria)* ed i suoi derivati contenenti saponine;
c. la polvere della radice dell’elleboro verde e nero*(Helleborus viridis – Helleborus niger)* ;
d. la polvere della radice del veratro bianco e nero*(Veratrum album – Veratrum niger)* ;
e. la benzidina e suoi derivati;
f. la o-nitrobenzaldeide;
g. il solfuro d’ammonio, l’idrogensolfuro d’ammonio ed i polisolfuri d’ammonio;
h. gli esteri volatili dell’acido bromacetico: bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromacetato di propile e bromacetato di butile.

## **Capitolo 4:** Disposizioni finali {#chap_4}
##### **Art. 27** Adeguamento degli allegati {#chap_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--27}
1. L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.[^50]
2. Per quanto possibile, l’USAV[^51]designa norme armonizzate a livello internazionale.
3. In occasione degli adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.[^52]

##### **Art. 28** Disposizioni transitorie {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--28}
In deroga all’articolo 80 capoverso 7 ODerr vale:
a. gli oggetti contenenti nichelio di cui all’articolo 2 capoverso 3 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 agosto 2006;
b. gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui agli articoli 13–15 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
c. le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli articoli per scherzi di cui agli articoli 23–26 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
d. i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente possono essere utilizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2007.

##### **Art. 28a** Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2019 {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--28_a}
1. Gli oggetti non conformi all’articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020.
2. Per gli oggetti non conformi all’articolo 22 capoverso 1^quater^della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2018/1513[^53].
3. Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

##### **Art. 28b** Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023 {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--28_b}
Gli oggetti non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

##### **Art. 29** Diritto previgente: abrogazione {#chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--29}
L’ordinanza del 26 giugno 1995[^54]sulla combustibilità dei materiali tessili è abrogata.

##### **Art. 30** Entrata in vigore {#chap_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--30}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

## Disposizione transitora della modifica del 15 novembre 2006 {#lvl_u5}
Gli oggetti di cui agli articoli 14, 14*a* e 14*b* possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore fino al 16 gennaio 2007. Essi possono essere consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.

## Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008 {#disp_u1}
^1^L’abbigliamento per bambini può ancora essere fabbricato e importato secondo il diritto anteriore sino al 31 settembre 2008. Può ancora essere consegnato ai consumatori sino al 31 marzo 2009.

^2^Gli accendini possono ancora essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2008.

## Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010 {#disp_u2}
^1^Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2*a* nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore).

^2^Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 22 capoverso 1^ter^nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011.

## Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2011 {#disp_u3}
Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2*a* nella versione della modifica del 21 dicembre 2011 della presente ordinanza possono essere fabbricati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori ancora fino al 31 luglio 2012 secondo il diritto anteriore.

## Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013 {#disp_u4}
^1^Gli oggetti che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. È fatto salvo il capoverso 2.

^2^Gli oggetti che non corrispondono allʼarticolo 2*b* nella versione del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.

## Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016 {#disp_u5}
Gli oggetti d’uso che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 4)
### Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-1}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN 1811:2023 | Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle |
| SN EN 12472:2021 | Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione accelerata del rilascio di nichelio da articoli ricoperti |
| SN EN 16128:2016 | Ottica – Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da montature per occhiali da vista e da sole |
##### **Allegato 1a**

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 5*a* cpv. 5)
### Sostanze con valori limite di concentrazione specifici nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-2}
| Denominazione della sostanza | Numero CAS | Limite massimo di concentrazione (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Fenossietanolo | 122-99-6 | 1000 |
| Acido benzoico | 65-85-0 | 1000 |
| Alcol isopropilico | 67-63-0 | 5000 |
| C.I. 51319 | 6358-30-1 | 1000 |
| C.I. 73900 | 1047-16-1 | 1000 |
| C.I. 73915 | 980-26-7 | 1000 |
##### **Allegato 2a**

##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)
### Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-3}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN ISO 14534:2015 | Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali (ISO 14534:2011) |
| SN EN ISO 15223-1:2021 | Dispositivi medici – Simboli da utilizzare con le informazioni fornite dal produttore – Parte 1: Requisiti generali (ISO 15223-1:2021) |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 15)
### Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-4}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN 1273:2020 | Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
| SN EN 1466:2023 | Articoli per puericultura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
| SN EN 13209-1:2022 | Articoli per puericultura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova – Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio |
| SN EN 14350 +A1:2023 | Articoli per puericultura – Dispositivi per bere – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 18 cpv. 3)
### Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-5}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN 1101/A1:2005 | Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) |
| SN EN 1102:2016 | Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi –Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma d prove verticali |
| SN EN 1103:2006 | Tessili – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco |
| SN EN 13772:2011 | Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione |
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 21 cpv. 1)
### Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all’articolo 21 capoverso 1 {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-6}
I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l’articolo 21 capoverso 1:
a. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, asciugamani, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per l’igiene personale;
b. scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie;
c. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle;
d. fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 21 cpv. 1)
### Elenco delle ammine aromatiche {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-7}
| Numero | Numero CAS | Numero d’indice | Numero CE | Nome della sostanza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 | bifenil-4-ammine<br>4‑aminobifenile<br>xenilammina |
| 2 | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 | benzidina |
| 3 | 95-69-2 | | 202-441-6 | 4-cloro-o-toluidina |
| 4 | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 2-naftilammina |
| 5 | 97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | o-ammino-azotoluene 4‑ammino‑2’,3‑dimetilazobenzene 4‑o‑tolilazo-o-toluidina |
| 6 | 99-55-8 | | 202-765-8 | 5-nitro-o-toluidina |
| 7 | 106-47-8 | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 4-cloranilina |
| 8 | 615-05-4 | | 210-406-1 | 4-metossi-m-fenilendiammina |
| 9 | 101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 4,4’-metilendianilina 4,4’‑diamminodifenilmetano |
| 10 | 91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 3,3’‑diclorobenzidina 3,3’‑diclorodifenil- 4,4’‑ilenediammina |
| 11 | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | 3,3’-dimetilbenzidina<br>o‑dianisidina |
| 12 | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 3,3’‑dimetilbenzidina 4,4’‑bi‑o‑toluidina |
| 13 | 838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 4,4’-metilenedi-o-toluidina |
| 14 | 120-71-8 | | 204-419-1 | 6-metossi-m-toluidina<br>p‑cresidina |
| 15 | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2’‑dicloro‑4,4’‑metilene‑dianilina |
| 16 | 101-80-4 | | 202-977-0 | 4,4’-ossidianilina |
| 17 | 139-65-1 | | 205-307-9 | 4,4’-tiodianilina |
| 18 | 95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | o-toluidina<br>2‑amminotoluene |
| 19 | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 4-metil-m-fenilendiammina |
| 20 | 137-17-7 | | 205-282-0 | 2,4,5-trimetilanilina |
| 21 | 90-04-0 | 612-035-00-4 | 201-963-1 | o-anisidina<br>2-metossianilina |
| 22 | 60-09-3 | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 4-amminoazobenzene |
##### **Allegato 8** {#annex_8}
(art. 21 cpv. 2)
### Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-8}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN ISO 14362-1:2017 | Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre (ISO 14362-1:2017) |
| SN EN ISO 14362-3:2017 | Tessili – Metodo per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 3: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene (ISO 14362-3:2017) |
| SN EN ISO 17234-1:2021 | Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici (ISO 17234-1:2020) |
| SN EN ISO 17234-2:2011 | Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene (ISO 17234-2:2011) |
##### **Allegato 8a** {#annex_8_a}
(art. 22*a* cpv. 2)
### Norma tecnica per i cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini {#annex_8_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-8a}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN 14682:2015 | Sicurezza dell’abbigliamento per bambini – Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini – Specifiche |
##### **Allegato 9** {#annex_9}
(art. 25 cpv. 6)
### Norme tecniche per gli accendini {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-9}
| Numero | Titolo |
| --- | --- |
| SN EN ISO 9994:2019 | Accendini – Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018) |
| SN EN 13869:2016 | Accendini – Requisiti per la sicurezza dei bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova |

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^2]: RS  **817.02**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  5301).
[^5]: Abrogato^d^all’all. n. 4 dell’O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° nov. 2023(RU  **2023**  576 ^^^).^
[^6]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU  **2008**  1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^9]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  5301).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  5301).
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  5301).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^14]: RS  **930.11**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^16]: RS  **930.11**
[^17]: RS  **813.11**
[^18]: Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2088, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
[^19]: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1464, GU L 180 del 17.7.2023, pag. 12.
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  (RU  **2006**  5121).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^22]: RS  **813.11**
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^25]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^26]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^27]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^28]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^29]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  (RU  **2006**  5121).
[^30]: ^N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing^^Commercial^^Chemical Substances (Einecs) 204-211-0^
[^31]: ^N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4^
[^32]: ^N. CAS 84-69-5; n. Einecs 201-553-2^
[^33]: ^N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7^
[^34]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU  **2019**  3405).
[^35]: N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9
[^36]: N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4
[^37]: N. CAS 117-84-0; n. Einecs 204. 214-7
[^38]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010  (RU  **2010**  4763).
[^39]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^40]: **814.81**
[^41]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^42]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU  **2010**  4763).
[^43]: Abrogata dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU  **2019**  3405).
[^44]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU  **2010**  4763). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  5301).
[^45]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010  (RU  **2010**  4763).
[^46]: ^Regolamento (CE)^n.^1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,^^del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione^^e la^^restrizione^^delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’^A^genzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento 2018/1513, GU L 256^del^12.10.2018, pag. 1.^
[^47]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU  **2019**  3405).
[^48]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  837).
[^49]: GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12
[^50]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^51]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  5301).
[^52]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1619).
[^53]: ^Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.^
[^54]: [RU  **1995**  3424; **2005**  3389II 3]