818.102

# Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° luglio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto e principi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--1}
1. La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l’epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull’economia e sulle autorità.
2. Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all’epidemia di COVID‑19.Non ne fa uso in particolare se l’obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d’urgenza.
2bis. Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità.La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.[^3]
3. Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell’elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.[^4]
4. Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all’attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.
5. In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.
6. Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

##### **Art. 1a** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--1_a}

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--2}

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--3}
1 e^2^. .
3. .[^5]
4. .
4bis. .[^6]
4ter. .[^7]
5 e^6^. .
6bis. .[^8]
7. .

##### **Art. 3a** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--3_a}

##### **Art. 3b** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--3_b}

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--4}
1. .[^9]
2 a^4^. .

##### **Art. 4a** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--4_a}

##### **Art. 5 e 6** {#art_5_6 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--5 und 6}

##### **Art. 6a** {#art_6_a omnilex-key=ch-fedlex--818.102--6a}

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--7}

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--8}

##### **Art. 8a** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--8_a}

##### **Art. 9** Provvedimenti in materia di insolvenza {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--9}
Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell’economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell’11 aprile 1889[^10]sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni[^11]con riguardo a:
 a. e b.[^12].
c.[^13] gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--10}

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--11}

##### **Art. 11a** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--11_a}

##### **Art. 11b** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--11_b}

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--12}

##### **Art. 12a** Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--12_a}
1. I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari secondo l’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50*c* della legge federale del 20 dicembre 1946[^14]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2. I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:[^15]
a. i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
b. le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.
3. I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell’economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.
4. Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d’ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

##### **Art. 12b** Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--12_b}
1 a^4^. .
5. .[^16]
6 e^7^. .
8. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l’obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 1990[^17]sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.[^18]
9. .[^19]

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--13}

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--14}

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--15}

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--16}

##### **Art. 17** Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--17}
1. Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982[^20]sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:
a.[^21] .
b.[^22] .
c.[^23] .
d.[^24] .
e.[^25] .
f. e g.[^26] .
h.[^27] .
2 e^3^. .[^28]

##### **Art. 17a** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--17_a}

##### **Art. 17b** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--17_b}

##### **Art. 17c** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--17_c}

##### **Art. 17d** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--17_d}

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--18}

##### **Art. 19** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--19}
1. Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.
2. Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l’esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all’articolo 12.[^29]

##### **Art. 19a** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--19_a}

##### **Art. 20** Modifica di un altro atto normativo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--20}
.[^30]

##### **Art. 21** Referendum, entrata in vigore e durata di validità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--818.102--21}
1. La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2. Fatti salvi i capoversi 3–5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.
3. L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.
4. Gli articoli 1 e 17 lettere a–c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.
5. L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.
6. La durata di validità dell’articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.[^31]
7. La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.[^32]
8. La durata di validità dell’articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.[^33]
9. In deroga al capoverso 2, l’articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.[^34]
10. La durata di validità dell’articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.[^35]
11. La durata di validità dell’articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.[^36]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2020**  5797
[^3]: Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU  **2020**  5821;FF  **2020**  7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU  **2021**  153,878II cpv. 3;FF  **2021**  285,2515).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031  (RU  **2021**  153,878II cpv. 3;FF  **2021**  285,2515).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU  **2022**  817;FF  **2022**  1549).
[^6]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (RU  **2021**  878;FF  **2021**  2515). Nuovo  testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU  **2022**  817;FF  **2022**  1549).
[^7]: Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU  **2022**  817;FF  **2022**  1549).
[^8]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022  (RU  **2021**  878;FF  **2021**  2515).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al  30 giu. 2024 (RU  **2022**  817;FF  **2022**  1549).
[^10]: RS  **281.1**
[^11]: RS  **220**
[^12]: In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).
[^13]: In vigore sino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 8).
[^14]: RS  **831.10**
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU  **2021**  878;FF  **2021**  2515).
[^16]: Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2021**  153;FF  **2021**  285).
[^17]: RS  **616.1**
[^18]: Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza (RU  **2021**  354;FF  **2021**  1093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2027 (RU  **2021**  878;FF  **2021**  2515).
[^19]: Introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU  **2021**  153;FF  **2021**  285).
[^20]: RS  **837.0**
[^21]: In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport,  assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020  al 31 dic. 2023 (RU  **2020**  5821;FF  **2020**  7713).
[^23]: In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).
[^24]: In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU  **2021**  878II cpv. 2;FF  **2021**  2515).
[^25]: In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU  **2021**  878II cpv. 2;FF  **2021**  2515).
[^26]: Introdotte dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU  **2020**  5821; **2021**  878II cpv. 2;FF  **2020**  7713; **2021**  2515).
[^27]: Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU  **2021**  153;FF  **2021**  285).
[^28]: Introdotti dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU  **2021**  153;FF  **2021**  285).
[^29]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU  **2021**  878;FF  **2021**  2515).
[^30]: La mod. può essere consultata allaRU  **2020**  3835.
[^31]: Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU  **2020**  5821; **2021**  924;FF  **2020**  7713).
[^32]: Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU  **2020**  5821; **2021**  924;FF  **2020**  7713).
[^33]: Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU  **2020**  5821; **2021**  924;FF  **2020**  7713).
[^34]: Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU  **2020**  5821;FF  **2020**  7713).
[^35]: Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 (RU  **2021**  354;FF  **2021**  1093).
[^36]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU  **2021**  878;FF  **2021**  2515).