818.21

# Legge federale concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche

del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 69 e 64^bis^della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,

decreta:

## Principio {#lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--1}
La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.

## Campo d’applicazione {#lvl_u2}
##### **Art. 2** {#lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--2}
1. La Confederazione può sussidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.[^2]
2. Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.
3. La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.[^3]

## Definizione {#lvl_u3}
##### **Art. 3** {#lvl_u3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--3}
1. Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:
a. la poliartrite cronica;
b. la spondiloartrite anchilosante;
c. l’artrosi e la poliartrosi;
d. la spondilosi e la spondiloartrosi;
e. la periartrite e la periartrosi;
f. la tendoperiostite e la tendinosi.
2. Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l’apparato motore.

## Ammontare dei sussidi {#lvl_u4}
##### **Art. 4** {#lvl_u4/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--4}
I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:
a. al 25–50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;
b. al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.

##### **Art. 5** {#lvl_u4/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--5}

## Restituzione {#lvl_u5}
##### **Art. 6** {#lvl_u5/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--6}
1. …[^4]
2. Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent’anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev’essere parzialmente restituito.[^5]

##### **Art. 7** {#lvl_u5/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--7}

## Disposizioni d’applicazione {#lvl_u6}
##### **Art. 8** {#lvl_u6/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--8}
Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.

## Disposizioni penali {#lvl_u7}
##### **Art. 9** {#lvl_u7/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--9}
1. Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.
2. È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero[^6].
3. Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

## Disposizioni finali e transitorie {#lvl_u8}
##### **Art. 10** {#lvl_u8/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--818.21--10}
1. Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.
2. …[^7]

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1963[^8]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS  **616.1** ).
[^3]: Introdotto dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU  **1985**  1992, 1994;FF  **1981**  III 677).
[^4]: Abrogato dal n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS  **616.1** ).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU  **1985**  1992, 1994;FF  **1981**  III 677).
[^6]: RS  **311.0**
[^7]: Abrogato dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU  **1985**  1992;FF  **1981**  III 677).
[^8]: DCF del 27 nov. 1962 (RU **1962** 1701).