819.14

# Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

(Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del 2 aprile 2008 (Stato 20 gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009[^1]sulla sicurezza<br />dei prodotti (LSPro);<br />visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981[^2]sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);<br />in esecuzione della legge del 24 giugno 1902[^3]sugli impianti elettrici (LIE);<br />in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995[^4]sugli ostacoli tecnici<br />al commercio (LOTC),[^5]

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##### **Art. 1** Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--1}
1. La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE[^6](direttiva UE relativa alle macchine).[^7]
2. Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia.[^8]
2bis. Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all’articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/1020[^9](regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 numero 1.[^10]
3. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.[^11]
4. Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010[^12]sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).[^13]

##### **Art. 2** Condizioni per l’immissione sul mercato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--2}
1. È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
a. quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine[^14]contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale;
b. soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e
c. un operatore economico secondo l’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato[^15]adempie gli obblighi di cui all’articolo 4*a* .[^16]
2. La messa in servizio di macchine equivale alla messa in circolazione se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.
3. Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.

##### **Art. 3** Norme tecniche {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--3}
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine[^17].[^18]

##### **Art. 4** Organismi di valutazione della conformità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--4}
1. Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 1996[^19]sull’accreditamento e sulla designazione;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
1bis. Gli organismi di valutazione della conformità che effettuano valutazioni della conformità secondo il regolamento (UE) 2023/1230[^20](regolamento UE relativo alle macchine) devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione nonché soddisfare le condizioni di cui all’articolo 30 del regolamento UE relativo alle macchine.[^21]
2. Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente.

##### **Art. 4a** Obblighi degli operatori economici {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--4_a}
Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato[^22], fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine[^23]:
a. fabbricante: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine e dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
b. mandatario: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine nonché dall’articolo 4 capoversi 3 e 4 e dall’articolo 5 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
c. importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica: dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

##### **Art. 5** Sorveglianza del mercato {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--5}
1. La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 19–29 OSPro[^24].[^25]
2. I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine[^26].[^27]I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

##### **Art. 6** Modifica del diritto vigente {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--6}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

##### **Art. 7** Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--7}
Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 cpv. 2^bis^e 3)
### Equivalenze terminologiche e diritto applicabile {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--annex-1}
1.  Le espressioni qui appresso della direttiva UE relativa alle macchine[^28]e del regolamento UE sulla vigilanza del mercato[^29]hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
a. Espressioni italiane

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| immissione sul mercato all’interno della Comunità | immissione sul mercato in Svizzera |
| messa in servizio all’interno della Comunità | messa in servizio in Svizzera |
| persona stabilita all’interno della Comunità | persona domiciliata in Svizzera |
| stato membro | Svizzera |
| nazionale | svizzero |
| organismo notificato | organismo di valutazione della conformità |
| dichiarazione CE di conformità | dichiarazione di conformità |
| attestato d’esame CE del tipo | attestato d’esame del tipo |
| esame CE del tipo | esame del tipo |
| procedura per la certificazione di esame CE del tipo | procedura per la certificazione di esame |
| Unione | Svizzera |

b. Espressioni tedesche

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Inverkehrbringen in der Gemeinschaft | Inverkehrbringen in der Schweiz |
| Inbetriebnahme in der Gemeinschaft | Inbetriebnahme in der Schweiz |
| in der Gemeinschaft ansässige Personen | in der Schweiz niedergelassene Personen |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| einzelstaatlich | schweizerisch |
| Marktaufsicht/Marktüberwachung | Marktüberwachung |
| benannte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| EG-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
| EG-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EG-Baumusterprüfverfahren | Baumusterprüfverfahren |
| Einführer | Importeur |
| Union | Schweiz |

c. Espressioni francesi

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| mise sur le marché dans la Communauté | mise sur le marché en Suisse |
| mise en service dans la Communauté | mise en service en Suisse |
| personne établie dans la Communauté | personne établie en Suisse |
| Etat membre | Suisse |
| national | suisse |
| organisme notifié | organisme d’évaluation de la conformité |
| déclaration CE de conformité | déclaration de conformité |
| attestation d’examen CE de type | certificat d’examen de type |
| examen CE de type | examen de type |
| procédure d’examen CE de type | procédure d’examen de type |
| Union | Suisse |

2.  Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

| *Direttiva 2003/37/CE:* direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1). | Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2;<br>RS*741.413* ) |
| --- | --- |
| *Direttiva 70/156/CEE:* direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1). | Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS*741.412* ) |
| *Direttiva 2002/24/CE:* direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52). | Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS*741.414* ) |
| *Direttiva 2014/35/UE* : direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. | Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS*734.26* ) |
| *Regolamento (CE) n. 1107/2009:* regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. | Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS*916.161* ) |
| *Direttiva 2009/128/CE:* direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71. | Le tre ordinanze seguenti: 1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari<br>(OPF; RS*916.161* ); 2. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici<br>(ORRPChim; RS*814.81* ); 3. Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS*910.13* ). |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 6)
### Modifica del diritto vigente {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--819.14--annex-2}
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…[^30]

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU  **2010**  2583).
[^6]: Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU  **2016**  5197).
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU  **2016**  5197).
[^9]: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
[^10]: Introdotto dall’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU  **2016**  5197). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del  17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU  **2021**  131).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021  (RU  **2021**  131).
[^12]: RS  **930.111**
[^13]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU  **2010**  2583).
[^14]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
[^15]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2^bis^.
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021  (RU  **2021**  131).
[^17]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021  (RU  **2021**  131).
[^19]: RS  **946.512**
[^20]: Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1.
[^21]: Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 20 gen. 2024 (RU  **2023**  663).
[^22]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2^bis^.
[^23]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
[^24]: RS  **930.111** . Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° lug. 2010.
[^25]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU  **2010**  2583).
[^26]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
[^27]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021  (RU  **2021**  131).
[^28]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
[^29]: Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2^bis^.
[^30]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2008**  1785.