821.42

# Legge federale concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro

del 12 febbraio 1949 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 34^ter^capoverso 1 lettera*b* della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948,

decreta:

## **I.** Istituzione e organizzazione {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--1}
1. Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^2]a istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
2. Il DEFR dopo aver consultato i Cantoni interessati, può incaricare un Ufficio cantonale di conciliazione di fare da mediatore nei conflitti che oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno importanza solo regionale.
3. L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto a richiesta degli interessati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo e soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato.
4. Sono considerati come Uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d’arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresentati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.

##### **Art. 2** {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--2}
1. Il DEFR costituisce l’Ufficio di conciliazione, per ciascun conflitto, nominando un presidente e due assessori.
2. Il DEFR nomina i membri dell’Ufficio di conciliazione, che sono:
a. il presidente, scelto tra cinque persone designate dal Consiglio federale;
b. i due assessori, scelti tra due gruppi di sei persone designate dal Consiglio federale in base alle proposte delle associazioni padronali centrali, da una parte, e delle associazioni operaie centrali, dall’altra.
3. Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa di queste persone.
4. Detti membri sono nominati per ogni legislatura del Consiglio nazionale.

## **II.** Procedura di conciliazione {#lvl_II}
##### **Art. 3** {#lvl_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--3}
1. Le persone citate dall’Ufficio di conciliazione sono tenute a presentarsi e a partecipare ai dibattimenti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti. Chi contravviene a queste prescrizioni può essere punito, dall’Ufficio di conciliazione, con la multa fino a 500 franchi.
2. A richiesta motivata di una parte, solo il presidente può prendere visione dei documenti da essa presentati; in questo caso il presidente provvede alle comunicazioni necessarie agli assessori.
3. Per ottenere informazioni l’Ufficio di conciliazione può, di sua iniziativa o a richiesta delle parti, far capo a due persone competenti, le quali saranno designate dalle parti stesse in ragione di una per parte. Esso può parimente udire testimoni e domandare perizie in qualsiasi stadio della procedura. Esso applica per analogia le disposizioni della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947[^3].

##### **Art. 4** {#lvl_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--4}
1. L’Ufficio di conciliazione cerca di indurre le parti a un accordo diretto. Se non vi riesce, propone loro una mediazione, invitandole a pronunciarsi per l’accettazione o per il rifiuto. L’accettazione parziale equivale a rifiuto.
2. Le parti presenteranno le loro conclusioni per iscritto; del rimanente la procedura è orale. Inoltre essa deve essere rapida e gratuita. Le spese possono tuttavia essere messe a carico, totalmente o parzialmente, della parte che l’ha provocata temerariamente, oppure che l’ha ostacolata. Le decisioni che condannano a una multa o alle spese sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.
3. Se la conciliazione non riesce e se le parti non sono disposte a accettare un arbitrato, l’Ufficio di conciliazione informa, di regola, il pubblico sullo stato del conflitto nella maniera che gli sembra meglio indicata.

## **III.** Procedura d’arbitrato {#lvl_III}
##### **Art. 5** {#lvl_III/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--5}
1. Con l’approvazione delle parti, l’Ufficio di conciliazione pronuncia una decisione arbitrale obbligatoria, entro i limiti della competenza fissata nell’articolo 1, come pure nei conflitti per i quali esiste un Ufficio contrattuale di conciliazione ma non un Ufficio contrattuale d’arbitrato. La procedura d’arbitrato può essere aperta alla fine della procedura di conciliazione davanti all’Ufficio federale di conciliazione o in vece di detta procedura.
2. Se la procedura di conciliazione fallisce, il DEFR può, se le parti lo domandano, costituire un Ufficio arbitrale speciale e deferirgli il conflitto.
3. L’Ufficio arbitrale decide definitivamente. Le sue decisioni sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.
4. Del rimanente, la procedura d’arbitrato è regolata dalle disposizioni della presente legge sulla procedura di conciliazione (art. 3 e 4) e, per analogia, da quelle della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947[^4].

## **IV.** Obbligo di mantenere la pace {#lvl_IV}
##### **Art. 6** {#lvl_IV/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--6}
1. Durante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di lavoro e gli operai o impiegati interessati, come pure le loro associazioni hanno il dovere di mantenere la pace del lavoro e di astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere la pace nasce nel momento in cui l’istituzione dell’Ufficio di conciliazione o dell’Ufficio d’arbitrato è comunicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L’Ufficio di conciliazione o l’Ufficio d’arbitrato può, mediante decisione presa a unanimità di voti, prorogare detto termine.
2. Al fine di assicurare la pace del lavoro, l’Ufficio di conciliazione o quello d’arbitrato può esortare le parti a concludere, per la durata della procedura di conciliazione o d’arbitrato, una convenzione speciale destinata a reprimere gli attentati alla pace.
3. L’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato constata le violazioni della pace e può portarle a conoscenza del pubblico, se la parte colpevole non cessa la sua azione.
4. Sono riservate le pene convenzionali previste in caso di rottura della pace.

## **V.** Disposizioni finali {#lvl_V}
##### **Art. 7** {#lvl_V/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--821.42--7}
1. L’articolo 32 della legge federale del 18 giugno 1914[^5]sul lavoro nelle fabbriche è abrogato.
2. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni esecutive necessarie.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1949[^6]

[^1]: [CS **1** 3]. Vedi ora la Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^2]: Nuova espr. giusta il n. I 17 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **273**
[^4]: RS  **273**
[^5]: RS  **821.41**
[^6]: DCF del 2 set. 1949.