821.421

# Regolamento per l’esecuzione della legge concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro

del 2 settembre 1949 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 12 febbraio 1949[^1]concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro (detta qui di seguito «legge»),

decreta:

## **I.** Istituzione e organizzazione {#lvl_I}
### Istituzione di un Ufficio federale di conciliazione e d’arbitrato {#lvl_I/lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_I/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--1}
1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^2](DEFR) può istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
2. L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato; un Ufficio d’arbitrato è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale d’arbitrato ed a richiesta degli interessati.
3. È considerato conflitto collettivo che oltrepassa i confini di un Cantone quello sorto in seno ad aziende o succursali situate in più Cantoni.

### Pregiudiziale {#lvl_I/lvl_u2}
##### **Art. 2** {#lvl_I/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--2}
Se nel corso della procedura davanti all’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato è accertato che non sono adempite le condizioni necessarie per l’istituzione di tale organo, quest’ultimo metterà agli atti il conflitto, dopo aver sentito il DEFR.

### Composizione dell’Ufficio arbitrale speciale {#lvl_I/lvl_u3}
##### **Art. 3** {#lvl_I/lvl_u3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--3}
1. Purché le parti non decidano altrimenti, l’Ufficio arbitrale speciale previsto dall’articolo 5 capoverso 2 della legge è composto, per ciascun conflitto, di cinque membri nominati dal DEFR e cioè: di un presidente, di due assessori neutrali e di due assessori (assessori periti) nominati ciascuno da una delle due parti.
2. Il presidente dell’Ufficio di conciliazione che ha già funzionato, per lo stesso conflitto, durante la procedura di conciliazione, può essere nominato presidente o assessore neutrale dell’Ufficio arbitrale speciale soltanto con il consenso delle parti.

### Segreteria {#lvl_I/lvl_u4}
##### **Art. 4** {#lvl_I/lvl_u4/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--4}
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)[^3]provvede al segretariato dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato, purché un Ufficio cantonale di conciliazione non sia incaricato di fare da mediatore nel conflitto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge.

### Richiesta {#lvl_I/lvl_u5}
##### **Art. 5** {#lvl_I/lvl_u5/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--5}
1. La richiesta d’istituire un Ufficio di conciliazione o d’arbitrato deve essere presentata, per iscritto, alla SECO. Essa indicherà se sono adempite le condizioni necessarie per la costituzione dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e ragguaglierà sull’oggetto del conflitto.
2. Se la richiesta è presentata da una sola delle parti, il segretario la sottopone all’altra parte, impartendole un breve termine per far conoscere il suo parere.

### Ricusa {#lvl_I/lvl_u6}
##### **Art. 6** {#lvl_I/lvl_u6/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--6}
Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa dei membri dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e l’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato sulle domande di ricusa dei periti. Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 2005[^4]sull’organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.[^5]

### Segreto {#lvl_I/lvl_u7}
##### **Art. 7** {#lvl_I/lvl_u7/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--7}
I membri e il segretario dell’Ufficio di conciliazione, quelli dell’Ufficio d’arbitrato ed i periti sono tenuti a serbare il segreto sugli accertamenti fatti durante l’esercizio della loro carica e che, per loro natura, sono di carattere confidenziale.

## **II.** Procedura di conciliazione {#lvl_II}
### Mancata comparsa {#lvl_II/lvl_u1}
##### **Art. 8** {#lvl_II/lvl_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--8}
1. Se una delle parti non compare senza motivo plausibile, l’Ufficio di conciliazione può tuttavia proporre un accordo, dopo aver sentito la parte presente e preso visione dei documenti.
2. L’Ufficio di conciliazione rinvierà di qualche giorno la sua proposta d’accordo se non può farla prima di aver sentito la parte che non è comparsa.

### Rappresentanti {#lvl_II/lvl_u2}
##### **Art. 9** {#lvl_II/lvl_u2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--9}
1. Le parti devono comparire esse stesse. Potranno però farsi assistere.
2. Il presidente può limitare il numero delle persone ammesse alle discussioni.

### Processo verbale. Consultazione dei documenti {#lvl_II/lvl_u3}
##### **Art. 10** {#lvl_II/lvl_u3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--10}
1. È tenuto un processo verbale delle discussioni.
2. Le parti possono prendere conoscenza del processo verbale e dei documenti soltanto con l’autorizzazione del presidente

### Proposta d’accordo {#lvl_II/lvl_u4}
##### **Art. 11** {#lvl_II/lvl_u4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--11}
1. Se durante le discussioni le parti non giungono ad un accordo diretto tra di loro, l’Ufficio di conciliazione elabora, a porte chiuse, una proposta d’accordo.
2. I membri dell’Ufficio di conciliazione si pronunciano con una votazione su detta proposta. La maggioranza decide o, in caso di parità di voti, il presidente. Il segretario ha voto consultivo.
3. La proposta di accordo è notificata per iscritto alle parti; contemporaneamente è loro impartito un termine entro il quale devono dichiarare per iscritto se l’accettano o se la respingono.

### Porte chiuse. Rapporto {#lvl_II/lvl_u5}
##### **Art. 12** {#lvl_II/lvl_u5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--12}
1. Le discussioni si svolgono a porte chiuse.
2. Una volta esaurita la procedura, il presidente ne fa rapporto al DEFR.

### Procedura davanti l’Ufficio cantonale di conciliazione {#lvl_II/lvl_u6}
##### **Art. 13** {#lvl_II/lvl_u6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--13}
Quando l’Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato d’intervenire conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge, applica le disposizioni che, nella legge e nel presente regolamento, disciplinano la procedura e il mantenimento della pace.

## **III.** Procedura d’arbitrato {#lvl_III}
##### **Art. 14** {#lvl_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--14}
1. Gli articoli 10, 11 capoverso 2, 12 e 13 si applicano per analogia alla procedura d’arbitrato.
2. La decisione arbitrale è motivata e comunicata per iscritto alle parti.

## **IV.** Disposizioni finali {#lvl_IV}
##### **Art. 15** {#lvl_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--821.421--15}
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1949.
2. Esso abroga, a quella data:
a. il decreto del Consiglio federale del 24 maggio 1940[^6]concernente la composizione dei conflitti collettivi del lavoro;
b. l’articolo 116^bis^del regolamento per l’applicazione della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, del 3 ottobre 1919[^7].

[^1]: RS  **821.42**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **173.110**
[^5]: Nuovo testo del per. giusta il n. II 84 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).
[^6]: [RU  **56**  567]
[^7]: [CS **8** 24;RU  **1952**  855, **1966**  85art. 91, **1969**  567art. 82 al. 2]