822.116

# Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

del 25 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981[^1]sull’assicurazione contro gli infortuni;<br />visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964[^2]sul lavoro,

ordina:

## **Sezione 1:** Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--1}
1. Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
a.[^3] i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 2001[^4]sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche.
b. gli igienisti del lavoro che:
        1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
        2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa e
        3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 4;
c. gli ingegneri di sicurezza che:
        1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
        2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa,
        3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 5;
d. gli esperti nell’ambito della sicurezza che:
        1. hanno acquisito una formazione professionale qualificata e specializzata nel settore considerato e possiedono un certificato o un diploma riconosciuti,
        2. dimostrano di avere almeno tre anni di pratica lavorativa,
        3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 6.
2. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata, in particolare se sono impiegati in aziende che presentano rischi particolari (es. raffinerie, aziende che necessitano di una protezione contro le radiazioni, alcuni rami della chimica).

## **Sezione 2:** Esigenze relative al perfezionamento professionale {#sec_2}
##### **Art. 2** In generale {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--2}
1. Il perfezionamento professionale si prefigge di completare la formazione di base e l’esperienza professionale di cui all’articolo 1 mediante conoscenze specifiche in materia di prevenzione degli infortuni professionali e dei danni alla salute cagionati dal lavoro, garantendo in tal modo che gli specialisti della sicurezza sul lavoro possano adempiere i loro compiti.
2. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono aver frequentato corsi di perfezionamento riconosciuti (art. 9).[^5]
3. Il perfezionamento professionale deve concludersi con un esame. Agli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno superato l’esame è rilasciato un certificato.
4. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno seguito il perfezionamento professionale all’estero devono frequentare un corso di introduzione alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sul lavoro.

##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--3}

##### **Art. 4** Perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--4}
1. Il perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro, di una durata complessiva di due anni, comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica dura almeno 100 giorni.
2. Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 2.

##### **Art. 5** Perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--5}
1. Il perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza dura almeno 35 giorni e comprende un lavoro pratico proprio all’attività di ingegnere di almeno cinque giorni e un esame finale.
2. Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 3.

##### **Art. 6** Perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--6}
1. Il perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza dura almeno 20 giorni.
2. Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 4.

## **Sezione 3:** Esigenze relative alla formazione permanente {#sec_3}
##### **Art. 7** {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--7}
1. La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
2. La formazione permanente verte in particolare sui punti seguenti:
a. conoscenza di innovazioni importanti;
b. ampliamento e approfondimento delle conoscenze in settori scelti della pratica;
c. scambio di esperienze con esperti e tra colleghi;
d. studio di problemi di attualità, di programmi di azioni e di campagne.

## **Sezione 4:** Riconoscimento di corsi di perfezionamento professionale {#sec_4}
##### **Art. 8** {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--8}

##### **Art. 9** Riconoscimento dei corsi di perfezionamento professionale {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--9}
1. Le organizzazioni che intendono far riconoscere i corsi da esse istituiti come corsi di perfezionamento devono inoltrare una domanda scritta all’Ufficio federale della sanità pubblica[^6](Ufficio federale).
2. La domanda deve essere corredata dei documenti che indicano in particolare il piano degli studi, le materie d’esame secondo gli allegati, il regolamento d’esame e le qualifiche professionali degli insegnanti.
3. L’Ufficio federale riconosce, d’intesa con la Segreteria di stato dell’economia (SECO)[^7], i corsi di perfezionamento professionale dopo aver sentito gli altri uffici federali interessati, la commissione di coordinamento conformemente all’articolo 85 della legge del 20 marzo 1981[^8]sull’assicurazione contro gli infortuni e le associazioni di categoria degli specialisti della sicurezza sul lavoro.[^9]
4. L’Ufficio federale e il SECO esaminano periodicamente se i corsi di perfezionamento professionale adempiono costantemente le condizioni per il riconoscimento.

##### **Art. 10** Elenco dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--10}
L’Ufficio federale tiene un elenco pubblico dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti.

##### **Art. 11** Rimedi giuridici {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--11}
I ricorsi contro le decisioni adottate dall’Ufficio federale secondo l’articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 12** Disposizione transitoria {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--12}
Un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito della sicurezza sul lavoro, acquisita prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, è considerata un perfezionamento professionale sufficiente.

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

##### **Allegato 1**

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 4 cpv. 2)
### Perfezionamento professionale per igienisti del lavoro: materie insegnate {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-2}
#### **A.** Conoscenze generali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-2/lvl_A}
a. Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell’ambiente);
b. Organizzazione del lavoro e gestione aziendale;
c. Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
d. Statistiche interne all’azienda sulla sicurezza sul lavoro;
e. Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
f. Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
g. Conoscenze di base in materia di tecnica di sicurezza, inchieste sugli infortuni e cause degli infortuni.

#### **B.** Conoscenze specifiche e attitudini in materia di igiene del lavoro {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-2/lvl_B}
a. Determinazione del potenziale di pericolo:
    1. Conoscenza delle attività professionali, dei procedimenti e dei processi di lavoro,
    2. Conoscenza dei fattori nocivi sul posto di lavoro (fattori chimici, fisici, biologici);
b. Esame e valutazione dei rischi:
    1. Metodi d’esame in materia di igiene del lavoro (tecnica di misurazione, strategia relativa al prelievo di campioni, ecc.),
    2. Impiego del biomonitoraggio in collaborazione con i medici del lavoro,
    3. Analisi dei rischi. Valutazione dei risultati per quanto riguarda i pericoli per la salute nella pratica. Conoscenza delle ripercussioni sulla salute generate da fattori chimici (tossicologia), fisici e biologici. Relazione dose-effetto;
c. Controllo ed eliminazione dei rischi:
    1. Eliminazione dei pericoli alla fonte. Modifica dei processi di lavoro e dei comportamenti,
    2. Limitazione dei pericoli (es. mediante l’efficace aspirazione locale deivapori o delle polveri nocivi),
    3. Protezione individuale della salute,
    4. Allestimento di programmi integrati per la protezione della salute sul posto di lavoro (igiene del lavoro, medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni).

#### **C.** Conoscenze di base nei settori specialistici affini all’igiene del lavoro {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-2/lvl_C}
a. Medicina del lavoro;
b. Ergonomia e psicologia del lavoro;
c. Prevenzione degli infortuni;
d. Questioni generali in materia di salute nonché di medicina sociale e preventiva;
e. Epidemiologia;
f. Protezione dell’ambiente.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 5 cpv. 2)
### Perfezionamento professionale per ingegneri di sicurezza: materie insegnate {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-3}
a. Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell’ambiente);
b. Consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;
c. Identificazione dei pericoli;
d. Analisi sistematica degli infortuni;
e. Cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni;
f. Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
g. Aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
h. Prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;
i. Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
k. Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
l. Statistiche interne all’azienda sulla sicurezza sul lavoro;
m. Conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);
n. Integrazione della sicurezza sul lavoro e dell’igiene nella politica aziendale (pianificazione strategica e operativa);
o. Iscrizione nel bilancio, controlling e reporting della sicurezza sul lavoro e dell’igiene;
p. Comunicazione e ricorso ai media (pubblicità) per la sicurezza sul lavoro e l’igiene;
q. Sicurezza sul lavoro e igiene quali compiti di gestione, corso di motivazione;
r. Analisi dei rischi.
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 6 cpv. 2)
### Perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza: materie insegnate {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-4}
a. Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell’ambiente);
b. Consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;
c. Identificazione dei pericoli;
d. Analisi sistematica degli infortuni;
e. Cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni;
f. Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
g. Aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
h. Prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;
i. Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
k. Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
l. Statistiche interne all’azienda sulla sicurezza sul lavoro;
m. Conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);
n. Sicurezza sul lavoro quale compito di gestione, analisi dei rischi, corso di motivazione.
##### **Allegato 5** {#annex_5}

### Modifica del diritto vigente {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-5}
#### L’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue: {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--822.116--annex-5/lvl_u1}
Art. 11b cpv. 1.
Art. 11d.
Art. 11d ^bis^.
Art. 48 cpv. 1 secondo periodo.
Art. 53 lett. g.
Art. 101 cpv. 2 lett. c.
Art. 103.

[^1]: RS  **832.20**
[^2]: RS  **822.11**
[^3]: Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU  **2002**  1189].
[^4]: [RU  **2002**  11891403, **2004**  3869.RU  **2007**  4055art. 16]. Vedi ora: l’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS  **811.112.0** ).
[^5]: Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU  **2002**  1189].
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).
[^7]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: RS  **832.20**
[^9]: Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul  riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU  **2002**  1189].