822.117

# Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro

(OEm-LL)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 1964[^1]sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio,

ordina:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--1}
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)[^2]riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--2}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^3]sugli emolumenti.

##### **Art. 3** Calcolo degli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--3}
1. La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
2. Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:

| a.[^4] rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore | fr. 200.– |
| --- | --- |
| rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore | fr. 400.– |
| b. modifica di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore | fr. 50.– |
| modifica di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore | fr. 100.– |

2bis. Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento.[^5]
3. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^6]può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

[^1]: RS  **822.11**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **172.041.1**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  3345).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  3345).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013.