824.091

# Ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile

(Ordinanza sulla delega, ODSC)

del 22 maggio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 79 della legge del 6 ottobre 1995[^1]sul servizio civile (LSC),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--1}
La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile[^2](organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi).

##### **Art. 2** Scopi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--2}
La delega di compiti esecutivi mira ad aumentare a lungo termine l’efficienza e l’efficacia complessive dell’esecuzione, a sfruttare gli effetti di sinergia, a ridurre i costi dell’esecuzione e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite.

##### **Art. 3** Compiti esecutivi che non possono essere delegati {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--3}
L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:
a.[^3] …
b. decisioni in merito all’esenzione, nonché al licenziamento e all’esclusione dal servizio civile (art. 11–13 LSC);
 c. e d.[^4]…
e.[^5] decisioni in merito allo svolgimento di corsi d’introduzione dell’organo d’esecuzione e di corsi di formazione concernenti gli impieghi specifici nonché in merito all’obbligatorietà dei programmi d’insegnamento;
f. la decisione in merito a provvedimenti disciplinari (art. 68 LSC);
g. la presentazione di una denuncia alle autorità penali per violazione di un obbligo di servizio ai sensi degli articoli 72 a 76 LSC (art. 78 LSC).

##### **Art. 4** Requisiti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--4}
1. L’organo d’esecuzione può delegare compiti esecutivi soltanto a persone e istituzioni che:
a. hanno sede in Svizzera;
b. offrono garanzia di un’ineccepibile esecuzione del servizio civile dal profilo tecnico e organizzativo;
c. osservano il principio della parità salariale uomo-donna;
d. rispettano il livello minimo salariale usuale nella località e nella professione;
e. provano di aver concluso un’assicurazione che copra adeguatamente la loro responsabilità civile in base ai compiti loro affidati.
2. …[^6]

##### **Art. 5** Contratto quadro {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--5}
1. L’organo d’esecuzione conclude con i terzi contratti quadro per una durata determinata, di regola per diversi anni.
2. Il contratto quadro definisce i diritti e gli obblighi di entrambi i contraenti, in particolare il tipo e il genere dei compiti delegati a terzi, nonché i controlli e i rendiconti.
3. …[^7]

##### **Art. 6** Contratto annuo {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--6}
1. Sulla base del contratto quadro l’organo d’esecuzione conclude contratti annui con i terzi.
2. I contratti annui contengono in particolare la descrizione dettagliata delle prestazioni che devono fornire i terzi, nonché il disciplinamento delle indennità.
3. …[^8]
4. Se la durata del rapporto contrattuale non è superiore a un anno, al posto di un contratto quadro e di un contratto annuo l’organo d’esecuzione conclude con i terzi un unico contratto.

##### **Art. 7** Estensione delle competenze esecutive {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--7}
1. I terzi svolgono sotto la propria responsabilità i compiti loro affidati. Emanano le decisioni necessarie.
2. Essi si attengono alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968[^9]sulla procedura amministrativa.
3. L’organo d’esecuzione riceve una copia di ogni decisione.
4. …[^10]

##### **Art. 8** Diritto di impartire istruzioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--8}
1. L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi.
2. Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli.

##### **Art. 9** Indennità dei terzi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--9}
1. L’organo d’esecuzione indennizza i terzi con importi forfettari o versando loro un salario in funzione del lavoro svolto (salario a cottimo).[^11]
2. Mette gratuitamente a disposizione dei terzi gli strumenti d’esecuzione e i mezzi ausiliari specifici del servizio civile, utilizzati dall’organo d’esecuzione stesso.
3. La Confederazione può versare acconti e concedere anticipi.

##### **Art. 10** Formazione gratuita {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--10}
All’inizio del contratto l’organo d’esecuzione provvede ad offrire ai terzi una formazione gratuita per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

##### **Art. 11** Responsabilità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--11}
1. Ai danni causati dai terzi o dai loro organi e dipendenti nello svolgimento dei compiti loro affidati si applicano le disposizioni della legge del 14 marzo 1958[^12]sulla responsabilità.
2. I danneggiati notificano le loro richieste all’organo d’esecuzione a destinazione del Dipartimento federale delle finanze.

##### **Art. 12** Composizione delle vertenze {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--12}
A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^13]decide in merito alle vertenze fra i contraenti. …[^14]

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--824.091--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1996.

[^1]: RS  **824.0**
[^2]: Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.
[^3]: Abrogata dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4855).
[^4]: Abrogate dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4855).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4855).
[^6]: Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4855).
[^7]: Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4855).
[^8]: Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4855).
[^9]: RS  **172.021**
[^10]: Abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU  **2009**  1117).
[^12]: RS  **170.32**
[^13]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^14]: Per. abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).