830.21

# Ordinanza sull’avvio dell’attività dell’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»

del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 3 e 19 capoverso 2 della legge del 16 giugno 2017[^1]<br />sui fondi di compensazione,

ordina:

##### **Art. 1** Sede dell’istituto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--830.21--1}
L’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» ha sede a Ginevra.

##### **Art. 2** Competenze degli organi in vista dell’avvio dell’attività {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--830.21--2}
Gli organi dell’istituto hanno la competenza di prendere i provvedimenti necessari per l’avvio dell’attività del medesimo. A tal fine possono in particolare concludere contratti con terzi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--830.21--3}

##### **Art. 4** Entrata in vigore e durata di validità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--830.21--4}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. L’articolo3 ha effetto sino al 31 dicembre 2024.[^2]

[^1]: RS  **830.2**
[^2]: Introdotto dall’art. 12 dell’O del 22 giu. 2022 sulla presentazione dei conti di compenswiss, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2022**  424).