831.108

# Ordinanza sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG dal 2025

del 28 agosto 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^bis^, 10 capoverso 1 e 33^ter^della legge federale<br />del 20 dicembre 1946[^1]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);<br />visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959[^2]<br />sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);<br />visti gli articoli 16*a* capoverso 2, 16*f* capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge<br />del 25 settembre 1952[^3]sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

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## **Sezione 1:** Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti {#sec_1}
##### **Art. 1** Tavola scalare dei contributi {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--1}
I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

| | Franchi |
| --- | --- |
| a. limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS | 60 500*.–* |
| b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS | 10 100.– |

##### **Art. 2** Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--2}
1. Il limite del reddito di un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 10 000 franchi.
2. Il contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 435 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 870 franchi all’anno.

##### **Art. 3** Rendite ordinarie {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--3}
1. L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1260 franchi.
2. Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del:

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2025.
3. Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

##### **Art. 4** Livello dell’indice {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--4}
Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 229,1** punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33^ter^capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:
a. 203,7 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 212,1 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;
b. 254,5 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2555 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

##### **Art. 5** Altre prestazioni {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--5}
Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

## **Sezione 2:** Assicurazione per l’invalidità {#sec_2}
##### **Art. 6** {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--6}
Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1^bis^LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 70 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 140 franchi all’anno.

## **Sezione 3:** Indennità di perdita di guadagno {#sec_3}
##### **Art. 7** Indennità totale massima {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--7}
1. L’indennità totale massima secondo l’articolo 16*a* LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.
2. L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16*f* capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

##### **Art. 8** Livello dell’indice {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--8}
L’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

##### **Art. 9** Contributo minimo {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--9}
Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 25 franchi all’anno.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--10}
L’ordinanza 23 del 12 ottobre 2022[^4]sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--831.108--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **831.10**
[^2]: RS  **831.20**
[^3]: RS  **834.1**
[^4]: [RU  **2022**  604]