831.135.1

# Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia

(OMAV)

del 28 agosto 1978 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 66^ter^dell’ordinanza del 31 ottobre 1947[^1]sull’assicurazione<br />per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--1}
La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 43^ter^della legge federale del 20 dicembre 1946[^2]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

##### **Art. 2** Diritto ai mezzi ausiliari {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--2}
1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
2. Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.[^3]

##### **Art. 3** Inizio e fine del diritto {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--3}
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS[^4]. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

##### **Art. 4** Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--4}
I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21^ter^[^5]della legge del 19 giugno 1959[^6]sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.

##### **Art. 5** Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--5}
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.

##### **Art. 6** Procedura {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--6}
1. Per la procedura, gli articoli 65 a 79^bis^dell’ordinanza del 17 gennaio 1961[^7]sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.
2. .[^8]
3. L’ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all’articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 2000[^9]sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.[^10]
4. .[^11]

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--7}

##### **Art. 8** Modificazione di un’altra ordinanza {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--8}
.[^12]

##### **Art. 9** Disposizioni finali {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--9}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.
2 a^4^. .[^13]

## Disposizioni finali della modifica del 25 maggio 1992 {#disp_u1}
La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge cantonale d’introduzione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 1991[^14], in vigore dal 1° gen. 1992).

## Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2006 {#disp_u2}
Per le carrozzelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l’assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

## Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 {#disp_u3}
Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

## Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018 {#disp_u4}
Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

### Lista dei mezzi ausiliari {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--831.135.1--annex-1}
**1** **…** 
 **2** **…** 
 **4** **Calzature** 
4.51 *Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,* 
 allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.
 **5** **Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia** 
5.51 …
5.52 *Epitesi della faccia* 
  La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.
5.56 *Parrucche* 
  Se la mancanza di capigliatura nuoce all’aspetto esteriore dell’assicurato/a. La partecipazione alle spese dell’assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile.
5.57 *Apparecchi acustici* 
 La condizione per il rimborso è che l’assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.
 L’assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.
 Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicurazione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 1976[^15]sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.
 Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione.
 Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
5.57.1 *Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell’orecchio medio* 
 L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell’orecchio medio.
 L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il numero 5.07.1 dell’allegato OMAI.
 Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
 Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.
5.58 *Apparecchi ortofonici dopo un’operazione alla laringe* 
  La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.
 **9** **Carrozzelle** 
9.51 *Carrozzelle senza motore* 
  Quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo*.* Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l’assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 **11** **Mezzi ausiliari per andicappati alla vista** 
11.57 *Occhiali-lente* 
  Allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell’assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

[^1]: RS  **831.101**
[^2]: RS  **831.10**
[^3]: Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU  **1992**  2402).
[^4]: RS  **831.10**
[^5]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2012.
[^6]: RS  **831.20**
[^7]: RS  **831.201**
[^8]: Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007  (RU  **2006**  5765).
[^9]: RS  **830.1**
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  3718).
[^11]: Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU  **1992**  1249).
[^12]: La mod. può essere consultata allaRU  **1978**  1387.
[^13]: Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU  **1992**  1249).
[^14]: RS  **831.20**  in fine.
[^15]: RS  **831.232.51**