831.143.41

# Ordinanza del DFI sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS

del 19 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 157 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947[^1]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.143.41--1}
I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946[^2]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.143.41--2}
L’ordinanza del 21 ottobre 2009[^3]sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS è abrogata.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.143.41--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l’anno 2012.

[^1]: RS  **831.101**
[^2]: RS  **831.10**
[^3]: [RU  **2009**  5333]