831.201.21

# Ordinanza del DFI sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali

del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 3^quinquies^capoverso 4 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961[^1]sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.21--1}
1. Le prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 3^quinquies^capoverso 1 OAI comprendono i seguenti provvedimenti:
a. valutazione:
        1. determinazione del bisogno di cure dell’assicurato e dell’ambiente in cui vive,
        2. pianificazione dei provvedimenti necessari;
b. consulenza:
        1. consulenza all’assicurato ed eventualmente agli ausiliari non professionisti addetti alle cure per l’esecuzione delle cure, in particolare per quanto concerne la gestione della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego di apparecchi medici,
        2. istruzione concernente le cure da prodigare,
        3. attuazione dei controlli necessari;
c. coordinamento: provvedimenti di coordinamento in situazioni di cura complesse e nel contempo instabili;
d. esami:
        1. valutazione dello stato di salute generale, in particolare misurazione delle funzioni vitali,
        2. prelievo di materiale per esami di laboratorio,
        3. sorveglianza medica durante gli esami;
e. cure:
        1. provvedimenti medici per la cura di infermità congenite, volti a mantenere le funzioni corporee somatiche,
        2. sorveglianza medica durante le cure.
2. La sorveglianza medica secondo il capoverso 1 lettera d numero 3 e lettera e numero 2 comprende:
a. sorveglianza medica di breve durata: valutazione approfondita e completa dello stato di salute generale dell’assicurato allo scopo di riconoscere precocemente i segni di un eventuale peggioramento e permettere al personale infermieristico di adottare immediatamente i provvedimenti necessari;
b. sorveglianza medica di lunga durata: sorveglianza di un assicurato nel quale in qualsiasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la salute che necessita dell’intervento di personale infermieristico.
3. L’ufficio AI stabilisce la durata computabile delle singole prestazioni. A tal fine determina il periodo di tempo effettivo in cui è necessaria la presenza di personale infermieristico tenendo conto delle possibili prestazioni fornite parallelamente.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.21--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[^1]: RS  **831.201**