831.201.26

# Ordinanza del DFI sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica

del 25 maggio 2011 (Stato 1° luglio 2011)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961[^1]sull’assicurazione per l’invalidità,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--1}
La presente ordinanza disciplina l’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica che consegnano apparecchi acustici a persone di età inferiore ai 18 anni, li adattano e insegnano a queste persone come utilizzarli.

##### **Art. 2** Abilitazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--2}
Soltanto gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) possono esercitare la loro attività a carico dell’assicurazione invalidità.

##### **Art. 3** Formazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--3}
Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono:
a. essere titolari di un attestato professionale federale di audioprotesista oppure di un diploma estero riconosciuto equivalente dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e aver superato l’esame finale con lavoro di diploma nella specializzazione di acustica pediatrica, oppure
b. disporre di un titolo universitario in fisica o in una disciplina tecnica con provata specializzazione nel campo dell’esame e della terapia dell’ipoacusia, come minimo a livello di dissertazione, e aver svolto un’attività pratica di almeno un anno in un centro universitario di acustica pediatrica che offre l’adattamento di apparecchi acustici per bambini.

##### **Art. 4** Locali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--4}
Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre di locali che:
a. sono chiusi e silenziosi;
b. hanno una superficie di almeno 8 m^2^e un’altezza di almeno 2 metri;
c. sono equipaggiati di un impianto di misurazione fisso;
d. rispettano, per quanto concerne il rumore di fondo, il numero 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 marzo 2010[^2]sull’audiometria.

##### **Art. 5** Equipaggiamento tecnico {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--5}
1. Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre dell’equipaggiamento seguente:
a. un audiometro per suoni calibrato secondo ISO con possibilità di mascheramento, con gamma di frequenza da 125 a 8000 Hz per la conduzione aerea, da 500 a 4000 Hz per la conduzione ossea, da 125 a 8000 Hz per il campo libero (altoparlanti), con aumento dei livelli per la conduzione aerea da 0 a 120 dB/HL, per la conduzione ossea da 0 a 65 dB/HL e per gli altoparlanti da 0 a 85 dB/HL;
b. un impianto per esame audiometrico vocale dotato di riproduttore di suono con supporto audio esente da usura, con materiale di prova riconosciuto a livello europeo e regionale. Gli esami devono poter essere effettuati senza distorsioni sia con le cuffie fino a 120 dB/SPL sia con gli altoparlanti ad una distanza di 1 m fino a 90 dB/SPL;
c. un computer con il necessario software per la programmazione degli apparecchi acustici;
d. un dispositivo di misurazione per controllare gli apparecchi acustici;
e. un apparecchio di misurazione con sonda (in situ) per il controllo del rendimento individuale nell’orecchio della persona assicurata;
f. un trapano con almeno 30 000 rpm, inclusa una fresa per la lavorazione di materiali diversi;
g. una lucidatrice;
h. un apparecchio a ultrasuoni;
i. un otoscopio;
j. un kit per impronte;
k. un impianto di misurazione RECD (*real ear to coupler difference* );
l. un timpanometro.
2. Agli strumenti di misurazione audiometrici si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 2006[^3]sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

##### **Art. 6** Rilascio dell’abilitazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--6}
1. Il richiedente inoltra la domanda di abilitazione utilizzando il modulo allestito dall’Ufficio.
2. L’Ufficio decide in merito alla richiesta di abilitazione. Per verificare se i requisiti sono adempiuti può consultare esperti.

##### **Art. 7** Revoca dell’abilitazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--7}
1. Se la persona abilitata non adempie più i requisiti o non li adempie entro il termine fissato dall’Ufficio, quest’ultimo può revocarle l’abilitazione.
2. Quando cessa l’attività, la persona abilitata ne informa immediatamente l’Ufficio, che le revoca l’abilitazione.

##### **Art. 8** Obbligo d’informazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--8}
La persona abilitata comunica immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento di rilievo della sua situazione, segnatamente per quanto riguarda il luogo d’attività, l’indirizzo e il personale impiegato.

##### **Art. 9** Elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--9}
L’Ufficio stila un elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.26--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

[^1]: RS  **831.201**
[^2]: RS  **941.216**
[^3]: RS  **941.210**