831.201.7

# Ordinanza dell’UFAS concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità

del 9 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 1961[^1]su l’assicurazione per l’invalidità,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--1}
La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68^quater^della legge federale del 19 giugno 1959[^2]su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).

##### **Art. 2** Scopo dei progetti pilota {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--2}
1. I progetti pilota si prefiggono di:
a. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo;
b. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità.
2. I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d’integrazione o il miglioramento di quelli esistenti.

##### **Art. 3** Domande {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--3}
1. Le domande per l’attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in qualsiasi momento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
2. Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. obiettivo e utilità del progetto pilota;
b. descrizione dello stesso;
c. disposizioni che derogano a quelle della LAI[^3];
d. proposta dettagliata e piano di finanziamento;
e. piano di valutazione;
f. organizzazione del progetto;
g. organizzazioni coinvolte;
h. scadenzario dell’attuazione.
3. L’UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.

##### **Art. 4** Decisione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--4}
1. L’UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commissione federale dell’AVS/AI. Prima di decidere, l’UFAS sente anche gli uffici AI interessati dal progetto pilota.
2. L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell’articolo 68^quater^capoverso 2 LAI[^4].
3. L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri.

##### **Art. 5** Aiuti finanziari {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--5}
1. L’assicurazione per l’invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota.
2. Gli aiuti finanziari possono essere versati per:
a. l’attuazione di progetti pilota;
b. provvedimenti volti a migliorare l’integrazione;
c. provvedimenti volti a prevenire l’invalidità;
d. la creazione di posti di lavoro;
e. la creazione di incentivi all’integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo.
3. L’UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari.

##### **Art. 6** Valutazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--6}
1. I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota.
2. L’UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

[^1]: RS  **831.201**
[^2]: RS  **831.20**
[^3]: RS  **831.20**
[^4]: RS  **831.20**