831.201.72

# Ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro»

del 9 febbraio 2012 (Stato 1° aprile 2015)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 1961[^1]sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

ordina:

##### **Art. 1** Scopo del progetto pilota {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--1}
Il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro» (qui di seguito denominato «sportello unico») si prefigge di analizzare e valutare l’effetto dell’istituzione di un centro di competenza comune dell’assicurazione disoccupazione, dell’assicurazione invalidità e dell’aiuto sociale incaricato di provvedere all’integrazione professionale delle persone assicurate.

##### **Art. 2** Partecipazione al progetto pilota {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--2}
Possono partecipare al progetto pilota gli assicurati che:
a. sono domiciliati nei Comuni di Beinwil am See, Burg (AG), Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach (AG), Schlossrued, Unterkulm e Zetzwil;
b. dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sono oggetto di una comunicazione o di una richiesta per l’ottenimento delle prestazioni AI previste agli articoli 3*a* –3*c* , 7*d* e 14*a* –18*c* della legge federale del 19 giugno 1959[^2]su l’assicurazione per l’invalidità (LAI); e
c. vi consentono per scritto.

##### **Art. 3** Compiti dello sportello unico {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--3}
1. Lo sportello unico assume i compiti degli uffici AI previsti agli articoli 57 capoverso 1 lettere a–e LAI[^3]e 41 capoverso 1 lettere a, b ed e–g OAI nell’ambito del rilevamento tempestivo e dell’integrazione.
2. Lo sportello unico non è autorizzato a emanare decisioni negli ambiti di competenza attribuitigli.

##### **Art. 4** Trasmissione degli incarti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--4}
Se si ritiene incompetente, lo sportello unico trasmette senza ritardo l’incarto all’ufficio AI competente.

##### **Art. 5** Archiviazione degli incarti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--5}
L’archiviazione degli incarti attinenti all’AI spetta all’ufficio AI competente.

##### **Art. 6** Vigilanza {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--6}
Lo sportello unico è soggetto, per quanto attiene all’assicurazione invalidità, alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

##### **Art. 7** Durata del progetto pilota {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--7}
1. Il progetto pilota dura dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2015.
2. La durata del progetto pilota è prorogata fino al 31 marzo 2019.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.72--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

[^1]: RS  **831.201**
[^2]: RS  **831.20**
[^3]: RS  **831.20**