831.301.114

# Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

del 14 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 10 capoverso 1^quater^della legge federale del 6 ottobre 2006[^1]<br />sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti<br />e l’invalidità (LPC);<br />visto l’articolo 26*a* dell’ordinanza del 15 gennaio 1971[^2]sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità<br />(OPC-AVS/AI);<br />visto l’articolo 9 capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 2020[^3]<br />sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD);<br />visto l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 2021[^4]sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani,

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##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--1}
1. La ripartizione dei Comuni nelle tre regioni rilevanti per il rispettivo importo massimo della pigione riconosciuta figura nell’allegato 1.
2. Dopo una fusione o una scissione di Comuni che incide sulla ripartizione si applica la ripartizione precedente secondo l’allegato 1 fino all’attribuzione del nuovo Comune a una regione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--2}
Gli importi massimi che sono stati ridotti o aumentati in seguito a una richiesta secondo l’articolo 10 capoverso 1^sexies^LPC o dell’articolo 9 capoverso 6 LPTD figurano nell’allegato 2.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--3}
Nel caso di una riduzione degli importi massimi, il mese determinante per verificare se nel Comune interessato la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni complementari e dei beneficiari di prestazioni transitorie è coperta (art. 10 cpv. 1^sexies^LPC e art. 9 cpv. 6 LPTD) è quello di maggio dell’anno precedente.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--4}
1. L’entità della riduzione o dell’aumento è espressa in punti percentuali interi.
2. In caso di riduzione, un arrotondamento per eccesso o per difetto è applicato per continuare a garantire la copertura del 90 per cento secondo l’articolo 3.
3. La percentuale si applica a tutte le economie domestiche di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPC e all’articolo 9 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPTD.
4. In deroga ai capoversi 1 e 3, l’importo massimo può essere aumentato all’importo massimo di una regione il cui importo massimo è superiore secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPTD, a condizione che non sia superato l’aumento massimo del 10 per cento secondo l’articolo 10 capoverso 1^sexies^LPC e l’articolo 9 capoverso 6 LPTD.[^5]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--5}
L’ordinanza del DFI del 12 marzo 2020[^6]sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è abrogata.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1)
### Regioni {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--annex-i}

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2)
### Importi massimi dei Comuni {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--831.301.114--annex-2}

[^1]: RS  **831.30**
[^2]: RS  **831.301**
[^3]: RS  **837.2**
[^4]: RS  **831.21**
[^5]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’11 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  740).
[^6]: [RU  **2020**  1281,6291]