831.304

# Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025

del 28 agosto 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006[^1]<br />sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia,<br />i superstiti e l’invalidità (LPC);<br />visto l’articolo 12 della legge federale del 19 giugno 2020[^2]<br />sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),

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##### **Art. 1** Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.304--1}
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentati a:
a. 20 670 franchi per le persone sole;
b. 31 005 franchi per i coniugi;
c. 10 815 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che hanno compiuto gli 11 anni di età;
d. 7590 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età.

##### **Art. 2** Adeguamento degli importi massimi per la pigione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.304--2}
1. Gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 1 LPTD sono aumentati a 18 900 franchi nella regione 1, a 18 300 franchi nella regione 2 e a 16 680 franchi nella regione 3.
2. I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono aumentati a:
a. 3420 franchi nella regione 1, 3420 franchi nella regione 2 e 3480 franchi nella regione 3 per la seconda persona;
b. 2460 franchi nella regione 1 e 2040 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona;
c. 2280 franchi nella regione 1, 2160 franchi nella regione 2 e 1800 franchi nella regione 3 per la quarta persona.
3. I supplementi se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 3 LPTD sono aumentati a 6900 franchi.

##### **Art. 3** Adeguamento delle franchigie sui proventi da attività lucrativa {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.304--3}
1. Le franchigie sui proventi da attività lucrativa secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentate a:
a. 1300 franchi per le persone sole;
b. 1950 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
2. Le franchigie sui redditi da attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentate a:
a. 1300 franchi per le persone sole;
b. 1950 franchi per i coniugi e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

##### **Art. 4** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.304--4}
L’ordinanza 23 del 12 ottobre 2022[^3]sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è abrogata.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.304--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **831.30**
[^2]: RS  **837.2**
[^3]: [RU  **2022**  608]