831.426.3

# Ordinanza sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi

del 16 settembre 1987 (Stato 1° gennaio 1992)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[^1]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

ordina:

##### **Art. 1** Primo adeguamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--1}
1. Le rendite superstiti e invalidità che decorrono da tre anni saranno adattate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi all’inizio dell’anno civile seguente.
2. Il tasso d’adeguamento corrisponde a quello dell’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di settembre dell’anno in cui comincia a decorrere la rendita e il mese di settembre precedente l’anno in cui avviene l’adeguamento. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d’adeguamento.[^2]

##### **Art. 2** Adeguamenti seguenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--2}
1. Gli adeguamenti seguenti avvengono contemporaneamente a quelli dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.[^3]
2. Il tasso degli adeguamenti seguenti corrisponde all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo tra il mese di settembre che precede l’anno dell’ultimo adeguamento e il mese di settembre che precede l’anno in cui avviene il nuovo adeguamento. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d’adeguamento.[^4]

##### **Art. 3** Casi particolari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--3}
Quando una rendita superstiti subentra a una rendita d’invalidità, o quando una rendita in corso subisce modifiche, vien tenuto conto del periodo intercorso.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

[^1]: RS  **831.40**
[^2]: Vedi le pubblicazioni relative nel FF.
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU  **1992**  1289).
[^4]: Vedi le pubblicazioni relative nel FF.