831.461.3

# Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

(OPP 3)

del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982[^1]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);<br />visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908[^2]sul contratto d’assicurazione (LCA),[^3]

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## **Sezione 1:** Forme di previdenza riconosciute {#sec_1}
##### **Art. 1** Forme di previdenza {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--1}
1. Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione;
b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2. Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità[^4], che:
a. sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP; e
b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3. Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.
4. I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

##### **Art. 2** Beneficiari {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--2}
1. Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
a. in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;
b.[^5] dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
        1.[^6] il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
        2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
        3. i genitori;
        4. i fratelli e le sorelle;
        5. gli altri eredi.
2. L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.[^7]
3. L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.[^8]

##### **Art. 2a** Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--2_a}
1. Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza.
2. La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2.

##### **Art. 3** Pagamento delle prestazioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--3}
1. Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età diriferimentosecondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.[^9]
2. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
a. l’intestatario beneficia d’una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato;
b.[^10] …
c. l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso;
d.[^11] l’istituto di previdenza è tenuto, giusta l’articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993[^12]sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
3. La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
a. l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;
b. l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio;
c. la restituzione di mutui ipotecari.[^13]
4. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.[^14]
5. I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994[^15]sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.[^16]
6. Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.[^17]

##### **Art. 3a** Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--3_a}
1. L’intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:
a. utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
b. trasferisce il suo capitale di previdenza a un’altra forma riconosciuta di previdenza.
2. Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.
3. Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitareun’attivitàlucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.[^18]
4. Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventaesigibilenei cinque anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento.[^19]

##### **Art. 4** Cessione, costituzione in pegno, compensazione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--4}
1. Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l’articolo 39 LPP.[^20]
2. Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d’abitazione dell’assicurato è applicabile per analogia l’articolo 30*b* LPP[^21]o l’articolo 331*d* del Codice delle obbligazioni[^22]e gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994[^23]sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.[^24]
3. In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice. Fatto salvo l’articolo 3, l’istituto dell’intestatario della previdenza deve versare l’importo da trasferire all’istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1.[^25]
4. Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 2004[^26]sull’unione domestica registrata).[^27]

##### **Art. 5** Investimenti {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--5}
1. I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 1934[^28]sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca.
2. I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.
3. Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 1984[^29]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.[^30]

## **Sezione 2:** Trattamento fiscale {#sec_2}
##### **Art. 6** Fondazioni bancarie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--6}
Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l’assoggettamento all’imposta, agli istituti di previdenza secondo l’articolo 80 LPP.

##### **Art. 7** Deduzione dei contributi {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--7}
1. I salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:[^31]
a. annualmente, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;
b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.
2. I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.[^32]
3. I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque annidopoil raggiungimento dell’età di riferimento.[^33]
4. Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.[^34]

##### **Art. 7a** Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--7_a}
1. I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1, contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:
a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel loro caso;
b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1; e
c. nell’anno in cui effettuano il riscatto (anno di riscatto) versano interamente il contributo ammesso nel loro caso secondo l’articolo 7 capoverso 1.
2. Nell’anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP.
3. Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.
4. Se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.
5. Per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3.

##### **Art. 7b** Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--7_b}
1. L’intestatario della previdenza deve presentare per scritto una richiesta di riscatto all’istituto della previdenza individuale vincolata indicando:
a. l’ammontare del riscatto richiesto;
b. gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l’ammontare dei contributi da compensare;
c. l’ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l’indicazione delle date di pagamento.
2. Nella richiesta deve confermare di:
a. aver versato la totalità del contributo di cui all’articolo 7 capoverso 1 nell’anno del riscatto, con l’indicazione dell’ammontare del contributo;
b. aver percepito un reddito soggetto all’AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;
c. non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;
d. non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.
3. Se le condizioni di cui all’articolo 7*a* sono soddisfatte, l’istituto della previdenza individuale vincolata approva l’accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.

##### **Art. 8** Obbligo d’attestazione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--8}
1. Gli istituti d’assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.
2. In caso di riscatto, l’attestazione deve contenere anche i dati di cui all’articolo 7*b* capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.[^35]

## **Sezione 2a:** Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali {#sec_2_a}
##### **Art. 8a** Indicazione e conservazione dei dati previdenziali {#sec_2_a/art_8_a omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--8a}
1. Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:
a. l’ammontare dei contributi versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;
b. l’ammontare dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l’importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;
c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.
2. Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.

##### **Art. 8b** Comunicazione dei dati previdenziali {#sec_2_a/art_8_b omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--8b}
In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell’articolo 3*a* capoverso 1 lettera b, l’istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l’ammontare annuo:
a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l’articolo 7 capoverso 1; e
b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando le lacune contributive compensate con i medesimi.

## **Sezione 3:** Entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 9** {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--831.461.3--9}
1. La presente ordinanza, eccettuato l’articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.
2. L’articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

## Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001 {#disp_u1}
Alle beneficiarie delle classi d’età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS[^36]).

## Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 {#disp_u2}
L’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev’essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

## Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024 {#disp_u3}
^1^Le lacune contributive secondo l’articolo 7*a* capoverso 1 lettera a sorte prima dell’entrata in vigore della modifica del 06 novembre 2024 non possono essere compensate con un riscatto.

[^1]: RS  **831.40**
[^2]: RS  **221.229.1**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  622).
[^4]: Correzione del 3 feb. 1986 (RU  **1986**  326).
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005  (RU  **2004**  4643).
[^6]: Nuovo testo giusta la la cifra I n. 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4155).
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006  (RU  **2005**  4279).
[^8]: Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006  (RU  **2005**  4279).
[^9]: Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  506).
[^10]: Abrogata dalla la cifra I n. 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  3755).
[^11]: Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 2 dell’O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore  dal 1° gen. 1995 (RU  **1994**  2399).
[^12]: RS  **831.42**
[^13]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 1989 (RU  **1989**  1903). Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU  **1994**  2379).
[^14]: Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995  (RU  **1994**  2379).
[^15]: RS  **831.411**
[^16]: Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995  (RU  **1994**  2379).
[^17]: Introdotto dalla la cifra I n. 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4155).
[^18]: Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  506).
[^19]: Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  506).
[^20]: Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995  (RU  **1994**  2379).
[^21]: RS  **831.40**
[^22]: RS  **220**
[^23]: RS  **831.411**
[^24]: Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995  (RU  **1994**  2379).
[^25]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU  **1996**  3455).
[^26]: RS  **211.231**
[^27]: Introdotto dalla la cifra I n. 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4155).
[^28]: RS  **952.0**
[^29]: RS  **831.441.1**
[^30]: Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  73).
[^31]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  622).
[^32]: Nuovo testo giusta la la cifra I n. 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4155).
[^33]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 feb. 2001 (RU  **2001**  1068). Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  506).
[^34]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 feb. 2001 (RU  **2001**  1068). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  5177).
[^35]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  622).
[^36]: RS  **831.10**