832.107.1

# Ordinanza del DFI sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale

del 28 novembre 2022 (Stato 1° luglio 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 3 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 giugno 2021[^1]sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale,

ordina:

##### **Art. 1** Raggruppamento di titoli di perfezionamento in un campo di specializzazione medica {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--1}
Il campo di specializzazione medicina interna generale comprende i seguenti titoli federali di perfezionamento:
a. medico specialista nel settore medicina interna generale;
b. medico generico;
c. medico specialista nel settore medicina tropicale e medicina di viaggio.

##### **Art. 2** Definizione delle regioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--2}
1. Le regioni della categoria 1 corrispondono ai Cantoni.
2. Le regioni della categoria 2 sono determinate nell’allegato 1.[^2]
3. Dopo un’aggregazione di Comuni, il territorio della regione della categoria 2 comprendente i Comuni precedenti l’aggregazione e definita nell’allegato 1 rimane invariato fintanto che il Comune risultante dalla nuova aggregazione non è attribuito a una regione definita nell’allegato 1 e i tassi di approvvigionamento per le regioni interessate non sono definiti nell’allegato 3.[^3]

##### **Art. 3** Tassi di approvvigionamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--3}
1. I tassi regionali di approvvigionamento sono determinati per ogni regione della categoria 1 e per ogni campo di specializzazione medica nell’allegato 2.[^4]
2. Per i seguenti campi di specializzazione i tassi regionali di approvvigionamento sono inoltre determinati per ogni regione della categoria 2:
a. medicina interna generale;
b. ginecologia e ostetricia;
c. pediatria;
d. psichiatria e psicoterapia.
3. I tassi di approvvigionamento di cui al capoverso 2 sono elencati nell’allegato 3.[^5]

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 2)
### Regioni della categoria 2 {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--annex-1}

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3 cpv. 1)
### Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 1 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--annex-2}

##### **Allegato 3** {#annex_3}
(Art. 3 cpv. 3)
### Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 2 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.107.1--annex-3}

[^1]: RS  **832.107**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025  (RU  **2024**  565).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025  (RU  **2024**  565).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025  (RU  **2024**  565).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025  (RU  **2024**  565).