832.108

# Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie

del 1° luglio 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994[^1]sull’assicurazione malattie,

ordina:

##### **Art. 1** Contributo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.108--1}
Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4.80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

##### **Art. 2** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.108--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

[^1]: RS  **832.10**