832.121.1

# Ordinanza dell’UFSP sulla presentazione dei conti e i rendiconti nell’assicurazione sociale contro le malattie

del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),

visti gli articoli 49 capoverso 2, 50 capoversi 1 e 2 nonché 51 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2015[^1]concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal),[^2]

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##### **Art. 1** Contenuto del rapporto di gestione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.121.1--1}
Il rapporto di gestione deve contenere la chiusura contabile singola verificata secondo le disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC), nella versione del 1° gennaio 2023[^3], e, se lo prescrive il Codice delle obbligazioni[^4], il conto di gruppo verificato.

##### **Art. 2** Conti annuali secondo il diritto in materia di vigilanza {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.121.1--2}
1. Per la chiusura contabile secondo il diritto in materia di vigilanza si applicano le seguenti specifiche:
a.[^5] gli assicuratori devono applicare tutte le disposizioni della Swiss GAAP RPC[^6];
b. per gli investimenti di capitale a interesse fisso la valutazione deve essere effettuata secondo il valore di mercato;
c. non sono consentiti accantonamenti per i rischi inerenti agli investimenti di capitale;
d. non sono consentiti accantonamenti attuariali di compensazione e di sicurezza;
e. gli interessi maturati di investimenti di capitali a interessi fissi devono essere indicati esclusivamente nelle delimitazioni contabili attive;
f. gli immobili a uso proprio devono essere indicati esclusivamente come investimenti di capitale.
2. Le differenze tra la chiusura contabile secondo le disposizioni in materia di vigilanza e la chiusura contabile secondo gli statuti devono essere riportate in una tabella delle concordanze.

##### **Art. 3** Piani contabili generali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.121.1--3}
I conti da utilizzare nel piano contabile generale sono stabiliti nell’allegato.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--832.121.1--4}
La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2016.

(art. 3)
### Piano contabile generale {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.121.1--annex-1}

[^1]: RS  **832.121**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSP del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  715).
[^3]: Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente e ottenute dietro pagamento presso Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo (www.verlagskv.ch).
[^4]: RS  **220**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSP del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  715).
[^6]: Le raccomandazioni possono essere ottenute dietro pagamento presso Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo (www.verlagskv.ch).