832.205.27

# Ordinanza 25 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria

del 27 novembre 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981[^1]sull’assicurazione contro gli infortuni,

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.205.27--1}
1. I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,5 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.
2. Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2023 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2020, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

| Anno dell’infortunio | Indennità di rincaro in % della rendita |
| --- | --- |
| 2020 | 6,8 |
| 2021 | 5,8 |
| 2022 | 2,5 |
| 2023 | 0,8 |
| 2024 | 0,0 |

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.205.27--2}
È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2:
a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 1982[^2]sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita;
b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.205.27--3}
L’ordinanza 23 del 16 novembre 2022[^3]sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--832.205.27--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **832.20**
[^2]: RS  **832.202**
[^3]: [RU  **2022**  694]